CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Piazza Municipio 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA IA ED RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 IMU 2017
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 IMU 2018
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 TARI 2014
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente1 ha ritualmente impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, di cui all'intimazione di pagamento notificata il 24/10/2024 per un importo complessivo di € 1714,41.
Si eccepiva : 1) omessa notifica atti presupposti, in particolare omessa notifica avvisi accertamento Tari
2014 e 2018; 2 ) inesistenza titolo;
3) avvenuto pagamento Tari 2018.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva Sogert SpA, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, mai a loro volta impugnati, con precisa e puntuale produzione documentale al riguardo.
La resistente chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché risulta documentata la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, atti che non furono a loro volta impugnati nei termini previsti dall'art. 19 e segg. D.Lgs. 546/1992.
In particolare, preliminarmente si rileva che in atti è stata versata copia delle relate di notifica - a mani del contribuente – degli avvisi di accertamento posti a fondamento dell'intimazione impugnata.
L'eccezione del ricorrente, dunque, in merito all'omessa notifica degli avvisi di accertamento precedenti la successiva notifica dell'atto impugnato, anch'essa effettuata regolarmente anche nel rispetto delle norme di cui al DL 68/2020, è destituita di fondamento e priva di pregio.
Il ricorso - ogni altra eccezione disattesa - va dichiarato inammissibile.
Spese compensate atteso l'avvenuto pagamento della Tari 2018 come documentato dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Piazza Municipio 95048 Scordia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
CA IA ED RR - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 IMU 2017
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 IMU 2018
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 TARI 2014
- INT. PAGAMENTO n. 2024/7069 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente1 ha ritualmente impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, di cui all'intimazione di pagamento notificata il 24/10/2024 per un importo complessivo di € 1714,41.
Si eccepiva : 1) omessa notifica atti presupposti, in particolare omessa notifica avvisi accertamento Tari
2014 e 2018; 2 ) inesistenza titolo;
3) avvenuto pagamento Tari 2018.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva Sogert SpA, che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, mai a loro volta impugnati, con precisa e puntuale produzione documentale al riguardo.
La resistente chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché risulta documentata la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata, atti che non furono a loro volta impugnati nei termini previsti dall'art. 19 e segg. D.Lgs. 546/1992.
In particolare, preliminarmente si rileva che in atti è stata versata copia delle relate di notifica - a mani del contribuente – degli avvisi di accertamento posti a fondamento dell'intimazione impugnata.
L'eccezione del ricorrente, dunque, in merito all'omessa notifica degli avvisi di accertamento precedenti la successiva notifica dell'atto impugnato, anch'essa effettuata regolarmente anche nel rispetto delle norme di cui al DL 68/2020, è destituita di fondamento e priva di pregio.
Il ricorso - ogni altra eccezione disattesa - va dichiarato inammissibile.
Spese compensate atteso l'avvenuto pagamento della Tari 2018 come documentato dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.