TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 255/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 255/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Marzia Leidi Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Torino resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stato detenuto presso la Casa di Reclusione di Alessandria “San Parte_1
Michele” dall'11 marzo 2017 al 3 novembre 2023, periodo nel quale ha prestato lavoro alle dipendenze del con varie mansioni (imbianchino da ottobre 2017 a marzo CP_1 Controparte_1
2022; giardiniere da aprile 2022; muratore qualificato da maggio 2022 a novembre 2023).
Ritiene di essere stato retribuito in misura non adeguata, in quanto gli sono stati corrisposti i 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL relativi alle varie mansioni e rivendica, così, differenze retributive come da consulenza di parte che produce.
Tanto premesso, richiamata la giurisprudenza in materia, così conclude: «a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, nelle buste paga e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
b) e conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del Ministro protempore, a corrispondere in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 26.983,00# a titolo di differenze retributive tra la retribuzione corrisposta (pari a 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL) e l'intera retribuzione, 13^ e TFR, così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati, oltre ad € 761,28# quale rimborso della fattura n. 167/2024 del rag. (prod. sub. 6), Per_1 ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti, oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge».
Resiste il . Controparte_1
Non contesta lo svolgimento di attività lavorativa intramuraria da parte del ricorrente.
Eccepisce, tuttavia, che il ricorrente è stato retribuito, con versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale, secondo i parametri di cui alla contrattazione collettiva con la riduzione di legge;
contesta, di conseguenza, che al ricorrente possa essere riconosciuta la retribuzione piena prevista dalla contrattazione collettiva.
Eccepisce, inoltre, l'omesso deposito unitamente al ricorso introduttivo, dei contratti collettivi richiamati in ricorso, produzione indispensabile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, per l'applicazione degli istituti contrattuali di categoria e, nella specie, della corrispondenza delle mansioni svolte ai livelli contrattuali rivendicati.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale delle rivendicazioni e così conclude: «previamente pronunciata l'intervenuta prescrizione di ogni credito in ipotesi maturato in periodo precedente al quinquennio anteriore alla proposizione del presente ricorso, rigettarsi le avversarie domande perché manifestamente infondate. Spese vinte».
II) E' stata erroneamente dichiarata la contumacia del , probabilmente a Controparte_1
causa di un malfunzionamento della Consolle o di un ritardo nel caricamento della comparsa di costituzione nel fascicolo elettronico.
Invero, il risulta essersi regolarmente costituito in giudizio mediante deposito della CP_1 memoria di costituzione in data 5.9.2025 nel rispetto del termine di cui all'art. 416 cpc.
La contumacia del deve, pertanto, essere revocata. CP_1
III) Il ricorrente, senza peraltro aver previamente domandato autorizzazione di sorta, ha depositato in data 20.11.2025 un nuovo documento.
Afferma la Corte di cassazione che «nelle controversie individuali di lavoro ed in relazione al giudizio di primo grado, ancorché una sanzione di decadenza si trovi espressamente comminata dall'art. 416 cod. proc. civ. soltanto per il convenuto che non indichi nella memoria difensiva specificamente i mezzi di prova quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, identica sanzione opera anche nei confronti del ricorrente che non assolva siffatto onere di specificazione nonché di produzione di prove documentali contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, giusto il combinato disposto dagli artt. 414 e 420 cod. proc. civ., dal quale emerge, sia pure indirettamente, il carattere cogente e perentorio dell'onere stesso» (sez. L, 30.5.1986, n. 3683).
Sempre secondo la Corte di cassazione (sez. L, ord. 17.12.2019, n. 33393) «nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova».
Afferma, ancora, la Corte di cassazione (sez. L, 25.11.2005, n. 24900) che «la decadenza prevista dall'art. 414, n. 5, e 416, terzo comma, cod. proc. civ. ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano».
In applicazione dei principi dianzi riportati, la produzione da parte del ricorrente del documento allegato alle note di deposito 20.11.2025, tenuto conto che non si tratta di documento formato o giunto nella disponibilità del ricorrente successivamente al deposito del ricorso introduttivo, è inammissibile e, pertanto, detto documento, peraltro costituito da una serie di cifre prive di alcun riferimento ai
CCNL applicabili alla fattispecie di causa, deve considerarsi inutilizzabile.
IV) Il ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla corresponsione di differenze CP_1 retributive invocate in forza dell'applicazione dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore.
Ha prodotto dei conteggi redatti da un consulente ma ha omesso di produrre i contratti collettivi.
Né è possibile risalire al contenuto dei contratti collettivi mediante l'analisi dei suddetti conteggi, non essendovi alcun riferimento concreto agli istituti contrattuali.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità «la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"» (Cass., sez. L, ord. 5.3.2019, n. 6394).
Il ricorrente ha rivendicato differenze retributive sulla base del richiamo ai parametri di CCNL che, tuttavia, non ha prodotto, non assolvendo così l'onere probatorio sul medesimo incombente.
La domanda non può, pertanto, essere accolta.
