Art. 3.
Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1956-57, si provvedera' con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1956-57, si provvedera' con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.