Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Gianfreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 giugno 2025 emesso dal Comandante della Legione Allievi-Guardia di Finanza, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-avverso la determina n. -OMISSIS- notificata in data 4 marzo 2025, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero a conclusione del procedimento disciplinare avviato dal Comandante della Scuola Allievi Finanzieri, in data 10 febbraio 2025 con nota n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. FR PE GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 24 settembre 2025 e depositato in Segreteria il 6 ottobre 2025, -OMISSIS--OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe.
Esponeva in fatto di aver preso parte, in data 22.11.2024, in qualità di Comandante della 3ª Compagnia Allievi Finanzieri di Bari, all’organizzazione e allo svolgimento della cerimonia del “Giuramento di fedeltà alla Repubblica e di consegna delle Fiamme”, svoltasi presso lo Stadio Comunale “Della Vittoria” di Bari, alla presenza delle Autorità gerarchiche superiori e di tutte le Compagnie partecipanti.
In occasione di quest’attività di servizio, nel corso di una pausa durante le attività di preparazione all’evento, veniva realizzato e successivamente diffuso tramite canali telematici un filmato della durata di diciannove secondi, nel quale si vedeva un gruppo di allievi della 3ª Compagnia, intenti a scandire ripetutamente in coro l’espressione “noi non siamo Carabinieri”, accompagnata da un ritmico e sincrono battito di mani.
Il contenuto del video acquisiva ampia diffusione sui social network, per poi trovare risalto anche sui taluni canali di informazione, in tesi dell’Amministrazione arrecando pregiudizio all’immagine e al prestigio del Corpo.
Per questa ragione, in data 10 febbraio 2025, il Comandante della Scuola Allievi Finanzieri avviava un procedimento disciplinare, contestando al ricorrente la carenza di vigilanza e controllo sulle condotte dei militari sotto il suo comando.
In data 4 marzo 2025, con determina n. -OMISSIS-, veniva inflitta a -OMISSIS- -OMISSIS-la sanzione disciplinare del rimprovero, avendo egli “adottato e impartito ai propri collaboratori disposizioni organizzative rivelatesi insufficienti e non idonee a prevenire l'esecuzione di cori [...], che arrecavano disonore e danno all'immagine del Corpo”.
In data 3 aprile 2025, il ricorrente presentava ricorso gerarchico, che veniva, tuttavia, respinto con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 giugno 2025.
Avverso quest'ultimo atto -OMISSIS- insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di gravame:
1. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 21-octies, l. 241/1990.
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio sotto i profili del grave difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, avendo, in tesi, l’Amministrazione omesso di considerare, in sede procedimentale, plurimi elementi oggettivi e documentalmente comprovati, di decisiva rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità.
2. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per motivazione illogica e incongrua, per manifesta contraddittorietà tra i provvedimenti e difetto di ragionevolezza. Mancata considerazione delle memorie difensive. Violazione artt. 21 e 97 Costituzione.
Con un secondo argomento di gravame, -OMISSIS- lamentava il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione resistente non avrebbe fornito alcuna argomentazione specifica a supporto della decisione assunta, né avrebbe fatto alcun riferimento alle contestazioni e alle circostanze fattuali riportate dal ricorrente nel suo ricorso gerarchico.
3. Violazione del principio di proporzionalità ex art. 1359.
Con un'ultima censura, il ricorrente denunciava la violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’art. 1359 del d.lgs. n. 66/2010, in forza del quale la sanzione disciplinare avrebbe dovuto essere adeguata alla gravità dell’infrazione contestata, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive caratterizzanti la condotta punita.
In particolare, l'irrogazione della sanzione del rimprovero sarebbe risultata sproporzionata, in quanto non sarebbe stato neppure individuato un comportamento alternativo concretamente esigibile dal militare che, se posto in essere, avrebbe evitato l’evento oggetto di addebito.
Con atto depositato in data 21 ottobre 2025, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, a mezzo dell’Avvocatura erariale, chiedendo il rigetto del ricorso proposto.
Previo deposito di memorie, all’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026, la causa veniva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
In particolare, deve ritenersi fondata la censura con la quale l’interessato evidenzia il difetto di istruttoria del procedimento disciplinare e il conseguente travisamento dei fatti.
In tesi, l’Amministrazione avrebbe disatteso gli elementi fattuali e probatori di cui alla vicenda in esame, rappresentati nel corso del procedimento disciplinare, sanzionando il ricorrente nonostante la correttezza del comportamento da lui tenuto e il rispetto delle normative e delle direttive gerarchiche.
Invero, le contestazioni mosse dal Comando Generale della Guardia di Finanza non hanno adeguatamente valorizzato la complessiva attività organizzativa, di prevenzione e di controllo correttamente svolta dal ricorrente.
Dalle relazioni di servizio rese dagli istruttori designati, infatti, emerge che il ricorrente ha adottato adeguate misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento, la sicurezza e la disciplina dell’attività addestrativa e cerimoniale, predisponendo idonei presidi di vigilanza e controllo, in ottemperanza alle disposizioni di servizio vigenti, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 727 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Nello specifico, come risulta dalle relazioni in atti, il ricorrente ha impartito a quattro militari istruttori, in possesso dei requisiti professionali richiesti, una serie di istruzioni chiare e dettagliate relative all'addestramento, allo schieramento, ai movimenti e alla permanenza degli allievi nel luogo dell'evento, ordinando al personale designato l'esercizio di un’attività di vigilanza costante e puntuale su tutte le fasi preparatorie e operative della cerimonia.
Ne consegue che l’evento oggetto di contestazione ed asseritamente causativo di disdoro, tanto da essere assurto a rilievo disciplinare, non può essere causalmente ricondotto né a una carenza organizzativa o a un deficit di controllo direttamente addebitabile all’interessato, né a un’omissione nella catena di comando, avendo egli dato integrale e corretto adempimento ai compiti a lui attribuiti.
Pertanto, il fatto attribuito al ricorrente non è di per sé addebitabile a un controllo inadeguato, discontinuo e non sufficientemente responsabile da parte dello stesso nei confronti degli allievi sottoposti, ma è piuttosto il risultato della somma di una serie di iniziative estemporanee, congiunte ad uno sfortunato insieme di successive vicende che hanno portato il fatto in sé considerato ad acquisire un minimo rilievo pubblico, per di più essendosi originariamente verificatosi in un frangente certamente non rappresentativo della linea addestrativa impartita o di attività ufficiale del Corpo.
In altri termini, sia l'intonazione di cori da parte di alcuni membri della 3ª Compagnia Allievi Finanzieri di Bari nel corso di una pausa dalle esercitazioni, che l’occasionale registrazione a mezzo cellulare dell’episodio da parte di un militare non identificato, che la successiva diffusione del relativo video sui mezzi di informazione e sui social media, quanto l’imprevedibile acquisizione di rilievo giornalistico della vicenda goliardica in esame, costituiscono tutti fatti che si sono verificati in un contesto del tutto estraneo alla sfera di vigilanza e controllo del ricorrente.
In assenza di un dominio e di un controllo compiuto e completo sulla serie causale che ha condotto ai menzionati esiti, deve escludersi ogni profilo di responsabilità a carico dell’interessato in relazione all’asserito discredito e al ritenuto danno all’immagine e al prestigio in tesi lamentati dal Corpo della Guardia di Finanza.
Sul presupposto della fondatezza del primo argomento di doglianza per come sopra evidenziata, gli ulteriori motivi di ricorso possono essere integralmente assorbiti, da tanto potendone conseguire per ciò solo l’accoglimento integrale del gravame nel merito.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento disciplinare impugnato.
Da ultimo, in ragione della oggettiva peculiarità della vicenda in esame e dell’assenza di precedenti noti in termini, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sanzione disciplinare impugnata.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO OL, Presidente
FR PE GR, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR PE GR | EO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.