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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8153 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20.11.2015 e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EM ER (giusta procura in atti), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
-opponente
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa CP_1 C.F._2
SE (giusta procura in atti) ed elettivamente domiciliata come in atti;
-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dopo aver Parte_1 ricevuto l'atto di precetto, notificato a mezzo posta in data 7 giugno 2024, su richiesta dell'avv. Roseti (difensore di per il pagamento dell'importo pari a CP_1 complessivi €47.279,31. In data 6 giugno 2024 l'opponente aveva pagato il superiore importo pari a €52.996,80.
Introdotta la fase di merito, l'opponente ha chiesto a questo Tribunale: accertarsi la propria competenza territoriale attesa l'irritualità dell'elezione di domicilio da parte del accertarsi che non ha diritto a procedere a esecuzione forzata;
CP_1 CP_1 dichiararsi nullo o comunque inefficace il precetto portato a notifica in data 6 giugno 2024 e consegnato al destinatario in data 14 giugno 2024 con vittoria delle spese di lite maggiorate ex art. 4, comma 1 bis, D.M 55/2014.
In particolare, la difesa dell'opponente ha esposto: che il giorno precedente a quello della notifica del precetto (opposto) aveva eseguito un bonifico bancario in favore del per la CP_1
1 somma di €52.996,86, provvedendo a informare di ciò il suo difensore;
tale pagamento era totalmente satisfattivo della pretesa azionata dal creditore nel procedimento R.G. n.
1570/2024 e faceva venir meno qualsiasi interesse alla notifica del precetto.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via principale, dichiararsi CP_1
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione per difetto di interesse ad agire e, in via subordinata, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite o con compensazione delle stesse.
La difesa dell'opposto ha rappresentato che: per motivi personali non aveva controllato la propria casella PEC dal 2 all'8 giugno 2024; l'atto di precetto era stato portato a notifica insieme ad altri atti da notificare dello studio;
l'accredito del bonifico effettuato il 5.6.2024 era avvenuto in data 7.6.2024 ossia il giorno successivo alla consegna dell'atto di precetto all'Ufficiale Giudiziario;
in data 9 giugno 2024 il difensore del Galli aveva scritto al collega comunicando di aver ricevuto il bonifico e di aver imputato il pagamento all'importo precettato (ossia quello portato dal D.I. n. 647/2024 emesso dal Tribunale di Modena) e la differenza ad anticipo per le debenze dell'anno successivo;
ciò comportava una implicita rinuncia a qualsivoglia tipo di esecuzione non essendo la stessa iniziata.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 20 novembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
In via preliminare, deve essere affermata pacificamente la competenza territoriale del
Tribunale adito. Peraltro, sul punto, nessuna eccezione è stata sollevata da parte opposta.
Nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la parte opposta non solo non ha dato alcun seguito all'atto di precetto notificato, ma ha espressamente rinunciato a intraprendere e/o a proseguire qualsiasi tipo di esecuzione nei confronti dell'opponente.
Si osserva che l'importo complessivo del precetto (derivante dal D.I. n. 647/2024 emesso dal Tribunale di Modena) è stato saldato dall'opponente con bonifico disposto il giorno prima della notifica di quell'atto, ma accreditato il giorno seguente alla notifica dello stesso.
Nessuna successiva iniziativa è stata intrapresa dal creditore il quale, a mezzo del proprio difensore, ha comunicato di aver ricevuto il pagamento implicitamente rinunciando a proseguire con l'azione esecutiva.
Quanto alla domanda svolta dall'opponente in relazione alla restituzione della somma pari a €497,96 come conseguenza della declaratoria di nullità/inefficacia del precetto portato
2 a notifica dall'opposto in data 6 giugno 2024 (e consegnato in data 14.6.2024), deve rilevarsi come tale domanda, oltre ad essere stata tardivamente svolta da parte opponente, non possa trovare accoglimento in quanto quelle spese erano legittime nel momento in cui erano state richieste. Infatti, il pagamento disposto in data 5 giugno 2024 era pervenuto all'opposto solamente in data 7 giugno 2024.
Per il resto, nessun interesse attuale persiste in capo all'opponente non essendovi alcuna iniziativa esecutiva da interrompere.
Si osserva, infatti, che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
10/01/2023, Ord. n. 351).
Nel caso di specie, la rinuncia al precetto era stata sostanzialmente comunicata in data 9 giugno 2024 allorquando il difensore dell'opposto aveva comunicato al collega che avrebbe emesso fattura per l'avvenuto pagamento.
Tale comunicazione avrebbe dovuto indurre il debitore ad evitare di introdurre la presente opposizione.
