Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/12/2025, n. 8356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8356 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2958 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Lubrano e Giovanni De Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell’istruzione e del Merito in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'ottemperanza
della sentenza n. 442/2020 SUB RG 10910/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli sezione Lavoro in data 21/01/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. DO De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 442/2020 pronunciata dal Tribunale di Napoli sez. Lavoro in data 21/01/2020, il MIUR è stato condannato a pagare in favore dell’odierno ricorrente l’importo di € 31.387,66
comprensivi di accessori (interessi e rivalutazione monetaria) maturati fino al 31.3.2019 a titolo di T.F.S. non pagato.
La sentenza è stata notificata al MIUR in data 21 dicembre 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del Tribunale di Napoli dell’11 giugno 2025.
Deduce parte ricorrente che, nonostante il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 L. 669/1996, il Ministero non avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Ha, dunque, chiesto che sia dichiarato l’inadempimento del Ministero all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe; che sia ordinato all’Amministrazione di provvedere entro un termine stabilito a dare esecuzione alla sentenza; che si provveda, altresì, alla nomina di un commissario ad acta, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso è fondato.
In tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione trova applicazione il generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in executivis è cristallizzata nella sentenza in epigrafe indicata. È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo, spedito in forma esecutiva, all’Amministrazione resistente in data 20.12.2024.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del suddetto titolo previsto dall’art. 14 L. 669/1996 quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza, introdotta con ricorso notificato il 27.6.2024.
Il Ministero costituendosi in giudizio non ha contestato i fatti dedotti da controparte, né, tantomeno, provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute.
Pertanto la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente e in forza del principio di non contestazione.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e la condanna del Ministero resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme a essi spettanti per effetto del titolo azionato, unitamente alle spese sostenute e documentate per agire finora in executivis , entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO LO, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
DO De AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De AL | AO LO |
IL SEGRETARIO