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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, iscritta al n. 2227 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, Viale Fiume n. 74/B, presso lo studio dell'Avv. Andrea Trasarti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Terni (TR), alla Via S. C.F._2
Botticelli n. 21, presso lo studio dell'Avv. Anna Palazzi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17 settembre 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie B, n. 57).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Viterbo il 29 maggio 2008; che sono separati per effetto del decreto di omologa n. 639/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 12 febbraio 2020; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Con ordinanza interlocutoria del 22 novembre 2024 sono stati chiesti chiarimenti in merito al regime di affidamento del figlio minore;
con atto depositato il 4 dicembre 2024, i ricorrenti hanno dichiarato che presso il Tribunale dei minori di
Roma risulta(va) pendente un procedimento distinto con il n.2594/2024. In particolare, come desumibile dalla documentazione prodotta, si trattava di un procedimento instaurato su ricorso del competente Ministero in data 12 Pt_3
giugno 2024 ai sensi degli artt. 330 c.c. e 473-bis.13 c.p.c. per “la temporanea limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre del minore con sospensione del diritto di visita dello stesso, confermando il collocamento del minore presso la madre”. Per tale procedimento, con decreto del 6 settembre 2024,
è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 22 aprile 2025.
Pertanto, con ordinanza del 14 febbraio 2025 il Collegio ha sollecitato i ricorrenti a richiedere al Tribunale per i minorenni di Roma, ai sensi dell'art. 38 disp. att.
c.c., la trasmissione degli atti relativi al procedimento rubricato n. 2594/2024 e l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore
Persona_1
Con ordinanza del 6 maggio 2025 il Tribunale per i minorenni di Roma, senza adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente riguardante il minore, ha
Pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dichiarato la propria incompetenza funzionale e rimesso le parti dinanzi il
Tribunale di Viterbo.
Fissata nuova udienza di trattazione per il 30 ottobre 2025, le parti hanno concordemente dichiarato che i rapporti fra padre e figlio si sono normalizzati e chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
“1-I sig.r continueranno a vivere separati;
Parte_1 Parte_2
2- la casa coniugale in Viterbo Via Col Moschin n.25, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata alla sig.ra e vi Parte_1 Parte_1
continuerà ad abitare e vivere insieme al figli;
Per_1
3- il sig verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2
del figlio , fino alla sua indipendenza economica, la somma mensile di € Per_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e regolarmente documentate, da corrispondere il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.r (IBAN [...]); Parte_1
4- il figlio continuerà ad abitare nella casa coniugale in Via Col Moschin Per_1
nr.25 in Viterbo con la madre. Il figlio è affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori.
Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di ed in Per_1
armonia con lo stesso, il padre non collocatario potrà trascorrere con il figlio week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21:30 della domenica sera.
Un paio di volte durante la settimana potranno trascorrere, dopo gli impegni scolastici di , la serata trattenendosi a cena insieme per poi essere Per_1
riaccompagnato a casa entro le ore 22,00. In occasione delle festività natalizie, con alternanza annuale, i genitori potranno trascorrere con il 24-25-26 Per_1
dicembre o il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio di ogni anno e così in occasione delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sempre con alternanza annuale o comunque concordando anche modalità diverse e
Pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
compatibilmente con gli impegni reciproci dei genitori e d . Nel periodo Per_1
estivo potranno trascorrere con un periodo di vacanza insieme, per 15 Per_1
giorni consecutivi o per due settimane non consecutive del mese di luglio o di agosto di ciascun anno, previamente concordato tra i genitori e compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e con le esigenze del minore, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Anche durante la settimana il sig.
compatibilmente con gli impegni reciproci, potrà trattenersi a pranzo con il Pt_2
figlio a Viterbo.
5- i coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per sé e per il figli ”. Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
Pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente est. Francesco Oddi
Pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 settembre 2024, iscritta al n. 2227 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, Viale Fiume n. 74/B, presso lo studio dell'Avv. Andrea Trasarti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Terni (TR), alla Via S. C.F._2
Botticelli n. 21, presso lo studio dell'Avv. Anna Palazzi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 17 settembre 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie B, n. 57).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Viterbo il 29 maggio 2008; che sono separati per effetto del decreto di omologa n. 639/2020 emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 12 febbraio 2020; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n.
2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Con ordinanza interlocutoria del 22 novembre 2024 sono stati chiesti chiarimenti in merito al regime di affidamento del figlio minore;
con atto depositato il 4 dicembre 2024, i ricorrenti hanno dichiarato che presso il Tribunale dei minori di
Roma risulta(va) pendente un procedimento distinto con il n.2594/2024. In particolare, come desumibile dalla documentazione prodotta, si trattava di un procedimento instaurato su ricorso del competente Ministero in data 12 Pt_3
giugno 2024 ai sensi degli artt. 330 c.c. e 473-bis.13 c.p.c. per “la temporanea limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del padre del minore con sospensione del diritto di visita dello stesso, confermando il collocamento del minore presso la madre”. Per tale procedimento, con decreto del 6 settembre 2024,
è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 22 aprile 2025.
Pertanto, con ordinanza del 14 febbraio 2025 il Collegio ha sollecitato i ricorrenti a richiedere al Tribunale per i minorenni di Roma, ai sensi dell'art. 38 disp. att.
c.c., la trasmissione degli atti relativi al procedimento rubricato n. 2594/2024 e l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore
Persona_1
Con ordinanza del 6 maggio 2025 il Tribunale per i minorenni di Roma, senza adottare alcun provvedimento temporaneo e urgente riguardante il minore, ha
Pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
dichiarato la propria incompetenza funzionale e rimesso le parti dinanzi il
Tribunale di Viterbo.
Fissata nuova udienza di trattazione per il 30 ottobre 2025, le parti hanno concordemente dichiarato che i rapporti fra padre e figlio si sono normalizzati e chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
“1-I sig.r continueranno a vivere separati;
Parte_1 Parte_2
2- la casa coniugale in Viterbo Via Col Moschin n.25, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane assegnata alla sig.ra e vi Parte_1 Parte_1
continuerà ad abitare e vivere insieme al figli;
Per_1
3- il sig verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2
del figlio , fino alla sua indipendenza economica, la somma mensile di € Per_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e regolarmente documentate, da corrispondere il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.r (IBAN [...]); Parte_1
4- il figlio continuerà ad abitare nella casa coniugale in Via Col Moschin Per_1
nr.25 in Viterbo con la madre. Il figlio è affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori.
Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di ed in Per_1
armonia con lo stesso, il padre non collocatario potrà trascorrere con il figlio week end alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 21:30 della domenica sera.
Un paio di volte durante la settimana potranno trascorrere, dopo gli impegni scolastici di , la serata trattenendosi a cena insieme per poi essere Per_1
riaccompagnato a casa entro le ore 22,00. In occasione delle festività natalizie, con alternanza annuale, i genitori potranno trascorrere con il 24-25-26 Per_1
dicembre o il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio di ogni anno e così in occasione delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sempre con alternanza annuale o comunque concordando anche modalità diverse e
Pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
compatibilmente con gli impegni reciproci dei genitori e d . Nel periodo Per_1
estivo potranno trascorrere con un periodo di vacanza insieme, per 15 Per_1
giorni consecutivi o per due settimane non consecutive del mese di luglio o di agosto di ciascun anno, previamente concordato tra i genitori e compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi e con le esigenze del minore, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Anche durante la settimana il sig.
compatibilmente con gli impegni reciproci, potrà trattenersi a pranzo con il Pt_2
figlio a Viterbo.
5- i coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per sé e per il figli ”. Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
Pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente est. Francesco Oddi
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