Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 464
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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    Riforma della sentenza di primo grado

    L'Agenzia delle Entrate ha annullato in autotutela l'avviso di liquidazione, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela giustifichi la condanna alle spese solo per il grado di appello.

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    Correttezza dell'aliquota del 9% e condanna alle spese

    La Corte ha ritenuto che la questione controversa in primo grado giustificava la compensazione delle spese, mentre l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio giustifica la condanna alle spese solo per il grado di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 464
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 464
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo