Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Sabrina Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
nei confronti
del Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina prot. -OMISSIS-, con cui sono state rigettate le domande di condono edilizio presentate dai ricorrenti in data 25.03.2004, ai sensi della legge 24.11.2003 n. 326, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi entro il termine di 90 giorni;
- della circolare dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana n. 2 prot. n. 62212 del 30.12.2022, con cui è stata revocata la precedente n. 3 del 28.3.2014, richiamata nel parere impugnato, per l’eventualità in cui si interpretasse nel senso tale da escludere la sanabilità delle opere, quali quelle oggetto del provvedimento impugnato, che non abbiano comportato un aumento di volumetria e/o di carico urbanistico;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. IE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 1 aprile 2024 e depositato il giorno 11 aprile 2024, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Violazione e mancata applicazione dell’art. 146, c. 8, del d. lgs. 22.1.2004, n. 42. Mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Violazione del principio del giusto procedimento. Non sarebbe stato dato preavviso di rigetto, anche previsto, quale norma speciale, dall’art. 146, c. 8, del d. lgs. n. 42/2004, secondo cui “... Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”, atteso che, dalla disamina del progetto presentato e dalla documentazione posta a corredo, la Soprintendenza avrebbe potuto accertare che la “modificazione edilizia” operata dai ricorrenti non avrebbe comportato alcun aumento di volume o superficie.
2. Violazione e/o mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione della L. n. 326/2003 e della L. r. n. 15/2004 nonché della Circolare nr. 2 prot. 62212 del 30.12.2022. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto o omessa motivazione: la Soprintendenza si sarebbe limitata a richiamare la citata circolare n. 2, mentre avrebbe avuto l’obbligo di esternare specificatamente in cosa esattamente consisterebbe il “grave danno” apoditticamente indicato nell’atto ed, ancora, il perché non sussistano, nella specie, i requisiti legali per rendere parere favorevole; inoltre, non terrebbe conto dell’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle porzioni presuntivamente abusive senza incidere sulla stabilità dell’intero immobile; ciò anche perché la “modificazione edilizia” operata dai ricorrenti non avrebbe comportato alcun aumento di volume o superficie.
3. Violazione dell’art. 146 c. 8 e 9 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 46 della L.R. Siciliana n. 17 del 28.12.2004 applicabile ratione temporis - Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Si sarebbe formato il silenzio assenso sulle istanze di condono, atteso che, pur essendo stato reso applicabile nella Regione Siciliana l’art. 20, c. 4, della L. n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”, con l’art. 7, c.1, della L.R. Siciliana 5 aprile 2011, n. 5, si tratterebbe di norma priva di valenza retroattiva, così non applicabile al caso di specie, dato che le istanze datano 2004.
4. Violazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e del principio di tutela del legittimo affidamento e di buona fede anche in relazione al lungo lasso di tempo decorso e dalla formazione del parere favorevole in forma tacita e disparità di trattamento. Violazione e mancata applicazione del principio di proporzionalità di matrice europea. Il provvedimento impugnato non potrebbe considerarsi alla stregua di un legittimo provvedimento di revoca di quello, favorevole, in precedenza tacitamente formatosi, non rispettando i requisiti indicati dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990; né, trattandosi di rapporti esauriti, potrebbe applicarsi il quadro giuridico conseguente alla sentenza della Corte costituzionale; inoltre, i ricorrenti sarebbero stati indotti a ritenere, incolpevolmente, che l’immobile potesse essere regolarizzato, avendo tutte le carte in regola per ottenere la concessione in sanatoria; inoltre, sussisterebbe disparità di trattamento con gli immobili che, sino al giorno prima della pronuncia della Corte Costituzionale, avrebbero ottenuto, sulla scorta dei medesimi presupposti, il titolo in sanatoria.
