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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2956/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2773/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23050018656 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1570/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione
(imposta di registro su diritto di superficie). Sostiene che l'aliquota corretta fosse 15% (art. 1, comma 3 Tariffa
TUR) anche per atti costitutivi di diritto di superficie su terreni agricoli e chiede riforma della sentenza e condanna alle spese.
La parte ricorrente con proprie controdeduzioni e appello incidentale difende la sentenza di primo grado:
1 - l'atto è costitutivo, non traslativo e l' aliquota del 9% è corretta.
2 Richiama giurisprudenza consolidata (Cass. 16495/2003, ord. 3461/2021, sent. 23489/2024 ecc.).
3 Propone appello incidentale sul capo spese: chiede condanna dell'Ufficio alle spese di entrambi i gradi
(art. 15 D.Lgs. 546/1992), poiché non vi sono “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare.
L'Ufficio con ulteriore atto comunicava di aver annullato in autotutela l'avviso di liquidazione (prot. 3434 del
25/07/2025). Chiede dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere e compensazione spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione n. 23050018656, oggetto del presente giudizio (prot. n. 3434 del 25/07/2025);
Tale annullamento ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/1992;
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo corretta l'aliquota del 9% per l'atto costitutivo di diritto di superficie, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 16495/2003,
3461/2021, 23489/2024),
Il Collegio ritiene che non ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione delle spese, come richiesto dall'art. 15 D.Lgs. 546/1992;
viceversa sussistono le condizioni per la condanna alle spese dell'Ufficio – alla luce del provvedimento di annullamento – solo per questo grado di giudizio, essendo maturato il convincimento dell'Ufficio solo in secondo grado. D'altra parte la questione controversa in primo grado giustificava la compensazione delle spese
Tuttavia vanno rimborsate le somme versate a titolo di CUT in primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, dichiara estinto il giudizio.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) e pone a carico della stessa l'importo pagato a titolo di contributo unificato nei due gradi di giudizio. Così deciso in
Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2956/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2773/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23050018656 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1570/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione
(imposta di registro su diritto di superficie). Sostiene che l'aliquota corretta fosse 15% (art. 1, comma 3 Tariffa
TUR) anche per atti costitutivi di diritto di superficie su terreni agricoli e chiede riforma della sentenza e condanna alle spese.
La parte ricorrente con proprie controdeduzioni e appello incidentale difende la sentenza di primo grado:
1 - l'atto è costitutivo, non traslativo e l' aliquota del 9% è corretta.
2 Richiama giurisprudenza consolidata (Cass. 16495/2003, ord. 3461/2021, sent. 23489/2024 ecc.).
3 Propone appello incidentale sul capo spese: chiede condanna dell'Ufficio alle spese di entrambi i gradi
(art. 15 D.Lgs. 546/1992), poiché non vi sono “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare.
L'Ufficio con ulteriore atto comunicava di aver annullato in autotutela l'avviso di liquidazione (prot. 3434 del
25/07/2025). Chiede dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere e compensazione spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione n. 23050018656, oggetto del presente giudizio (prot. n. 3434 del 25/07/2025);
Tale annullamento ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs.
546/1992;
La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo corretta l'aliquota del 9% per l'atto costitutivo di diritto di superficie, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 16495/2003,
3461/2021, 23489/2024),
Il Collegio ritiene che non ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione delle spese, come richiesto dall'art. 15 D.Lgs. 546/1992;
viceversa sussistono le condizioni per la condanna alle spese dell'Ufficio – alla luce del provvedimento di annullamento – solo per questo grado di giudizio, essendo maturato il convincimento dell'Ufficio solo in secondo grado. D'altra parte la questione controversa in primo grado giustificava la compensazione delle spese
Tuttavia vanno rimborsate le somme versate a titolo di CUT in primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, dichiara estinto il giudizio.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) e pone a carico della stessa l'importo pagato a titolo di contributo unificato nei due gradi di giudizio. Così deciso in
Palermo nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.