Art. 2.
Il termine di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297 , relativo alla presentazione, da parte della Commissione ivi prevista, delle proposte sui provvedimenti inerenti al riassetto delle finanze del comune di Napoli, e' prorogato di un anno.
Il termine di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297 , relativo alla presentazione, da parte della Commissione ivi prevista, delle proposte sui provvedimenti inerenti al riassetto delle finanze del comune di Napoli, e' prorogato di un anno.