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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 19.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6248 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Francesco Falcione ed Ettore Falcione presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla Salita Arenella, n. 25;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Deli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco De Sanctis, 4;
3) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
RE UC con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2025 la esponeva che in data Parte_1
6.11.2025 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259017630678000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due cartelle di pagamento e tredici avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi e CP_1 CP_3
(precisamente, 1. Cartella di pagamento n. 10020240014550684000
asseritamente notificata l'1.3.2024 per l'importo di € 1.600,09; 2. Cartella di pagamento n. 10020240028453881000, asseritamente notificata il 22.7.2024
per l'importo di € 1.610,48; 3. Avviso di addebito n. 40020220007498885000 asseritamente notificato il 18.1.2023 per l'importo di € 7.006,02; 4. Avviso di addebito n. 40020220007529318000 asseritamente notificato l'11.1.2023 per l'importo di € 83.393,49; 5. Avviso di addebito n. 40020220007610283000
asseritamente notificato l'11.1.2023 per l'importo di € 5.847,18; 6. Avviso di addebito n. 40020230000834412000 asseritamente notificato il 31.5.2023 per l'importo di € 14.718,43; 7. Avviso di addebito n. 40020230001526652000
asseritamente notificato il 22.10.2023 per l'importo di € 11.166,97; 8. Avviso di addebito n.40020230005739148000 asseritamente notificato il 22.12.2023 per l'importo di € 30.140,79; 9. Avviso di addebito n. 40020230005789486000
asseritamente notificato il 22.12.2023 per l'importo di € 2.856,89; 10. Avviso di addebito n. 40020230006209610000 asseritamente notificato l'1.1.2024 per l'importo di € 4.482,92; 11. Avviso di addebito n. 40020240000523851000
asseritamente notificato il 17.4.2024 per l'importo di € 13.085,60; 12. Avviso di addebito n. 40020240000980460000 asseritamente notificato il 12.7.2024 per l'importo di € 13.410,06; 13. Avviso di addebito n. 40020240001260369000
asseritamente notificato il 12.7.2024 per l'importo di € 2.530,31; 14. Avviso di addebito n. 40020240001992039000 asseritamente notificato il 4.11.2024 per l'importo di € 10.449,18; 15. Avviso di addebito n. 40020240002055321000
asseritamente notificato il 28.10.2024 per l'importo di € 91,49.).
Eccepiva la mancata notifica degli atti sopramenzionati sottesi all'intimazione di pagamento opposta, la duplicazione del credito in quanto l'
[...]
avrebbe già azionato la medesima pretesa creditoria con Controparte_2 atti di pignoramento poi sospesi con ordinanza cautelare dal Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Salerno e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale sia originaria che successiva del credito portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della stessa, delle cartelle e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto ed in Controparte_2
diritto della domanda attorea. Chiedevano, pertanto, che il ricorso fosse rigettato.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo la cessata materia del CP_3
contendere in quanto avrebbe sgravato la cartella di pagamento n.
10020220024506574000.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Parte_1
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare.
In via preliminare occorre subito chiarire che la cartella di pagamento n.
10020220024506574000 asseritamente sgravata dall non è oggetto di CP_3
questo giudizio e neppure, per la verità, di competenza dell'Istituto Nazionale
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro. Infatti, essa è stata emessa dalla Camera di commercio di Salerno Ufficio diritto annuale per un ammontare di € 34,58 e non di € 1.122,64 come dedotto dall' nella propria memoria. CP_3
Chiarito ciò, anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (5.11.2025) e la data di deposito del ricorso (7.11.2025) sono decorsi soltanto 2 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali. Il ricorso proposto dalla è stato, pertanto, tempestivo e può essere Parte_1
vagliato nel merito.
Sul punto, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che le due cartelle di pagamento oggetto di questo giudizio (la n.
10020240014550684000 e la n. 10020240028453881000) sono state ritualmente notificate all'indirizzo pec della ricorrente l'1.3.2024 e il 22.7.2024.
Relativamente, invece, agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata soltanto quattro risultano ritualmente notificati, sempre all'indirizzo pec della ricorrente, rispettivamente il 18.1.2023, l'11.1.2023,
l'11.1.2023 e il 31.5.2023 (ovvero, rispettivamente, il n.
40020220007498885000, il n. 40020220007529318000, il n.
40020220007610283000 e il n. 40020230000834412000).
Per gli altri nove avvisi di addebito (il n. 40020230001526652000, il n.
40020230005739148000 il n. 40020230005789486000, il n.
40020230006209610000, il n. 40020240000523851000, il n.
40020240000980460000, il n. 40020240001260369000, il n.
