TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 349
TAR
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ritiene che le contestazioni non abbiano adeguatamente valorizzato l'attività organizzativa, di prevenzione e controllo svolta dal ricorrente, il quale aveva adottato adeguate misure organizzative e impartito istruzioni chiare, dando integrale e corretto adempimento ai propri compiti. L'evento non può essere causalmente ricondotto a una carenza organizzativa o a un deficit di controllo del ricorrente, ma è il risultato di iniziative estemporanee e vicende successive impreviste.

  • Altro
    Difetto di motivazione, eccesso di potere per motivazione illogica e incongrua, manifesta contraddittorietà, difetto di ragionevolezza, mancata considerazione delle memorie difensive, violazione artt. 21 e 97 Costituzione

    I motivi sono assorbiti dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità

    I motivi sono assorbiti dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 349
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 349
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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