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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2148/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3295/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01540/2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01540/2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01540/2018 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 Resistente_1 srl (operante nel settore del " commercio all' ingrosso di parti e accessori di autoveicoli”) presentava la propria dichiarazione Unico SC/2015 anno 2014 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - da interrogazioni all' Anagrafe tributaria ed in applicazione del c.d. Società_1 – accertava che la Società aveva intrattenuto rapporti commerciali (nel corso dell'anno 2014) con la Società
Società ltd (esercente attività sportive) la quale aveva emesso, nei confronti della società Resistente_1 Resistente_1 srl, quattro fatture (per un totale di euro 90.00,00) per servizi vari e pubblicità: a corredo di tali fatture venivano prodotti contratti di promozione sportiva e pubblicità (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - in relazione alla sopra citata documentazione – accertava che il legale rappresentante della Società Società Ltd aveva posto in essere diverse operazioni finanziarie verso Malta, tra le quali anche operazioni con la Società_1 Società ltd ed Extreme motor sport asd (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, quindi, chiedeva alla Società_1 Società di produrre la propria documentazione contabile: la richiesta – però - rimaneva priva di riscontro (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate, quindi, emetteva nei confronti della Società Resistente_1 Resistente_1 srl l' Avviso di accertamento originariamente impugnato nel quale veniva contestata l'indeducibilità dei costi – di cui alle fatture prima richiamate - per
€ 90.000,00 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società Resistente_1 srl impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3295 del 2022 accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società contribuente si è costituita, ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale con riguardo alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado (cfr. appello incidentale in atti).
La Società appellata, inoltre, ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia delle entrate ha documentalmente provato che la Società_1 Società ltd era priva di una reale organizzazione e di risorse strumentali ed umane: la sede, fino al 2014, era allocata nell'abitazione del legale rappresentante;
la Società pur incassando bonifici ed assegni, non disponeva delle risorse (umane e strumentali) per potere erogare le prestazioni fatturate.
2.- La Società Resistente_1 Resistente_1 srl (utilizzatrice delle fatture di che trattasi) non ha provato l'effettività, i criteri di quantificazione e l' inerenza delle prestazioni: il prezzo richiesto non rispondeva ad un coerente criterio di determinazione, per le medesime prestazioni venivano richiesti importi disomogenei (cfr. fatture e documentazioni in atti).
3.- La Società Società ltd - come accennato – non era dotata di una struttura organizzativa: il relativo assetto, pertanto, era “incompatibile” con il volume d'affari prodotto nel periodo in esame;
inoltre, difettava di adeguate risorse umane e strumentali;
l' l'attività “imprenditoriale” era circoscritta alla stipula di contratti (in alcuni casi privi di data certa) i cui importi non rispondevano a criteri certi e costanti nel tempo (cfr. documentazione in atti).
I superiori elementi hanno univocamente deposto per l' antieconomicità degli investimenti pubblicitari per i quali non è stato provato il relativo beneficio economico conseguito.
4.- Le spese di “sponsorizzazione” - ordinariamente - costituiscono “spese di rappresentanza” deducibili
(art. 108 TUIR) nell'ipotesi in cui non venga provata che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale” (Cassazione, 5/03/2012 n. 3433).
Pertanto, qualora non venga dimostrato un nesso tra l'attività “sponsorizzata” e quella posta in esser dallo sponsor, le relative spese, non possono essere considerate di “pubblicità”.
L'art. 108 TUIR, infatti, consente la deducibilità soltanto qualora il contribuente provi la sussistenza dei requisiti di “inerenza” che sono stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze.
Nell'ipotesi in cui tali spese vengano erogate ai soggetti individuati dall'art. 90 della L. 289/2002 le spese di “sponsorizzazione” vengono considerate “spese di pubblicità”.
5.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 21452/2021) ha chiarito che “ … in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, c. 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una " presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale …” (conforme:
Cassazione, 7/06/2017, n. 14232).
6.- Il già citato art. 90, tuttavia non può essere invocato nella fattispecie in esame: il soggetto “beneficiario” non risponde alle puntuali prescrizioni previste dalla citata disposizione (in breve): l' indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva, la ragione sociale “associativa”, l' assenza di finalità di lucro, la “democraticità” della gestione, l'obbligo della rendicontazione economico - finanziaria, le modalità di scioglimento e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.
La Società appellata non ha dimostrato l'accrescimento del fatturato: le iniziative sportive “sponsorizzate” avevano un bacino di utenza e territoriale non sempre coincidente con quello dei soggetti sponsor.
7.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non è sufficiente “ … la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, 'trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode …” (Corte di cassazione, sezione 5, sent. 24.7.2009
n. 17377).
Pertanto, il reale perfezionamento dell'operazione di prestazione di servizi (ricavabile dal bonifico bancario) non è sufficiente ad escludere il carattere “fittizio” dell'operazione (Cassazione, n. 23804/2016).
8.- La Giurisprudenza di vertice (sentenza n. 26467 del 1 ottobre 2025) ha chiarito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche qualora venga emessa con la formula “Perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
Nella fattispecie il provvedimento richiamato dalla Società appellante non è stato emesso a seguito di dibattimento come prescritto dall' articolo 21-bis del D. Lgs. 74/2000 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va rigettato l'appello incidentale.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia appellante, che liquida un euro 3.000,00 (tremila/00).
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2148/2023 depositato il 18/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3295/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01540/2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01540/2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01540/2018 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 Resistente_1 srl (operante nel settore del " commercio all' ingrosso di parti e accessori di autoveicoli”) presentava la propria dichiarazione Unico SC/2015 anno 2014 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - da interrogazioni all' Anagrafe tributaria ed in applicazione del c.d. Società_1 – accertava che la Società aveva intrattenuto rapporti commerciali (nel corso dell'anno 2014) con la Società
Società ltd (esercente attività sportive) la quale aveva emesso, nei confronti della società Resistente_1 Resistente_1 srl, quattro fatture (per un totale di euro 90.00,00) per servizi vari e pubblicità: a corredo di tali fatture venivano prodotti contratti di promozione sportiva e pubblicità (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate - in relazione alla sopra citata documentazione – accertava che il legale rappresentante della Società Società Ltd aveva posto in essere diverse operazioni finanziarie verso Malta, tra le quali anche operazioni con la Società_1 Società ltd ed Extreme motor sport asd (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, quindi, chiedeva alla Società_1 Società di produrre la propria documentazione contabile: la richiesta – però - rimaneva priva di riscontro (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate, quindi, emetteva nei confronti della Società Resistente_1 Resistente_1 srl l' Avviso di accertamento originariamente impugnato nel quale veniva contestata l'indeducibilità dei costi – di cui alle fatture prima richiamate - per
€ 90.000,00 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società Resistente_1 srl impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 3295 del 2022 accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società contribuente si è costituita, ha contro dedotto ed ha proposto appello incidentale con riguardo alla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado (cfr. appello incidentale in atti).
La Società appellata, inoltre, ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia delle entrate ha documentalmente provato che la Società_1 Società ltd era priva di una reale organizzazione e di risorse strumentali ed umane: la sede, fino al 2014, era allocata nell'abitazione del legale rappresentante;
la Società pur incassando bonifici ed assegni, non disponeva delle risorse (umane e strumentali) per potere erogare le prestazioni fatturate.
2.- La Società Resistente_1 Resistente_1 srl (utilizzatrice delle fatture di che trattasi) non ha provato l'effettività, i criteri di quantificazione e l' inerenza delle prestazioni: il prezzo richiesto non rispondeva ad un coerente criterio di determinazione, per le medesime prestazioni venivano richiesti importi disomogenei (cfr. fatture e documentazioni in atti).
3.- La Società Società ltd - come accennato – non era dotata di una struttura organizzativa: il relativo assetto, pertanto, era “incompatibile” con il volume d'affari prodotto nel periodo in esame;
inoltre, difettava di adeguate risorse umane e strumentali;
l' l'attività “imprenditoriale” era circoscritta alla stipula di contratti (in alcuni casi privi di data certa) i cui importi non rispondevano a criteri certi e costanti nel tempo (cfr. documentazione in atti).
I superiori elementi hanno univocamente deposto per l' antieconomicità degli investimenti pubblicitari per i quali non è stato provato il relativo beneficio economico conseguito.
4.- Le spese di “sponsorizzazione” - ordinariamente - costituiscono “spese di rappresentanza” deducibili
(art. 108 TUIR) nell'ipotesi in cui non venga provata che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale” (Cassazione, 5/03/2012 n. 3433).
Pertanto, qualora non venga dimostrato un nesso tra l'attività “sponsorizzata” e quella posta in esser dallo sponsor, le relative spese, non possono essere considerate di “pubblicità”.
L'art. 108 TUIR, infatti, consente la deducibilità soltanto qualora il contribuente provi la sussistenza dei requisiti di “inerenza” che sono stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze.
Nell'ipotesi in cui tali spese vengano erogate ai soggetti individuati dall'art. 90 della L. 289/2002 le spese di “sponsorizzazione” vengono considerate “spese di pubblicità”.
5.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 21452/2021) ha chiarito che “ … in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, c. 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una " presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale …” (conforme:
Cassazione, 7/06/2017, n. 14232).
6.- Il già citato art. 90, tuttavia non può essere invocato nella fattispecie in esame: il soggetto “beneficiario” non risponde alle puntuali prescrizioni previste dalla citata disposizione (in breve): l' indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva, la ragione sociale “associativa”, l' assenza di finalità di lucro, la “democraticità” della gestione, l'obbligo della rendicontazione economico - finanziaria, le modalità di scioglimento e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio.
La Società appellata non ha dimostrato l'accrescimento del fatturato: le iniziative sportive “sponsorizzate” avevano un bacino di utenza e territoriale non sempre coincidente con quello dei soggetti sponsor.
7.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non è sufficiente “ … la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, 'trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode …” (Corte di cassazione, sezione 5, sent. 24.7.2009
n. 17377).
Pertanto, il reale perfezionamento dell'operazione di prestazione di servizi (ricavabile dal bonifico bancario) non è sufficiente ad escludere il carattere “fittizio” dell'operazione (Cassazione, n. 23804/2016).
8.- La Giurisprudenza di vertice (sentenza n. 26467 del 1 ottobre 2025) ha chiarito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche qualora venga emessa con la formula “Perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
Nella fattispecie il provvedimento richiamato dalla Società appellante non è stato emesso a seguito di dibattimento come prescritto dall' articolo 21-bis del D. Lgs. 74/2000 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va rigettato l'appello incidentale.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle entrate.
Rigetta l'appello incidentale.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia appellante, che liquida un euro 3.000,00 (tremila/00).
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN NA