CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI NC, Presidente
NC NC, EL
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 914/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 DI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - OS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060004021873000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060004021873000 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 DI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110038194129000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130018691482000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130023861272000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025071568000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180007253710000
- AVV.ADDEBITO n. 34720130000681522000
- AVV.ADDEBITO n. 34720130001662365000
- AVV.ADDEBITO n. 34720140001798212000
- AVV.ADDEBITO n. 34720180000773621000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016L01160/2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249007044946000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate ON, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 047 2024 9007044946/000 comunicata a mezzo pec dall'Ente di ON in data 28.05.2024.
A motivo del gravame, premesso che la impugnata ingiunzione fondava, oltre che su Avvisi di addebito, su cartelle esattoriali emesse fra il 2006 ed il 2018 ed un avviso di accertamento del 2016, eccepiva: 1) violazione dei commi 240 lett. c) d) e) legge di bilancio n° 197-2022, avendo il ricorrente fatto accesso alla rottamazione ed essendo perciò precluse azioni esecutive;
3) nullità delle notifiche delle cartelle;
4) prescrizione e decadenza dei crediti a norma dell'art. 25 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n° 602; 5) applicabilità della normativa antiusura;
6) difetto di motivazione anche con riferimento alla determinazione degli interessi;
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati. L'Agenzia delle Entrate e la Agenzia Entrate ON si costituivano in giudizio deducendo che la ricorrente era decaduta dalla rottamazione in quanto morosa delle rate relative ai crediti tributari, producevano relate di notifica dei rispetti atti ed argomentavano diffusamente in merito alla legittimità del loro operato.
Invocavano pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Pregiudiziale appare la eccezione che involge la nota questione della notifica eseguita dal concessionario per la riscossione attraverso pec non censita, ovvero eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificato non inserito in pubblici registri verso un indirizzo risultante dai pubblici registri.
Secondo un primo, e più risalente, orientamento, fatto proprio anche da alcune sentenze di legittimità, una tale forma di notificazione darebbe luogo ad una notifica inesistente, con ogni conseguenza di legge nella catena procedimentale che connota il processo tributario.
Ma in epoca più recente si è fatto strada un diverso orientamento al quale il collegio ritiene di aderire. Infatti esso muove dal tenore letterale della normativa di riferimento in materia di notificazione a mezzo PEC dell'atto della riscossione, che è contenuta nell'art. 26, comma 2 del DPR n. 602/1973, il quale afferma che:
“La notifica della cartella può essere seguita, con le modalità di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600”.
Sulla scorta di tale dato testuale dapprima alcuni giudici di merito hanno ritenuto che, ai sensi degli artt. 26
D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, sia ammessa la notifica diretta di atti da parte di ADER a mezzo di posta elettronica certificata non censita, non ravvisandosi alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici.
Si è osservato al riguardo, del resto, che ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nella pluralità dei casi esaminati, pec.agenziariscossione.gov.it.
Ancora più di recente, altri giudici di merito hanno osservato come l'uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità. Quest'ultima, spiegano i giudici della Corte di giustizia di primo grado di Roma, risulta sanata in seguito all'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Sul punto i giudici richiamano il principio espresso dalla Corte di Cassazione a sezioni unite che, nella sentenza 15979/2022, ha precisato che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia permesso al destinatario di svolgere le proprie difese senza incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.
Sulla questione è infine intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, affermando che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 - 01).
Nel caso in esame è evidente come la notifica della cartella provenisse da un indirizzo “governativo” di cui era titolare con certezza ADER, peraltro agevolmente rinvenibile online sui siti istituzionali. Ed, in ogni caso, il contribuente ha certo sanato eventuali irregolarità con l'impugnativa, determinando la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Dunque l'eccezione è infondata.
Risulta poi dimostrato che la ricorrente depositava istanza di definizione agevolata (rottamazione ter) il
30.4.2019 e nuova istanza analoga (rottamazione quater) il 28.6.2023. Da entrambe tali istanze decadeva, così legittimando il ricorso alla ingiunzione, che non è comunque un atto esecutivo rientrante nella sospensione per definizione agevolata.
