Art. 14.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e' parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e' parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello Stato.