L’Amministrazione regionale si è costituita, spiegando difese sintetizzabili come a seguire.
a) L’amministrazione, nell’adottare il provvedimento, avrebbe tenuto conto e fondato la propria decisione sulla documentazione fornita dall’odierno ricorrente ed alle sue dichiarazioni in cui, come ammesso in ricorso, sarebbe stato indicato che l’abuso commesso sarebbe riconducibile alle prima delle tipologie di abusi di cui all’allegato 1 del DL 269/2003. Nella stessa dichiarazione sarebbe indicato che le nuove opere comporterebbero volumi e superfici nuove.
b) Nei provvedimenti a carattere sostanzialmente vincolato, come quello per cui pende l’odierno giudizio, l’obbligo di motivazione sarebbe molto ridimensionato; nella fattispecie, la decisione dell’Amministrazione avrebbe avuto carattere sostanzialmente vincolato (essendo stati realizzati nuovi volumi e nuove superfici) e in ragione di ciò nessuna particolare motivazione avrebbe dovuto essere resa dalla Soprintendenza.
c) Sarebbe applicabile nella Regione Siciliana l’art. 20, comma 4, della legge 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che escluderebbe il silenzio-assenso nei "procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico"; dalla constatazione che si tratta di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, si dovrebbe concludere che la sua applicazione sarebbe incompatibile con la permanente applicazione dell’art. 46, comma 2, ultimo periodo, della L.R. Sicilia n. 17 del 2004 (che prevedrebbe il silenzio-assenso); di conseguenza, la disposizione regionale in questione dovrebbe considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della LR Sicilia n. 5 del 2011.
d) Sarebbe inutile invocare il legittimo affidamento quale limite al generale potere di autotutela e, ancor più, ciò sarebbe impossibile visto il carattere rigidamente vincolato del provvedimento.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
Giovano, ai fini del decidere, alcune precisazioni in punto di fatto:
1) parte ricorrente contesta che vi sia stato incremento di superfici o volumetria, ancorché abbia indicato trattarsi di un abuso tipo 1 nella documentazione a corredo dell’istanza di condono, affermando in ricorso:
- «...Si precisa al riguardo che gli appartamenti in questione sono stati costruiti senza consumo di suolo, nell'ambito dello stesso involucro edilizio preesistente, per il quale nel 1997, come già osservato, era stato richiesto ed ottenuto l’assenso per una importante ristrutturazione con adeguamento sismico ed un parziale mutamento della destinazione d’uso...» (pagg. 3-4);
- «...La sagoma volumetrica originaria, destinataria dell’autorizzazione rilasciata nel 1997, è rimasta tale e quale (erroneamente i ricorrenti hanno indicato in domanda l’abuso in questione come rientrante nella tipologia 1 pur trattandosi di cd. opere minori). Inoltre, sotto il profilo paesaggistico, non è rilevante la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce soltanto a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume (Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123; Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950). Creazione di volume non sussistente nella specie...» (pag. 13);
2) non è contestato fra le parti non essere stato dato preavviso di rigetto;
3) sulla assenza del preavviso di rigetto, le difese dell’Amministrazione resistente precisano: «...l’amministrazione, nell’adottare il provvedimento, ha tenuto conto e ha fondato la propria decisione proprio sulla base della documentazione fornita dall’odierno ricorrente ed alle sue dichiarazioni in cui, come ammesso in ricorso, si è indicato che l’abuso commesso è riconducibile alle I delle categorie di cui sopra. Nella stessa dichiarazione, agli atti prodotta da entrambe le parti, viene indicato che le nuove opere comportano volumi e superficie nuove. L’amministrazione non solo non può ignorare i documenti acquisiti durante l’istruttoria, ma deve anche motivare in ordine alla loro eventuale irrilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento finale...» (memoria depositata il 20 gennaio 2026, pag. 11).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato, richiamato l’insegnamento del Giudice d’appello secondo cui «…L’istituto del preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, va applicato anche ai procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione, in quanto - in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato - risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e, dunque, la possibilità di un apporto collaborativo. La giurisprudenza è conforme nel ritenere l’illegittimità di un provvedimento di diniego di sanatoria non solo nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, ma anche addirittura nel caso di mancata valutazione delle osservazioni presentate dalla parte istante (Consiglio di Stato n. 3672 del 12 aprile 2023)…» (CGARS, Sez. giurisdizionale, 8 agosto 2024, n. 649).
Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente ha avuto cura di precisare come il preavviso di rigetto avrebbe consentito agli istanti di fornire il proprio apporto collaborativo all’Amministrazione, consentendo di pervenire ad un provvedimento diverso (ricorso, pag. 8).