E su questo punto è oramai pacifica la giurisprudenza la quale più volte ha affermato che la richiesta di pagamento dilazionato del debito costituisce una forma di confessione stragiudiziale, munita di efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2735 c.c.; essa configura altresì un riconoscimento formale di debito che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa l'Ente destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Infatti la Cass. Civile, con Ordinanza n. 16098 del 18/06/2018 ha ribadito come la rateazione delle cartelle di pagamento costituisca un riconoscimento del debito: “L'avvio del piano di rateizzazione con l'agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione, risultando - tale fatto - incompatibile con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche”. Più di recente, nello stesso senso, la Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, con sentenza n. 32679 del 16 dicembre 2024, ha stabilito che la richiesta di rateizzazione da parte del contribuente comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Tale principio è stato enunciato chiaramente: «La richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti».
Dunque, le due definizioni agevolate, l'ultima delle quali del 2023, non solo escludono che sia maturata prescrizione atteso la loro natura di riconoscimento del debito, ma precludono alla ricorrente di eccepire
(ulteriormente, visto l'annoso contenzioso documentato dall'Agente della ON che ha riguardato i medesimi titoli azionati in questa sede).
Ma anche a tacere di questo aspetto, nel costituirsi in giudizio la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi.
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede. Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione, decadenza, inesistenza del debito) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle non possono più essere dedotti in questa sede.
Ed anche gli atti interruttivi di cui si è detto, compiuti negli anni 2019 e 2023, escludono che sia maturata ad oggi alcuna prescrizione.
La applicabilità della normativa antiusura, poi, doveva essere posta e valutata nella sede di merito, ovvero al momento di formazione dei titoli che si sono ormai consolidati.
Quanto al difetto di motivazione, pacifico è che l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Sez. 5, Sentenza n. 15327 del 04/07/2014 -Rv. 631550 - 01). Cosicché, avendo il ricorrente ricevuto rituale notifica delle cartelle esattoriali, il mero richiamo al contenuto di esse operato nella ingiunzione ora impugnata soddisfa pienamente gli obblighi motivatori ed informativi gravanti sulla amministrazione finanziaria.
Infine, in relazione alle modalità di calcolo di aggi ed interessi, è noto come esso avvenga mediante procedimento predeterminato dalla legge. E nel caso in esame la ricorrente neppure deduce, in modo specifico e puntualmente valutabile, in cosa propriamente consisterebbe la violazione della normativa di riferimento, essendosi limitata ad una generica contestazione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in euro 10.000,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI NC, Presidente
NC NC, EL
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 914/2024 depositato il 20/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 DI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - OS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060004021873000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060004021873000 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 DI - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110038194129000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130018691482000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130023861272000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140025071568000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180007253710000
- AVV.ADDEBITO n. 34720130000681522000
- AVV.ADDEBITO n. 34720130001662365000
- AVV.ADDEBITO n. 34720140001798212000
- AVV.ADDEBITO n. 34720180000773621000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016L01160/2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249007044946000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate ON, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 047 2024 9007044946/000 comunicata a mezzo pec dall'Ente di ON in data 28.05.2024.
A motivo del gravame, premesso che la impugnata ingiunzione fondava, oltre che su Avvisi di addebito, su cartelle esattoriali emesse fra il 2006 ed il 2018 ed un avviso di accertamento del 2016, eccepiva: 1) violazione dei commi 240 lett. c) d) e) legge di bilancio n° 197-2022, avendo il ricorrente fatto accesso alla rottamazione ed essendo perciò precluse azioni esecutive;
3) nullità delle notifiche delle cartelle;
4) prescrizione e decadenza dei crediti a norma dell'art. 25 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n° 602; 5) applicabilità della normativa antiusura;
6) difetto di motivazione anche con riferimento alla determinazione degli interessi;
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati. L'Agenzia delle Entrate e la Agenzia Entrate ON si costituivano in giudizio deducendo che la ricorrente era decaduta dalla rottamazione in quanto morosa delle rate relative ai crediti tributari, producevano relate di notifica dei rispetti atti ed argomentavano diffusamente in merito alla legittimità del loro operato.
Invocavano pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Pregiudiziale appare la eccezione che involge la nota questione della notifica eseguita dal concessionario per la riscossione attraverso pec non censita, ovvero eseguita da un indirizzo di posta elettronica certificato non inserito in pubblici registri verso un indirizzo risultante dai pubblici registri.
Secondo un primo, e più risalente, orientamento, fatto proprio anche da alcune sentenze di legittimità, una tale forma di notificazione darebbe luogo ad una notifica inesistente, con ogni conseguenza di legge nella catena procedimentale che connota il processo tributario.