40020240001992039000 e il n. 40020240002055321000) l non allega CP_1
alcun documento che dimostra l'avvenuta notifica.
Pertanto, relativamente a tali avvisi di addebito l'intimazione di pagamento opposta è illegittima. Occorre ora vagliare, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria e successiva).
Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria deve affermarsi l'impossibilità di addentrarsi nel vaglio dell'eccezione atteso che le parti resistenti - quantomeno per le due cartelle di pagamento (la n.
10020240014550684000 e la n. 10020240028453881000) e i predetti quattro avvisi di addebito di cui vi è prova della notifica (il n. 40020220007498885000,
il n. 40020220007529318000, il n. 40020220007610283000 e il n.
40020230000834412000) - hanno documentato di aver ritualmente notificato alla tali atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e gli stessi Parte_1
non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni (Cfr.
produzioni presenti nel fascicolo telematico dell e dell' CP_1 [...]
). Controparte_2
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dalle cartelle e dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata
(così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato),
precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e dei quattro avvisi di addebito di cui vi è
prova della otifica, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti atti siano passati più di cinque anni.
Nel caso delle cartelle e degli avvisi sopradescritti di cui vi è prova della notifica,
pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è
verificata atteso che la prima notifica (quella dell'avviso di addebito n.
40020220007529318000) è intervenuta l'11.1.2023 mentre l'intimazione di pagamento qui opposta è stata notificata il 7.11.2025 ossia quando -
all'evidenza - ancora non erano passati cinque anni ma appena quasi tre.
Destituita di fondamento è, altresì, anche l'altra eccezione, pur sollevata dalla concernente la duplicazione del credito in quanto l' Parte_1 [...]
avrebbe già azionato la medesima pretesa creditoria con Controparte_2
atti di pignoramento.
Ebbene, sul punto, occorre chiarire che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, anzi, proprio in subiecta
materia la Corte di Cassazione, richiamando un noto e precedente arresto
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 10/03/2011, n. 5680) ha avuto modo di riconoscere all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente abbia già ottenuto un titolo esecutivo CP_4
giudiziale (e viceversa) - cfr. ex multis Cass. civ, Sez. lavoro, sentenza n.
21239 dell'8.10.2014, la quale chiarisce che: “Nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione
mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale,
ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale,
né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale.” (cfr ex
multis Cass., n. 10991 del 2008).
Inoltre, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il creditore,
ancorché munito di titolo esecutivo, può sempre procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione del titolo,
purché l'azione non si sia consumata, non venga violato il principio del ne bis
in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non vi sia abuso del diritto o del processo (così da ultimo Cass. n.21768/2019).
Oltretutto non tutti gli atti oggetto del pignoramento da parte dell'
[...]
sono sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata. Controparte_2
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6248 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
dell' , dell' e dell' , in persona dei CP_1 Controparte_2 CP_3
rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: 1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per effetto, dichiara l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento n. 10020259017630678000 nella sola parte in cui richiama quali atti impositivi a essa sottesi gli avvisi di addebito n.
40020230001526652000, n. 40020230005739148000, n.
40020230005789486000, n. 40020230006209610000, n.
40020240000523851000, n. 40020240000980460000, n.
40020240001260369000, n. 40020240001992039000 e n.
40020240002055321000 stante la nullità della notifica degli stessi;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 19.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 19.12.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6248 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Francesco Falcione ed Ettore Falcione presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Napoli alla Salita Arenella, n. 25;
- RICORRENTE -
E 1) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
2) , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Laura Deli presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco De Sanctis, 4;
3) , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
RE UC con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via
De Leo n. 12 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTI -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2025 la esponeva che in data Parte_1
6.11.2025 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n.
10020259017630678000 alla quale sono sottesi - tra gli altri e per quanto di giurisdizione del Giudice del Lavoro - due cartelle di pagamento e tredici avvisi di addebito relativi all'omesso versamento di contributi e CP_1 CP_3
(precisamente, 1. Cartella di pagamento n. 10020240014550684000
asseritamente notificata l'1.3.2024 per l'importo di € 1.600,09; 2. Cartella di pagamento n. 10020240028453881000, asseritamente notificata il 22.7.2024
per l'importo di € 1.610,48; 3. Avviso di addebito n. 40020220007498885000 asseritamente notificato il 18.1.2023 per l'importo di € 7.006,02; 4. Avviso di addebito n. 40020220007529318000 asseritamente notificato l'11.1.2023 per l'importo di € 83.393,49; 5. Avviso di addebito n. 40020220007610283000
asseritamente notificato l'11.1.2023 per l'importo di € 5.847,18; 6. Avviso di addebito n. 40020230000834412000 asseritamente notificato il 31.5.2023 per l'importo di € 14.718,43; 7. Avviso di addebito n. 40020230001526652000
asseritamente notificato il 22.10.2023 per l'importo di € 11.166,97; 8. Avviso di addebito n.40020230005739148000 asseritamente notificato il 22.12.2023 per l'importo di € 30.140,79; 9. Avviso di addebito n. 40020230005789486000
asseritamente notificato il 22.12.2023 per l'importo di € 2.856,89; 10. Avviso di addebito n. 40020230006209610000 asseritamente notificato l'1.1.2024 per l'importo di € 4.482,92; 11. Avviso di addebito n. 40020240000523851000
asseritamente notificato il 17.4.2024 per l'importo di € 13.085,60; 12. Avviso di addebito n. 40020240000980460000 asseritamente notificato il 12.7.2024 per l'importo di € 13.410,06; 13. Avviso di addebito n. 40020240001260369000
asseritamente notificato il 12.7.2024 per l'importo di € 2.530,31; 14. Avviso di addebito n. 40020240001992039000 asseritamente notificato il 4.11.2024 per l'importo di € 10.449,18; 15. Avviso di addebito n. 40020240002055321000
asseritamente notificato il 28.10.2024 per l'importo di € 91,49.).
Eccepiva la mancata notifica degli atti sopramenzionati sottesi all'intimazione di pagamento opposta, la duplicazione del credito in quanto l'
[...]
avrebbe già azionato la medesima pretesa creditoria con Controparte_2 atti di pignoramento poi sospesi con ordinanza cautelare dal Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale di Salerno e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale sia originaria che successiva del credito portato dalle cartelle e dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia della stessa, delle cartelle e degli avvisi in essi menzionati, con rifusione di spese ed onorari di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l' , CP_1
l' eccependo l'infondatezza in fatto ed in Controparte_2
diritto della domanda attorea. Chiedevano, pertanto, che il ricorso fosse rigettato.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo la cessata materia del CP_3
contendere in quanto avrebbe sgravato la cartella di pagamento n.
10020220024506574000.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, Parte_1
pertanto, accolto nei limiti che si vengono qui ad indicare.
In via preliminare occorre subito chiarire che la cartella di pagamento n.
10020220024506574000 asseritamente sgravata dall non è oggetto di CP_3
questo giudizio e neppure, per la verità, di competenza dell'Istituto Nazionale
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro. Infatti, essa è stata emessa dalla Camera di commercio di Salerno Ufficio diritto annuale per un ammontare di € 34,58 e non di € 1.122,64 come dedotto dall' nella propria memoria. CP_3
Chiarito ciò, anzitutto va respinta l'eccezione delle parti resistenti di mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso in quanto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (5.11.2025) e la data di deposito del ricorso (7.11.2025) sono decorsi soltanto 2 giorni. Quindi, risulta pienamente rispettato anche lo stesso termine più breve contemplato dall'art. 617 c.p.c. (20
giorni) per far valere vizi di tipo formale attinenti alla notifica. Lo stesso è a dirsi all'evidenza per il più ampio termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs n.
46\1999 che, ad ogni modo e ad abundantiam, - va sottolineato - non è
applicabile laddove sia dedotta, come nel caso de quo, la prescrizione che integra un fatto successivo alla formazione del titolo che estingue se del caso la pretesa contributiva e sotto tale profilo il giudizio è qualificabile come un'opposizione all'esecuzione ed è quindi sempre proponibile senza limiti temporali. Il ricorso proposto dalla è stato, pertanto, tempestivo e può essere Parte_1
vagliato nel merito.
Sul punto, occorre sottolineare che al riguardo anzitutto emerge che le due cartelle di pagamento oggetto di questo giudizio (la n.
10020240014550684000 e la n. 10020240028453881000) sono state ritualmente notificate all'indirizzo pec della ricorrente l'1.3.2024 e il 22.7.2024.
Relativamente, invece, agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata soltanto quattro risultano ritualmente notificati, sempre all'indirizzo pec della ricorrente, rispettivamente il 18.1.2023, l'11.1.2023,
l'11.1.2023 e il 31.5.2023 (ovvero, rispettivamente, il n.
40020220007498885000, il n. 40020220007529318000, il n.
40020220007610283000 e il n. 40020230000834412000).
Per gli altri nove avvisi di addebito (il n. 40020230001526652000, il n.
40020230005739148000 il n. 40020230005789486000, il n.
40020230006209610000, il n. 40020240000523851000, il n.
40020240000980460000, il n. 40020240001260369000, il n.
40020240001992039000 e il n. 40020240002055321000) l non allega CP_1
alcun documento che dimostra l'avvenuta notifica.
Pertanto, relativamente a tali avvisi di addebito l'intimazione di pagamento opposta è illegittima. Occorre ora vagliare, l'altro motivo d'impugnazione attinente al merito della pretesa contributiva (intervenuta prescrizione originaria e successiva).
Relativamente all'eccezione di prescrizione originaria deve affermarsi l'impossibilità di addentrarsi nel vaglio dell'eccezione atteso che le parti resistenti - quantomeno per le due cartelle di pagamento (la n.
10020240014550684000 e la n. 10020240028453881000) e i predetti quattro avvisi di addebito di cui vi è prova della notifica (il n. 40020220007498885000,
il n. 40020220007529318000, il n. 40020220007610283000 e il n.
40020230000834412000) - hanno documentato di aver ritualmente notificato alla tali atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e gli stessi Parte_1
non sono stati impugnati nel termine perentorio di quaranta giorni (Cfr.
produzioni presenti nel fascicolo telematico dell e dell' CP_1 [...]
). Controparte_2
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dalle cartelle e dagli avvisi di addebito non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza infatti definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata
(così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato),
precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e dei quattro avvisi di addebito di cui vi è
prova della otifica, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Ma anche sotto tale profilo, comunque, l'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella dell'agente di riscossione o l'avviso di addebito dell , avendo natura di atto CP_1
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, con la conseguenza che i debiti contributivi portati da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito dell divenuti inoppugnabili, si prescrivono nel CP_1
termine di cinque anni secondo la disciplina generale della prescrizione di tali debiti (Corte Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397). Occorre, quindi, accertare se successivamente all'effettuata notifica dei predetti atti siano passati più di cinque anni.
Nel caso delle cartelle e degli avvisi sopradescritti di cui vi è prova della notifica,
pacificamente non opposti, tale prescrizione quinquennale successiva non si è
verificata atteso che la prima notifica (quella dell'avviso di addebito n.
40020220007529318000) è intervenuta l'11.1.2023 mentre l'intimazione di pagamento qui opposta è stata notificata il 7.11.2025 ossia quando -
all'evidenza - ancora non erano passati cinque anni ma appena quasi tre.
Destituita di fondamento è, altresì, anche l'altra eccezione, pur sollevata dalla concernente la duplicazione del credito in quanto l' Parte_1 [...]
avrebbe già azionato la medesima pretesa creditoria con Controparte_2
atti di pignoramento.
Ebbene, sul punto, occorre chiarire che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione di titoli esecutivi, anzi, proprio in subiecta
materia la Corte di Cassazione, richiamando un noto e precedente arresto
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 10/03/2011, n. 5680) ha avuto modo di riconoscere all'ente previdenziale la facoltà di avviare la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale, ancorché l'ente abbia già ottenuto un titolo esecutivo CP_4
giudiziale (e viceversa) - cfr. ex multis Cass. civ, Sez. lavoro, sentenza n.
21239 dell'8.10.2014, la quale chiarisce che: “Nessuna norma impedisce all'ente previdenziale di scegliere di avviare la procedura di riscossione
mediante iscrizione a ruolo ed emanazione della relativa cartella esattoriale,
ancorché l'ente previdenziale abbia già ottenuto un titolo esecutivo giudiziale,
né contempla sanzioni sul piano della validità della cartella esattoriale.” (cfr ex
multis Cass., n. 10991 del 2008).
Inoltre, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il creditore,
ancorché munito di titolo esecutivo, può sempre procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione del titolo,
purché l'azione non si sia consumata, non venga violato il principio del ne bis
in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e non vi sia abuso del diritto o del processo (così da ultimo Cass. n.21768/2019).
Oltretutto non tutti gli atti oggetto del pignoramento da parte dell'
[...]
sono sottesi all'intimazione di pagamento qui impugnata. Controparte_2
La soccombenza reciproca costituita dall'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6248 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso dalla in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti Parte_1
dell' , dell' e dell' , in persona dei CP_1 Controparte_2 CP_3
rispettivi legali rapp.ti p.t., così provvede: 1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per effetto, dichiara l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento n. 10020259017630678000 nella sola parte in cui richiama quali atti impositivi a essa sottesi gli avvisi di addebito n.
40020230001526652000, n. 40020230005739148000, n.
40020230005789486000, n. 40020230006209610000, n.
40020240000523851000, n. 40020240000980460000, n.
40020240001260369000, n. 40020240001992039000 e n.
40020240002055321000 stante la nullità della notifica degli stessi;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 19.12.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro