TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 1147
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione del preavviso di rigetto (art. 10 bis L. 241/1990)

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, evidenziando che l'omissione del preavviso di rigetto, istituto procedimentale essenziale, ha precluso ai ricorrenti la possibilità di un apporto collaborativo e di fornire osservazioni, anche alla luce delle contestazioni sull'effettivo aumento di volumetria. Non è applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990 in quanto la parte ricorrente contesta l'effettivo ampliamento, e l'amministrazione non ha fornito prova contraria specifica.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto assorbito questo motivo nell'accoglimento del primo motivo relativo alla violazione del preavviso di rigetto, che ha determinato l'illegittimità del provvedimento impugnato.

  • Accolto
    Atti connessi e consequenziali

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti impugnati, rendendo di conseguenza assorbiti tutti i motivi o censure non espressamente delibati, inclusi quelli relativi agli atti connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 1147
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1147
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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