Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Ordinanza presidenziale 6 novembre 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/01/2026, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11899/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11899 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi Pisa, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi Molise, Università del Piemonte Orientale, Università del Salento - Lecce, Università degli Studi del Sannio - Benevento, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università della Calabria, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Camerino, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Genova, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Teramo, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Verona, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università Politecnica delle Marche - Ancona, Università degli Studi Milano, Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Visentin in Padova, Riviera Tito Livio, 6;
nei confronti
OB UZ, TI LO, non costituiti in giudizio;
per l''annullamento,
previa sospensiva,
- della Graduatoria unica nazionale relativa alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, per l''anno accademico 2021/2022, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l''ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai relativi corsi;
- di tutti i provvedimenti di esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi degli ammessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università di cui in epigrafe, per l''anno accademico 2021/2022;
- dei Bandi emanati dalle Università di cui in epigrafe per l''ammissione – anno accademico 2021/2022 – ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria;
- delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l''anno accademico 2021/2022, svoltesi presso le Università di cui in epigrafe;
- del D.M. MIUR, n. 730, del 25.6.2021, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022”;
- del DM del Ministero dell''Università e della Ricerca, n. 1071, dell''1.9.2021, con cui è stato determinato per l''anno accademico 2021/2022, il numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- dell''Accordo, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante “Determinazione del fabbisogno per l''anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell''articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”;
- delle risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell''Università e della Ricerca in data 10 agosto 2021;
- di tutti gli atti emessi nel corso del procedimento relativo a tale accordo, nonché degli atti posti a base di tale accordo, nonché ogni eventuale altro atto intervenuto in materia di determinazione del numero dei posti disponibili presso le facoltà di Medicina e chirurgia;
- del DM del Ministero dell''Università e della Ricerca, di estremi ignoti, con cui è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l''anno accademico 2021/2022;
- degli atti con i quali la suddetta Commissione ha validato i quesiti relativi alle prove de quibus;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi della Tuscia e di Università degli Studi Pisa e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Università degli Studi Padova e di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero della Salute e di Università degli Studi Molise e di Università del Piemonte Orientale e di Università del Salento - Lecce e di Università degli Studi del Sannio - Benevento e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università della Calabria e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Brescia e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Camerino e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Università degli Studi Ferrara e di Università degli Studi Firenze e di Università degli Studi Genova e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Pavia e di Università degli Studi Perugia e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi di Salerno - Fisciano e di Università degli Studi Sassari e di Università degli Studi Siena e di Università degli Studi Teramo e di Università degli Studi Torino e di Università degli Studi Trento e di Università degli Studi Verona e di Università degli Studi dell'Insubria - Varese e di Università Politecnica delle Marche - Ancona e di Università degli Studi Milano e di Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Vista la memoria del 5 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che i sopra citati ricorrenti hanno impugnato la graduatoria unica nazionale relativa alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2021/2022, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai relativi corsi e, ciò, unitamente agli atti in epigrafe citati;
che le amministrazioni costituite in giudizio, oltre a contestare le argomentazioni proposte, hanno eccepito l’inammissibilità per inesistenza dei presupposti utilizzare lo strumento del ricorso collettivo;
che nell’imminenza dell’udienza di discussione del 9 gennaio 2026 e precisamente il 5 gennaio 2026 i ricorrenti hanno depositato una memoria diretta ad ottenere una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, come hanno chiarito precedenti pronunce, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Preso atto pertanto, che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., mentre le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IC, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco SA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI IC |
IL SEGRETARIO