Tuttavia, la notificazione dell'atto di precetto dopo la disposizione del bonifico di pagamento e la virtuale soccombenza (parzialmente) reciproca inducono a compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunta, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) rigetta ogni altra domanda proposta dall'opponente;
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Brescia (da remoto), 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Simonelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8153 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 20.11.2015 e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EM ER (giusta procura in atti), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
-opponente
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa CP_1 C.F._2
SE (giusta procura in atti) ed elettivamente domiciliata come in atti;
-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dopo aver Parte_1 ricevuto l'atto di precetto, notificato a mezzo posta in data 7 giugno 2024, su richiesta dell'avv. Roseti (difensore di per il pagamento dell'importo pari a CP_1 complessivi €47.279,31. In data 6 giugno 2024 l'opponente aveva pagato il superiore importo pari a €52.996,80.
Introdotta la fase di merito, l'opponente ha chiesto a questo Tribunale: accertarsi la propria competenza territoriale attesa l'irritualità dell'elezione di domicilio da parte del accertarsi che non ha diritto a procedere a esecuzione forzata;
CP_1 CP_1 dichiararsi nullo o comunque inefficace il precetto portato a notifica in data 6 giugno 2024 e consegnato al destinatario in data 14 giugno 2024 con vittoria delle spese di lite maggiorate ex art. 4, comma 1 bis, D.M 55/2014.
In particolare, la difesa dell'opponente ha esposto: che il giorno precedente a quello della notifica del precetto (opposto) aveva eseguito un bonifico bancario in favore del per la CP_1
1 somma di €52.996,86, provvedendo a informare di ciò il suo difensore;
tale pagamento era totalmente satisfattivo della pretesa azionata dal creditore nel procedimento R.G. n.
1570/2024 e faceva venir meno qualsiasi interesse alla notifica del precetto.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via principale, dichiararsi CP_1
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione per difetto di interesse ad agire e, in via subordinata, dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite o con compensazione delle stesse.
La difesa dell'opposto ha rappresentato che: per motivi personali non aveva controllato la propria casella PEC dal 2 all'8 giugno 2024; l'atto di precetto era stato portato a notifica insieme ad altri atti da notificare dello studio;
l'accredito del bonifico effettuato il 5.6.2024 era avvenuto in data 7.6.2024 ossia il giorno successivo alla consegna dell'atto di precetto all'Ufficiale Giudiziario;
in data 9 giugno 2024 il difensore del Galli aveva scritto al collega comunicando di aver ricevuto il bonifico e di aver imputato il pagamento all'importo precettato (ossia quello portato dal D.I. n. 647/2024 emesso dal Tribunale di Modena) e la differenza ad anticipo per le debenze dell'anno successivo;
ciò comportava una implicita rinuncia a qualsivoglia tipo di esecuzione non essendo la stessa iniziata.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n.
117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 20 novembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
***
In via preliminare, deve essere affermata pacificamente la competenza territoriale del
Tribunale adito. Peraltro, sul punto, nessuna eccezione è stata sollevata da parte opposta.
Nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto la parte opposta non solo non ha dato alcun seguito all'atto di precetto notificato, ma ha espressamente rinunciato a intraprendere e/o a proseguire qualsiasi tipo di esecuzione nei confronti dell'opponente.
Si osserva che l'importo complessivo del precetto (derivante dal D.I. n. 647/2024 emesso dal Tribunale di Modena) è stato saldato dall'opponente con bonifico disposto il giorno prima della notifica di quell'atto, ma accreditato il giorno seguente alla notifica dello stesso.
Nessuna successiva iniziativa è stata intrapresa dal creditore il quale, a mezzo del proprio difensore, ha comunicato di aver ricevuto il pagamento implicitamente rinunciando a proseguire con l'azione esecutiva.
Quanto alla domanda svolta dall'opponente in relazione alla restituzione della somma pari a €497,96 come conseguenza della declaratoria di nullità/inefficacia del precetto portato
2 a notifica dall'opposto in data 6 giugno 2024 (e consegnato in data 14.6.2024), deve rilevarsi come tale domanda, oltre ad essere stata tardivamente svolta da parte opponente, non possa trovare accoglimento in quanto quelle spese erano legittime nel momento in cui erano state richieste. Infatti, il pagamento disposto in data 5 giugno 2024 era pervenuto all'opposto solamente in data 7 giugno 2024.
Per il resto, nessun interesse attuale persiste in capo all'opponente non essendovi alcuna iniziativa esecutiva da interrompere.
Si osserva, infatti, che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
10/01/2023, Ord. n. 351).
Nel caso di specie, la rinuncia al precetto era stata sostanzialmente comunicata in data 9 giugno 2024 allorquando il difensore dell'opposto aveva comunicato al collega che avrebbe emesso fattura per l'avvenuto pagamento.
Tale comunicazione avrebbe dovuto indurre il debitore ad evitare di introdurre la presente opposizione.
Tuttavia, la notificazione dell'atto di precetto dopo la disposizione del bonifico di pagamento e la virtuale soccombenza (parzialmente) reciproca inducono a compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulle domande in epigrafe riassunta, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) rigetta ogni altra domanda proposta dall'opponente;
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Brescia (da remoto), 21 novembre 2025
Il Giudice
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