V) Sussistono giusti motivi di equità, ricavabili dalla condizione di persona già detenuta del ricorrente, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 255/25 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Marzia Leidi Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Torino resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di essere stato detenuto presso la Casa di Reclusione di Alessandria “San Parte_1
Michele” dall'11 marzo 2017 al 3 novembre 2023, periodo nel quale ha prestato lavoro alle dipendenze del con varie mansioni (imbianchino da ottobre 2017 a marzo CP_1 Controparte_1
2022; giardiniere da aprile 2022; muratore qualificato da maggio 2022 a novembre 2023).
Ritiene di essere stato retribuito in misura non adeguata, in quanto gli sono stati corrisposti i 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL relativi alle varie mansioni e rivendica, così, differenze retributive come da consulenza di parte che produce.
Tanto premesso, richiamata la giurisprudenza in materia, così conclude: «a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, nelle buste paga e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
b) e conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del Ministro protempore, a corrispondere in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 26.983,00# a titolo di differenze retributive tra la retribuzione corrisposta (pari a 2/3 della retribuzione prevista dai CCNL) e l'intera retribuzione, 13^ e TFR, così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati, oltre ad € 761,28# quale rimborso della fattura n. 167/2024 del rag. (prod. sub. 6), Per_1 ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti, oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge».
Resiste il . Controparte_1
Non contesta lo svolgimento di attività lavorativa intramuraria da parte del ricorrente.
Eccepisce, tuttavia, che il ricorrente è stato retribuito, con versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale, secondo i parametri di cui alla contrattazione collettiva con la riduzione di legge;
contesta, di conseguenza, che al ricorrente possa essere riconosciuta la retribuzione piena prevista dalla contrattazione collettiva.
Eccepisce, inoltre, l'omesso deposito unitamente al ricorso introduttivo, dei contratti collettivi richiamati in ricorso, produzione indispensabile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, per l'applicazione degli istituti contrattuali di categoria e, nella specie, della corrispondenza delle mansioni svolte ai livelli contrattuali rivendicati.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale delle rivendicazioni e così conclude: «previamente pronunciata l'intervenuta prescrizione di ogni credito in ipotesi maturato in periodo precedente al quinquennio anteriore alla proposizione del presente ricorso, rigettarsi le avversarie domande perché manifestamente infondate. Spese vinte».
II) E' stata erroneamente dichiarata la contumacia del , probabilmente a Controparte_1
causa di un malfunzionamento della Consolle o di un ritardo nel caricamento della comparsa di costituzione nel fascicolo elettronico.
Invero, il risulta essersi regolarmente costituito in giudizio mediante deposito della CP_1 memoria di costituzione in data 5.9.2025 nel rispetto del termine di cui all'art. 416 cpc.
La contumacia del deve, pertanto, essere revocata. CP_1
III) Il ricorrente, senza peraltro aver previamente domandato autorizzazione di sorta, ha depositato in data 20.11.2025 un nuovo documento.
Afferma la Corte di cassazione che «nelle controversie individuali di lavoro ed in relazione al giudizio di primo grado, ancorché una sanzione di decadenza si trovi espressamente comminata dall'art. 416 cod. proc. civ. soltanto per il convenuto che non indichi nella memoria difensiva specificamente i mezzi di prova quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare, identica sanzione opera anche nei confronti del ricorrente che non assolva siffatto onere di specificazione nonché di produzione di prove documentali contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, giusto il combinato disposto dagli artt. 414 e 420 cod. proc. civ., dal quale emerge, sia pure indirettamente, il carattere cogente e perentorio dell'onere stesso» (sez. L, 30.5.1986, n. 3683).
Sempre secondo la Corte di cassazione (sez. L, ord. 17.12.2019, n. 33393) «nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova».
Afferma, ancora, la Corte di cassazione (sez. L, 25.11.2005, n. 24900) che «la decadenza prevista dall'art. 414, n. 5, e 416, terzo comma, cod. proc. civ. ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano».
In applicazione dei principi dianzi riportati, la produzione da parte del ricorrente del documento allegato alle note di deposito 20.11.2025, tenuto conto che non si tratta di documento formato o giunto nella disponibilità del ricorrente successivamente al deposito del ricorso introduttivo, è inammissibile e, pertanto, detto documento, peraltro costituito da una serie di cifre prive di alcun riferimento ai
CCNL applicabili alla fattispecie di causa, deve considerarsi inutilizzabile.
IV) Il ricorrente agisce per ottenere la condanna del alla corresponsione di differenze CP_1 retributive invocate in forza dell'applicazione dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore.
Ha prodotto dei conteggi redatti da un consulente ma ha omesso di produrre i contratti collettivi.
Né è possibile risalire al contenuto dei contratti collettivi mediante l'analisi dei suddetti conteggi, non essendovi alcun riferimento concreto agli istituti contrattuali.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità «la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"» (Cass., sez. L, ord. 5.3.2019, n. 6394).
Il ricorrente ha rivendicato differenze retributive sulla base del richiamo ai parametri di CCNL che, tuttavia, non ha prodotto, non assolvendo così l'onere probatorio sul medesimo incombente.
La domanda non può, pertanto, essere accolta.
V) Sussistono giusti motivi di equità, ricavabili dalla condizione di persona già detenuta del ricorrente, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
NO MO