Ora, è opportuno precisare come, nei casi in cui questa Sezione ha trattato ricorsi afferenti il cd. “terzo condono”, l’assenza del preavviso di rigetto è stata frequentemente ( ex plurimis , 20 marzo 2026, n. 898; 10 marzo 2026, n. 739; 15 dicembre 2025, n. 3586; 3 novembre 2025, n. 3102; 18 luglio 2025, n. 2324) superata mediante l’applicazione del disposto dell’art. 21- octies , comma secondo, secondo cui «...Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 bis...» ; segnatamente del primo periodo di tale comma secondo, nella parte in cui prevede che non sia annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La Sezione ha infatti ritenuto, ciò avendo diretta refluenza sul caso di specie, che – nei casi in cui la stessa parte ricorrente ammettesse che vi fosse stato un incremento di volumetria – ciò ponesse l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, atteso che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.
Diversamente, nel caso di specie, parte ricorrente contesta che tale ampliamento vi sia stato.
Si riespande quindi in tutta la sua valenza il criterio generale affermato dal Giudice d’appello con la citata sentenza 649/2024, in relazione al quale il citato comma secondo dell’art. 21- octies della legge 241/1990 – nella parte in cui prevede che l’assenza del preavviso di rigetto possa non determinare l’annullamento del provvedimento laddove sia palese che non avrebbe potuto avere esito diverso – si pone quale criterio subalterno, in rapporto di eccezione ad una regola di portata generale.
Né si potrebbe comunque ritenere che aver indicato nell’istanza di sanatoria trattarsi di abuso ricadente nell’ambito della tipologia 1 del citato allegato 1 al DL 269/2003 consenta di ritenere comunque che sia “palese” che il procedimento non avrebbe in ipotesi avuto esito diverso, avendo parte ricorrente dedotto essersi trattato di errata indicazione e che, nella realtà fattuale, non vi sia stato alcun ampliamento.
Tale precisa allegazione, per poter essere superata, avrebbe dovuto infatti essere contestata specificamente dall’Amministrazione, essendosi invece le difese dell’Amministrazione limitate sul punto ad affermare che l’indicazione di cui alla tipologia 1 di abuso fosse stata effettuata dalla parte.
Ora:
- sul piano procedimentale, l’elisione di un passo necessitato del procedimento, qual è il preavviso di rigetto, si giustifica solo dove sia palese per l’Amministrazione che un’impugnativa del provvedimento non ne potrebbe determinare l’annullamento, ciò che comporta logicamente che l’Amministrazione stessa sia giunta ad una tale valutazione avendo esaminato non solo la lettera dell’istanza, ma anche la documentazione tecnico – progettuale a suo corredo e, se del caso, la coerenza della documentazione tecnico – progettuale con l’istanza;
- sul piano processuale, l’onere della prova in capo all’Amministrazione, determinata dall’allegazione di parte ricorrente, comporta che l’Amministrazione debba specificamente contestarla opinando l’esistenza dell’abuso in base ad una qualche ragione tecnica, e non riportandosi ad un elemento (l’indicazione nella istanza) di cui l’allegazione di parte ricorrente ha tenuto conto ed ha già superato (sul presupposto che tale indicazione costituisca un errore);
- sempre sul piano processuale, tale assenza di contestazione specifica non può essere superata da questo Giudice mediante una valutazione di un aspetto tecnico da effettuare tramite consulenza o verificazione, atteso che tali mezzi sono funzionali a risolvere un dubbio del Giudice sul piano tecnico, ma non a ricercare un mezzo di prova in favore di una parte che non abbia specificamente contestato un aspetto tecnico sullo stesso piano tecnico.
Muovendo da tali conclusioni, l’allegazione di parte ricorrente supera la “prova di resistenza” perché l’Amministrazione non l’ha contestata sulla base di elementi tecnici in ordine all’esistenza dell’abuso, a cui dovrebbe essere giunta in base all’esame della documentazione tecnico – progettuale presentata a corredo dell’istanza, bensì sulla base di un elemento fattuale di cui tale allegazione di parte ricorrente aveva già tenuto conto.
Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione delle garanzie partecipative procedimentali, non avendo la Soprintendenza resistente dato agli istanti il preavviso di rigetto, a cui avrebbe potuto seguire l’invio delle osservazioni di parte ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento dell’impugnato atto della Soprintendenza BCA resistente, assorbiti ogni motivo o censura non espressamente delibati.
L’andamento della vicenda sottesa alla controversia, con particolare riferimento all’errore materiale commesso in fase di presentazione dell’istanza di sanatoria, integra motivo per l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie, secondo quanto in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’impugnato atto della Soprintendenza BCA resistente; b) compensa le spese di lite fra le parti; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU IO, Presidente
IE PA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE PA | IU IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.