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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 9812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9812 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rosa RO EO Presidente rel dott. Felice Pizzi Giudice dott. Vincenzo Trinchillo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 20653/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto istanza di rifissazione esecuzione rilascio, ex art. 56, comma 3, L. 392/1978, vertente TRA
(c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Mariarosaria Costanzo
Opponente E
(c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c. f. ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia Niki CodiceFiscale_4 CORSO;
Opposti CONCLUSIONI: come da verbale Decisa all'udienza del 29.10.20205 mediante lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con istanza depositata il 6 ottobre 2025, proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione del provvedimento di rilascio, relativamente all'immobile sito in Napoli, al Corso Secondigliano n. 126, primo piano, condotto in locazione dal medesimo (unitamente alla moglie CP_3
. A sostegno dell'opposizione, deduceva di non aver ricevuto alcun tipo
[...] di comunicazione, sollecito e/o raccomandata in ordine alla procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti. Aggiungeva di essere invalido al 100%, e che le patologie sofferte non gli consentivano di affrontare uno sfratto. Qualificata la domanda come istanza di rifissazione del termine di esecuzione del rilascio, ex art. 56 legge 392/78, il Giudice assegnatario disponeva l'iscrizione a ruolo della causa di ufficio e fissava l'udienza di comparizione dinanzi al collegio per il 29 ottobre 2025. All'udienza del 29 ottobre 2025 il Collegio sollevava di ufficio alle parti la questione in merito all'ammissibilità della domanda e , previa discussione orale, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa mediante dispositivo letto in udienza, riservandosi il deposito della motivazione entro il termine del 29.11.2025. Occorre premettere che l'art 6, comma 5, legge 431/1998 è norma transitoria, come confermato da Cass n. 11961/2010, secondo cui “in tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999”. La fattispecie in esame è, quindi, da riqualificare come istanza ex art. 56 comma 3 della Legge 392/78 - come sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, art. 1 bis, convertito con modificazioni in Legge 12/11/2004 n. 269– secondo cui "qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 art.6 comma 4 ". L'art. 56, comma 1, L. 392/1978 prevede che, con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento. A sua volta la Legge 9/12/1998 n. 431 art. 6 comma 4 (dettata per l'impugnativa dei provvedimenti di rideterminazione della data per l'esecuzione ai sensi della normativa transitoria di detta disciplina, tesa a favorire la rinegoziazione dei rapporti già in essere nella nuova disciplina a canone sostanzialmente libero dettata dai precedenti articoli della medesima L. n. 431 del 1998 ) prevede un'opposizione "per qualsiasi motivo al tribunale, che giudica con le modalità di cui all'art. 618 c.p.c.". Tanto premesso, va detto che la data fissata per l'esecuzione ex art. 56 della Legge 392/78 è ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 settembre 2006, n. 19295; Cass. 15 luglio 2003, n. 11063; Cass. 3 maggio 1996, n. 4074; Cass. 26 ottobre 1992 n.11618; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6859) come accessorio del provvedimento che pronuncia, con il riconoscimento della cessazione di un rapporto di locazione, la condanna del conduttore al rilascio. Esso è caratterizzato da una natura semplicemente ordinatoria del processo esecutivo, nel senso che impedisce che l'esecuzione per il rilascio dell'immobile locato sia intrapresa prima del suo spirare. Il termine ha rilievo esclusivamente processuale e non sostanziale, dal che deriva che non influisce (pertanto non prorogandolo o
- 2 - posticipandolo ) in alcun modo sull'epoca di cessazione de iure del contratto . Detto termine è insuscettibile di qualsiasi impugnazione in senso stretto, potendo - almeno prima della riforma del 2004 introduttiva della speciale opposizione di cui al combinato disposto degli artt. 56 comma 3 L. 392/1978 e 6 comma 4 L. 431/1998 - invece, proprio perché di natura ordinatoria, essere emesso, revocato o modificato dal Giudice dell'Esecuzione (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/8/1995, n. 8687 ; Cass. civ. sez. III, 6/9/2007, n. 18691). La riforma del 2004, che ha modificato l'art. 56, comma 3, cit., ha chiaramente inteso ridisegnare il potere di determinazione del giorno per l'esecuzione : da un lato, ancorandolo alla valutazione di presupposti ben precisi ed alla necessità di un'esplicita motivazione, dall'altro consentendo un riesame del provvedimento con modalità procedurali determinate. In tal modo, la novella non ha modificato la natura meramente ordinatoria del processo esecutivo, ma ha introdotto un rimedio, vale a dire uno specifico - e pertanto esclusivo - mezzo di impugnazione. Più in particolare, trattasi di un procedimento specificamente destinato al riscontro della correttezza della motivazione sulla sussistenza e sulla valutazione dei requisiti per la concessione e la concreta individuazione del termine stesso. Detta individuazione può aver luogo "per qualsiasi motivo" ( come risulta dal richiamo alla Legge 431/1998 art. 6 comma 4 ), per cui l'opposizione involge sia vizi formali, sia ogni oggettiva incongruità del termine rispetto alla situazione effettiva, ivi compresa quella derivante da eventuali fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento della fissazione originaria del termine (in relazione alle situazioni di ciascuna parte). Tanto premesso, l'opposizione nel caso di specie è inammissibile perché proposta dopo la scadenza del termine originario fissato per l'esecuzione. Invero il Tribunale con sentenza del 15.5.2024 aveva fissato per il rilascio la data del 31.7.2024. Il ricorso in opposizione è stato depositato il 6/10/2025, ben oltre la scadenza per il rilascio stabilita dal Giudice Monocratico, ed anzi ad esecuzione già iniziata, atteso che era già stato notificato il preavviso di cui all'art. 608 c.p.c. Invero la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che detto rimedio non è soggetto al termine perentorio di proponibilità di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, ma può essere proposto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, fino a quando il termine per il rilascio non sia spirato ( v. Cass. civ. sez. III, 23/7/2012, n. 12814). Ciò significa che ogni richiesta di modifica di tale termine deve essere avanzata, sul piano logico, prima che l'esecuzione possa essere intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poichè altrimenti, decorsa la data fissata per il rilascio dal Giudice che ha emesso il relativo provvedimento, il creditore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell'esecuzione, appunto già intrapresa ( cfr. Cass. civ. sez. III, 2/10/2008, n. 24526). Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 12814/12 ha affermato che “è allora impossibile ricavare un termine
- 3 - perentorio diverso, per incompatibilità funzionale del procedimento in esame, da quello della già avvenuta scadenza del termine avverso cui ci si oppone. Ad analoga conclusione, prima della riforma dell'art. 56 di cui si sta qui discorrendo, questa Corte è già pervenuta, affermando che, in tema di rilascio per finita locazione di immobili urbani, la finalità del legislatore è quella di ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l'equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore, mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l'esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56), prevede la sostanziale sospensione temporanea dell'accesso alla procedura esecutiva: con la conseguenza che ogni richiesta di modifiche di tale termine … deve essere avanzata, sul piano logico, prima che l'esecuzione possa essere intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poichè altrimenti, decorsa la data fissata dal giudice per il rilascio, il locatore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell'esecuzione, appunto già intrapresa”. Applicando tale granitico orientamento, non può non cogliersi l'evidente inammissibilità dell'odierna domanda. Le spese di patrocinio, seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del disputatum e ai valori minimi delle fasi svolte con un riduzione del 30% in assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 1700,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione all'avv. Mattia Niki Corso dichiaratosi antistatario;
si riserva il deposito della motivazione entro il 29.11.2025 Così deciso in Napoli il 29.10.2025
Il Presidente
Rosa RO EO
- 4 -
(c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Mariarosaria Costanzo
Opponente E
(c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(c. f. ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia Niki CodiceFiscale_4 CORSO;
Opposti CONCLUSIONI: come da verbale Decisa all'udienza del 29.10.20205 mediante lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con istanza depositata il 6 ottobre 2025, proponeva Parte_1 opposizione all'esecuzione del provvedimento di rilascio, relativamente all'immobile sito in Napoli, al Corso Secondigliano n. 126, primo piano, condotto in locazione dal medesimo (unitamente alla moglie CP_3
. A sostegno dell'opposizione, deduceva di non aver ricevuto alcun tipo
[...] di comunicazione, sollecito e/o raccomandata in ordine alla procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti. Aggiungeva di essere invalido al 100%, e che le patologie sofferte non gli consentivano di affrontare uno sfratto. Qualificata la domanda come istanza di rifissazione del termine di esecuzione del rilascio, ex art. 56 legge 392/78, il Giudice assegnatario disponeva l'iscrizione a ruolo della causa di ufficio e fissava l'udienza di comparizione dinanzi al collegio per il 29 ottobre 2025. All'udienza del 29 ottobre 2025 il Collegio sollevava di ufficio alle parti la questione in merito all'ammissibilità della domanda e , previa discussione orale, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa mediante dispositivo letto in udienza, riservandosi il deposito della motivazione entro il termine del 29.11.2025. Occorre premettere che l'art 6, comma 5, legge 431/1998 è norma transitoria, come confermato da Cass n. 11961/2010, secondo cui “in tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999”. La fattispecie in esame è, quindi, da riqualificare come istanza ex art. 56 comma 3 della Legge 392/78 - come sostituito dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240, art. 1 bis, convertito con modificazioni in Legge 12/11/2004 n. 269– secondo cui "qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 art.6 comma 4 ". L'art. 56, comma 1, L. 392/1978 prevede che, con il provvedimento che dispone il rilascio il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento. A sua volta la Legge 9/12/1998 n. 431 art. 6 comma 4 (dettata per l'impugnativa dei provvedimenti di rideterminazione della data per l'esecuzione ai sensi della normativa transitoria di detta disciplina, tesa a favorire la rinegoziazione dei rapporti già in essere nella nuova disciplina a canone sostanzialmente libero dettata dai precedenti articoli della medesima L. n. 431 del 1998 ) prevede un'opposizione "per qualsiasi motivo al tribunale, che giudica con le modalità di cui all'art. 618 c.p.c.". Tanto premesso, va detto che la data fissata per l'esecuzione ex art. 56 della Legge 392/78 è ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 8 settembre 2006, n. 19295; Cass. 15 luglio 2003, n. 11063; Cass. 3 maggio 1996, n. 4074; Cass. 26 ottobre 1992 n.11618; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6859) come accessorio del provvedimento che pronuncia, con il riconoscimento della cessazione di un rapporto di locazione, la condanna del conduttore al rilascio. Esso è caratterizzato da una natura semplicemente ordinatoria del processo esecutivo, nel senso che impedisce che l'esecuzione per il rilascio dell'immobile locato sia intrapresa prima del suo spirare. Il termine ha rilievo esclusivamente processuale e non sostanziale, dal che deriva che non influisce (pertanto non prorogandolo o
