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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6442/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 20230237400008437 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3582/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 parte ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento N°
20230237400008437 del 18/12/2023, di euro 1.188,59 pervenuta (a suo dire) a mezzo servizio postale il
22 aprile 2024 dal Comune di Giarre.
Eccepisce:
1. la nullità dell'atto di ingiunzione di pagamento impugnato, per difetto di titolo valido per la riscossione, stante che l'accertamento contenuto in detta ingiunzione di pagamento non risulta regolarmente notificato al ricorrente per in violazione dell'art. 7/ter Legge N° 212/2000;
2. la non debenza del tributo per omessa notificazione dell'accertamento, per cui manca il titolo valido costituente il presupposto giuridico per poter procedere alla riscossione esattiva;
3. Decadenza dal potere esattivo;
4. Maturata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si costituisce il Comune di Giarre che contesta la tardività del ricorso e nel merito chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso tardivo.
Parte ricorrente, sebbene dichiari di avere ricevuto la ingiunzione di pagamento il 21.04.2024, produce in atti il provvedimento impugnato ed una busta dove viene riportata la data del 21.03.2024, e nonostante la chiara e tempestiva contestazione di parte resistente, nulla deduce il ricorrente in merito, nè dà prova della tempestività del ricorso.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività e compensa le spese di lite. Così deciso nella
Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025. Il Giudice
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6442/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING.PAGAMENTO n. 20230237400008437 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3582/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 parte ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento N°
20230237400008437 del 18/12/2023, di euro 1.188,59 pervenuta (a suo dire) a mezzo servizio postale il
22 aprile 2024 dal Comune di Giarre.
Eccepisce:
1. la nullità dell'atto di ingiunzione di pagamento impugnato, per difetto di titolo valido per la riscossione, stante che l'accertamento contenuto in detta ingiunzione di pagamento non risulta regolarmente notificato al ricorrente per in violazione dell'art. 7/ter Legge N° 212/2000;
2. la non debenza del tributo per omessa notificazione dell'accertamento, per cui manca il titolo valido costituente il presupposto giuridico per poter procedere alla riscossione esattiva;
3. Decadenza dal potere esattivo;
4. Maturata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si costituisce il Comune di Giarre che contesta la tardività del ricorso e nel merito chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso tardivo.
Parte ricorrente, sebbene dichiari di avere ricevuto la ingiunzione di pagamento il 21.04.2024, produce in atti il provvedimento impugnato ed una busta dove viene riportata la data del 21.03.2024, e nonostante la chiara e tempestiva contestazione di parte resistente, nulla deduce il ricorrente in merito, nè dà prova della tempestività del ricorso.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività e compensa le spese di lite. Così deciso nella
Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025. Il Giudice