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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 855/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NIGRO NINA . Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Con il patrocinio dell'avv. CLERICI ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare l'illegittimità del pignoramento eseguito nei suoi confronti in data 10.2.2020, per l'importo di € 345.00, sulla base di un previo atto di ingiunzione emesso per la riscossione di Imu 2012.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva la nullità del previo atto di ingiunzione notificatogli per mancanza del potere di rappresentanza, carenza di poteri e assenza di affidamento alla da parte del . Controparte_2 Controparte_3
In particolare l'opponente, assumeva che la procedura seguita per la scelta della società
esterna per l'accertamento e la riscossione dei tributi era stata posta in essere in violazione del regolamento comunale di contabilità poiché le delibere di giunta n 92 e 101 del 2017
non erano state procedute da una delibera del Consiglio Comunale.
L'opponente, inoltre, rilevava che la determina adottata in data 24.1.2018 di affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali fino al 31.12.2018 era postuma,
riguardava la riscossione coattiva e non l'accertamento dei tributi sicchè l'assenza della
Determina di affidamento e l'assenza del contratto rendevano nulli tutti gli atti redatti da
Controparte_2
nel costituirsi in giudizio eccepiva l'improcedibilità della domanda, non Controparte_2
essendo stata formulata istanza di sospensione dell'esecuzione ma solo la richiesta di nullità
del pignoramento e, nel merito, deduceva di aver stipulato il contratto con il Comune di sulla base delle delibere adottate dalla giunta comunale e deduceva la carenza CP_3
di legittimazione dell'opponente a far valere i vizi di formazione della volontà dell'ente.
La causa fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Preliminarmente occorre rilevare che la preliminare fase sommaria dell' opposizione all'esecuzione risulta essere stata trattata dal G.E. che, con provvedimento del 19.3.2020,
rilevando la mancata proposizione di istanza di sospensione, ha rimesso il giudizio innanzi al giudice ordinario per la decisione del merito, rimanendo superata l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da parte opposta.
Nel merito occorre rilevare, anzitutto, che l'opponente contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata deducendo un unico motivo di censura che riguarda la legittimazione dei poteri di accertamento e riscossione di . Controparte_2
In merito occorre rilevare che l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento e la mancata proposizione di tempestiva opposizione precludono la possibilità di delibare censure che investono la regolarità dell'atto presupposto al pignoramento.
In ordine alla fase di riscossione coattiva, che investe il pignoramento, ha Controparte_2
prodotto in giudizio il contratto stipulato con il che risulta sufficiente a giustificare i CP_3
poteri di riscossione affidati ad esulando dall'ambito di cognizione del giudice adito CP_1
la validità di tale atto contrattuale, peraltro non specificamente richiesta, per la sussistenza dei vizi di formazione della volontà dell'ente, deducibili, eventualmente, innanzi al giudice amministrativo.
In considerazione delle ragioni di definizione del giudizio e della controvertibilità delle questioni proposte, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza,
eccezione e difesa, così dispone:
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di rigettata Parte_1 Controparte_2
ogni altra istanza eccezione deduzione, così provvede: Rigetta la domanda.
Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il giudice Massimo Lento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 855/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. NIGRO NINA . Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Con il patrocinio dell'avv. CLERICI ANDREA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 CP_1
chiedendo di dichiarare l'illegittimità del pignoramento eseguito nei suoi confronti in data 10.2.2020, per l'importo di € 345.00, sulla base di un previo atto di ingiunzione emesso per la riscossione di Imu 2012.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva la nullità del previo atto di ingiunzione notificatogli per mancanza del potere di rappresentanza, carenza di poteri e assenza di affidamento alla da parte del . Controparte_2 Controparte_3
In particolare l'opponente, assumeva che la procedura seguita per la scelta della società
esterna per l'accertamento e la riscossione dei tributi era stata posta in essere in violazione del regolamento comunale di contabilità poiché le delibere di giunta n 92 e 101 del 2017
non erano state procedute da una delibera del Consiglio Comunale.
L'opponente, inoltre, rilevava che la determina adottata in data 24.1.2018 di affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali fino al 31.12.2018 era postuma,
riguardava la riscossione coattiva e non l'accertamento dei tributi sicchè l'assenza della
Determina di affidamento e l'assenza del contratto rendevano nulli tutti gli atti redatti da
Controparte_2
nel costituirsi in giudizio eccepiva l'improcedibilità della domanda, non Controparte_2
essendo stata formulata istanza di sospensione dell'esecuzione ma solo la richiesta di nullità
del pignoramento e, nel merito, deduceva di aver stipulato il contratto con il Comune di sulla base delle delibere adottate dalla giunta comunale e deduceva la carenza CP_3
di legittimazione dell'opponente a far valere i vizi di formazione della volontà dell'ente.
La causa fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR e trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Preliminarmente occorre rilevare che la preliminare fase sommaria dell' opposizione all'esecuzione risulta essere stata trattata dal G.E. che, con provvedimento del 19.3.2020,
rilevando la mancata proposizione di istanza di sospensione, ha rimesso il giudizio innanzi al giudice ordinario per la decisione del merito, rimanendo superata l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da parte opposta.
Nel merito occorre rilevare, anzitutto, che l'opponente contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata deducendo un unico motivo di censura che riguarda la legittimazione dei poteri di accertamento e riscossione di . Controparte_2
In merito occorre rilevare che l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento e la mancata proposizione di tempestiva opposizione precludono la possibilità di delibare censure che investono la regolarità dell'atto presupposto al pignoramento.
In ordine alla fase di riscossione coattiva, che investe il pignoramento, ha Controparte_2
prodotto in giudizio il contratto stipulato con il che risulta sufficiente a giustificare i CP_3
poteri di riscossione affidati ad esulando dall'ambito di cognizione del giudice adito CP_1
la validità di tale atto contrattuale, peraltro non specificamente richiesta, per la sussistenza dei vizi di formazione della volontà dell'ente, deducibili, eventualmente, innanzi al giudice amministrativo.
In considerazione delle ragioni di definizione del giudizio e della controvertibilità delle questioni proposte, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza,
eccezione e difesa, così dispone:
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di rigettata Parte_1 Controparte_2
ogni altra istanza eccezione deduzione, così provvede: Rigetta la domanda.
Dichiara compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il giudice Massimo Lento