- 2 - posticipandolo ) in alcun modo sull'epoca di cessazione de iure del contratto . Detto termine è insuscettibile di qualsiasi impugnazione in senso stretto, potendo - almeno prima della riforma del 2004 introduttiva della speciale opposizione di cui al combinato disposto degli artt. 56 comma 3 L. 392/1978 e 6 comma 4 L. 431/1998 - invece, proprio perché di natura ordinatoria, essere emesso, revocato o modificato dal Giudice dell'Esecuzione (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/8/1995, n. 8687 ; Cass. civ. sez. III, 6/9/2007, n. 18691). La riforma del 2004, che ha modificato l'art. 56, comma 3, cit., ha chiaramente inteso ridisegnare il potere di determinazione del giorno per l'esecuzione : da un lato, ancorandolo alla valutazione di presupposti ben precisi ed alla necessità di un'esplicita motivazione, dall'altro consentendo un riesame del provvedimento con modalità procedurali determinate. In tal modo, la novella non ha modificato la natura meramente ordinatoria del processo esecutivo, ma ha introdotto un rimedio, vale a dire uno specifico - e pertanto esclusivo - mezzo di impugnazione. Più in particolare, trattasi di un procedimento specificamente destinato al riscontro della correttezza della motivazione sulla sussistenza e sulla valutazione dei requisiti per la concessione e la concreta individuazione del termine stesso. Detta individuazione può aver luogo "per qualsiasi motivo" ( come risulta dal richiamo alla Legge 431/1998 art. 6 comma 4 ), per cui l'opposizione involge sia vizi formali, sia ogni oggettiva incongruità del termine rispetto alla situazione effettiva, ivi compresa quella derivante da eventuali fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento della fissazione originaria del termine (in relazione alle situazioni di ciascuna parte). Tanto premesso, l'opposizione nel caso di specie è inammissibile perché proposta dopo la scadenza del termine originario fissato per l'esecuzione. Invero il Tribunale con sentenza del 15.5.2024 aveva fissato per il rilascio la data del 31.7.2024. Il ricorso in opposizione è stato depositato il 6/10/2025, ben oltre la scadenza per il rilascio stabilita dal Giudice Monocratico, ed anzi ad esecuzione già iniziata, atteso che era già stato notificato il preavviso di cui all'art. 608 c.p.c. Invero la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che detto rimedio non è soggetto al termine perentorio di proponibilità di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, ma può essere proposto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, fino a quando il termine per il rilascio non sia spirato ( v. Cass. civ. sez. III, 23/7/2012, n. 12814). Ciò significa che ogni richiesta di modifica di tale termine deve essere avanzata, sul piano logico, prima che l'esecuzione possa essere intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poichè altrimenti, decorsa la data fissata per il rilascio dal Giudice che ha emesso il relativo provvedimento, il creditore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell'esecuzione, appunto già intrapresa ( cfr. Cass. civ. sez. III, 2/10/2008, n. 24526). Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 12814/12 ha affermato che “è allora impossibile ricavare un termine
- 3 - perentorio diverso, per incompatibilità funzionale del procedimento in esame, da quello della già avvenuta scadenza del termine avverso cui ci si oppone. Ad analoga conclusione, prima della riforma dell'art. 56 di cui si sta qui discorrendo, questa Corte è già pervenuta, affermando che, in tema di rilascio per finita locazione di immobili urbani, la finalità del legislatore è quella di ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l'equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore, mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l'esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56), prevede la sostanziale sospensione temporanea dell'accesso alla procedura esecutiva: con la conseguenza che ogni richiesta di modifiche di tale termine … deve essere avanzata, sul piano logico, prima che l'esecuzione possa essere intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poichè altrimenti, decorsa la data fissata dal giudice per il rilascio, il locatore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell'esecuzione, appunto già intrapresa”. Applicando tale granitico orientamento, non può non cogliersi l'evidente inammissibilità dell'odierna domanda. Le spese di patrocinio, seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte con riferimento allo scaglione di valore di riferimento calcolato sulla base dell'importo del disputatum e ai valori minimi delle fasi svolte con un riduzione del 30% in assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di euro 1700,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione all'avv. Mattia Niki Corso dichiaratosi antistatario;
si riserva il deposito della motivazione entro il 29.11.2025 Così deciso in Napoli il 29.10.2025
Il Presidente
Rosa RO EO
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