Ma in epoca più recente si è fatto strada un diverso orientamento al quale il collegio ritiene di aderire. Infatti esso muove dal tenore letterale della normativa di riferimento in materia di notificazione a mezzo PEC dell'atto della riscossione, che è contenuta nell'art. 26, comma 2 del DPR n. 602/1973, il quale afferma che:
“La notifica della cartella può essere seguita, con le modalità di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600”.
Sulla scorta di tale dato testuale dapprima alcuni giudici di merito hanno ritenuto che, ai sensi degli artt. 26
D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, sia ammessa la notifica diretta di atti da parte di ADER a mezzo di posta elettronica certificata non censita, non ravvisandosi alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici.
Si è osservato al riguardo, del resto, che ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nella pluralità dei casi esaminati, pec.agenziariscossione.gov.it.
Ancora più di recente, altri giudici di merito hanno osservato come l'uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità. Quest'ultima, spiegano i giudici della Corte di giustizia di primo grado di Roma, risulta sanata in seguito all'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. Sul punto i giudici richiamano il principio espresso dalla Corte di Cassazione a sezioni unite che, nella sentenza 15979/2022, ha precisato che l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia permesso al destinatario di svolgere le proprie difese senza incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto.
Sulla questione è infine intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, affermando che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, Rv. 664909 - 01).
Nel caso in esame è evidente come la notifica della cartella provenisse da un indirizzo “governativo” di cui era titolare con certezza ADER, peraltro agevolmente rinvenibile online sui siti istituzionali. Ed, in ogni caso, il contribuente ha certo sanato eventuali irregolarità con l'impugnativa, determinando la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Dunque l'eccezione è infondata.
Risulta poi dimostrato che la ricorrente depositava istanza di definizione agevolata (rottamazione ter) il
30.4.2019 e nuova istanza analoga (rottamazione quater) il 28.6.2023. Da entrambe tali istanze decadeva, così legittimando il ricorso alla ingiunzione, che non è comunque un atto esecutivo rientrante nella sospensione per definizione agevolata.
E su questo punto è oramai pacifica la giurisprudenza la quale più volte ha affermato che la richiesta di pagamento dilazionato del debito costituisce una forma di confessione stragiudiziale, munita di efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2735 c.c.; essa configura altresì un riconoscimento formale di debito che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa l'Ente destinatario dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Infatti la Cass. Civile, con Ordinanza n. 16098 del 18/06/2018 ha ribadito come la rateazione delle cartelle di pagamento costituisca un riconoscimento del debito: “L'avvio del piano di rateizzazione con l'agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito e, pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione, risultando - tale fatto - incompatibile con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche”. Più di recente, nello stesso senso, la Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, con sentenza n. 32679 del 16 dicembre 2024, ha stabilito che la richiesta di rateizzazione da parte del contribuente comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Tale principio è stato enunciato chiaramente: «La richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti».
Dunque, le due definizioni agevolate, l'ultima delle quali del 2023, non solo escludono che sia maturata prescrizione atteso la loro natura di riconoscimento del debito, ma precludono alla ricorrente di eccepire
(ulteriormente, visto l'annoso contenzioso documentato dall'Agente della ON che ha riguardato i medesimi titoli azionati in questa sede).
Ma anche a tacere di questo aspetto, nel costituirsi in giudizio la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi.
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede. Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione, decadenza, inesistenza del debito) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle non possono più essere dedotti in questa sede.
Ed anche gli atti interruttivi di cui si è detto, compiuti negli anni 2019 e 2023, escludono che sia maturata ad oggi alcuna prescrizione.
La applicabilità della normativa antiusura, poi, doveva essere posta e valutata nella sede di merito, ovvero al momento di formazione dei titoli che si sono ormai consolidati.
Quanto al difetto di motivazione, pacifico è che l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Sez. 5, Sentenza n. 15327 del 04/07/2014 -Rv. 631550 - 01). Cosicché, avendo il ricorrente ricevuto rituale notifica delle cartelle esattoriali, il mero richiamo al contenuto di esse operato nella ingiunzione ora impugnata soddisfa pienamente gli obblighi motivatori ed informativi gravanti sulla amministrazione finanziaria.
Infine, in relazione alle modalità di calcolo di aggi ed interessi, è noto come esso avvenga mediante procedimento predeterminato dalla legge. E nel caso in esame la ricorrente neppure deduce, in modo specifico e puntualmente valutabile, in cosa propriamente consisterebbe la violazione della normativa di riferimento, essendosi limitata ad una generica contestazione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in euro 10.000,00.