Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 150
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ritiene il ricorso tardivo, nonostante il ricorrente dichiari di aver ricevuto l'ingiunzione in una certa data, produce un documento con una data di ricezione precedente e non fornisce prova della tempestività del ricorso.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto di ingiunzione per difetto di titolo valido

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Non debenza del tributo per omessa notificazione dell'accertamento

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Decadenza dal potere esattivo

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività, senza entrare nel merito delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 150
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 150
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo