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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 8 ottobre 2024, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 22816/2023 R.G.
TRA
– CF , rappresentato e difeso dall'Avv. CIPOLLETTI Parte_1 C.F._1
CIRO ed elett.te dom.to c/o il difensore
Ricorrente
C. F. ) + Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rapp.te p.t.
Resistente contumace
E
, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_4 [...]
incorporante di ed Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del Controparte_8
01.12.2016, in G.U. n. 282 del 02.12.2016, C.F. , in persona del Procuratore sig. P.IVA_2
, in virtù dei poteri allo stesso conferiti giusta atto notarile del 22.06.2023 rep. Parte_2
180134 / racc. 12348, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Pane presso il quale elett.te domicilia in
Napoli alla via F. Caracciolo n.11.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04 dicembre 2023 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n°
07120239035506610000 notificata dall in data 17 novembre 2023. Controparte_4
Nello specifico dal “ dettaglio del debito” si evinceva che l'intimata esecuzione era fondata sui seguenti atti: 1) Avviso di addebito n 3712018002080551000 notificato in data 14 febbraio 2019, ente creditore sede di Napoli - contributi IVS fissi / percentuale sul minimale e somme CP_1 aggiuntive anno 2017 e 2018 per complessivi € 2.693,54.;
2) Avviso di addebito n 37120190007391765000 notificato in data 09 set. 2019, ente creditore sede di Napoli - contributi IVS fissi / percentuale sul minimale e somme aggiuntive CP_1 anno 2018 per complessivi € 381,51.
Nel merito eccepiva che gli avvisi di addebito su indicati non gli erano mai stati notificati .
Sosteneva pertanto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica degli atti presupposti ed eccepiva la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine quinquennale. Tanto premesso, previa richiesta di sospensione, chiedeva accertarsi l'omessa notifica e perciò l'illegittimità degli avvisi di addebito nonché l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione.
L , stante la ritualità della notifica del ricorso, veniva in corso di causa dichiarato contumace. CP_1
Si costituiva tempestivamente l , la quale rilevava la nullità del ricorso, la carenza di CP_9 legittimazione ad agire del ricorrente, la propria estraneità alla formazione degli avvisi di addebito con relativa carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
In applicazione del disposto di cui all'art . 127 ter cpc, concesso termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta, la causa, sulla documentazione in atti , veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
Sussiste altresì la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di CP_ atti di provenienza del concessionario mentre l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Sempre preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione. Secondo l'orientamento, ormai unanime, della giurisprudenza, infatti, “il ricorso introduttivo è nullo quando sia omesso ovvero sia del tutto incerto il petitum, non individuabile attraverso l'esame complessivo dell'atto. Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva”. (tra le altre Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14379).
Nel caso di specie, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, quest'ultimo non può considerarsi nullo in quanto appare completo di tutti gli elementi necessari atti a consentire sia al Giudice che al contraddittore la comprensione dei relativi causa petendi e petitum, tant'è che la parte convenuta è stata in grado di apprestare un'esauriente difesa.
Sempre in via preliminare deve affermarsi l'ammissibilità e tempestività del ricorso.
Considerando, infatti, il tenore delle argomentazioni addotte a base dell'impugnativa spiegata, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente oltre alla legittimazione passiva di tutti i convenuti in giudizio.
L'opposizione, qualificata nel corpo del ricorso , come opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc è da considerarsi tempestiva , tenuto conto che la notifica dell'intimazione è del 17 nov. 2023 e il deposito del ricorso telematico risale al 04 dic. 2023.
Nel merito il in primis ha eccepito la non debenza della somma per cessazione dell'attività Pt_1 nel 2007 e di conseguenza la non obbligatorietà al pagamento dei contributi IVS, tant'è che era stato emanato dall atto di sgravio del 03 mar. 2022 dei contributi illegittimamente richiesti per CP_1 gli anni 2028 e 2019.
Ma tale atto di sgravio , pur provato perché versato in atti, è irrilevante nella questione che ci occupa dal momento che concerne un periodo successivo a quello richiesto con l'intimazione di pagamento quivi impugnato.
Ciò che riveste carattere assorbente al fine di decidere la controversia è invece l' eccezione di prescrizione quinquennale, stante la mancanza di regolare notifica degli atti sottostanti l'intimazione impugnata . In particolare il ricorrente ha lamentato la mancata notifica dell'avviso di addebito n° 3712018002080551000 “ presuntivamente” notificato in data 14 febbraio 2029 inerente contibuti ivs IV rata anno 2017 e I rata anno 2018 e avviso di addebito n °
37120190007391765000 presuntivamente notificato in data 09 set. 2019 , inerente residuo contributi IVS II rata 2018 , a seguito di sgravio del 3 marzo 2022. La regolarità della notifica di tali avvisi viene sostenuta anche dall convenuta, sebbene CP_4 non sia stata fornita alcuna prova di tale regolarità e pertanto risulta fondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del credito oggetto del giudizio, in assenza di idonei atti interruttivi antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento del 17 novembre 2023, della cui esistenza e validità non è stata appunto fornita alcuna prova .
In termine di prescrizione, come ormai noto, è quello quinquennale, anche dopo la notifica della cartella esattoriale.
Si veda , tra tutte , Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, ove si legge:
La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell', che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010). (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632
- 01). Deve tenersi conto altresì dei principi ribaditi in Sez. L , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, ove si legge : In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi. (Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, Rv. 651687 - 01)
Conseguentemente, avuto riguardo alle annualità cui ineriscono i contributi richiesti in pagamento, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento del 17 novembre 2023 deve affermarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi relativi agli anni 2017 e 2018, nonché delle somme aggiuntive ( sanzioni civili irrogate in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali) che consistono in una somma predeterminata il cui relativo credito sorge automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte merita accoglimento la tesi della prescrizione quinquennale anche delle somme aggiuntive e ciò in virtù, non della natura giuridica dell'obbligazione, bensì dell'automatismo funzionale che lega i contributi alle somme aggiuntive.
Dunque, tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento.
Di conseguenza, le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive.
All'esito, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Quanto alle spese l'art. 30 D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010 ha stabilito che a CP_ decorrere dall'1.01.2011 l provvede direttamente al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Ne consegue che le spese nei confronti di sono compensate al contrario, le restanti spese CP_4 sono a carico dell e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n° 07120239035506610000 e per l'effetto dichiara la prescrizione dei contributi IVS richiesti con i sottostanti avvisi di addebito n°
3712018002080551000 e n ° 37120190007391765000, per gli anni 2017 e 2018.
CP_ Compensa le spese nei confronti di Agenzia e condanna l al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA
e spese generali come per legge con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce