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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1540/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_1
ZO HI s.n.c. (C.F. ), elettivamente domiciliata a Santa Caterina C.F._1
Villarmosa nella Via Papa IO XXIII n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Aurora Annaloro che la rappresentata e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_2
HI s.n.c. (C.F. ), elettivamente domiciliato a Caltanissetta nella Via Rochester C.F._2
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alberto Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori con le note depositate per l'udienza del 26.11.2026, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 4.6.1997 in Santa Caterina
Villarmosa, atto iscritto agli atti del comune di Santa Caterina Villarmosa, anno 1997, parte II, serie A, n.
6;
1 che dal matrimonio sono nati due figli IO ed , entrambi il 23.2.2000, maggiorenni ed Per_1 economicamente indipendenti;
che i ricorrenti con il ricorso introduttivo hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
con il ricorso le parti hanno regolato questioni economico e patrimoniale relative a diritti nella loro disponibilità e in maniera non contraria alla legge, di cui il Tribunale può prendere atto;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato l'11.9.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Caterina
Villarmosa.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1540/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_1
ZO HI s.n.c. (C.F. ), elettivamente domiciliata a Santa Caterina C.F._1
Villarmosa nella Via Papa IO XXIII n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Aurora Annaloro che la rappresentata e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_2
HI s.n.c. (C.F. ), elettivamente domiciliato a Caltanissetta nella Via Rochester C.F._2
n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alberto Fiore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori con le note depositate per l'udienza del 26.11.2026, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 4.6.1997 in Santa Caterina
Villarmosa, atto iscritto agli atti del comune di Santa Caterina Villarmosa, anno 1997, parte II, serie A, n.
6;
1 che dal matrimonio sono nati due figli IO ed , entrambi il 23.2.2000, maggiorenni ed Per_1 economicamente indipendenti;
che i ricorrenti con il ricorso introduttivo hanno rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza, avendo anche dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
con il ricorso le parti hanno regolato questioni economico e patrimoniale relative a diritti nella loro disponibilità e in maniera non contraria alla legge, di cui il Tribunale può prendere atto;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato l'11.9.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Caterina
Villarmosa.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 28 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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