Art. 12.
Alle gestioni fuori bilancio, indicate nell' articolo 147, secondo comma, della legge 23 aprile 1978, n. 143 , derivanti dai movimenti finanziari ed economici operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica, a partire dall'entrata in vigore della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , la disciplina prevista dall'articolo 9 - secondo e quarto comma - di questa ultima legge.
Pertanto, le gestioni di cui al comma precedente dovranno rendere il conto della loro attivita' relativamente al periodo prima considerato.
Alle gestioni fuori bilancio, indicate nell' articolo 147, secondo comma, della legge 23 aprile 1978, n. 143 , derivanti dai movimenti finanziari ed economici operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica, a partire dall'entrata in vigore della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , la disciplina prevista dall'articolo 9 - secondo e quarto comma - di questa ultima legge.
Pertanto, le gestioni di cui al comma precedente dovranno rendere il conto della loro attivita' relativamente al periodo prima considerato.