Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 02/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento prodromica

    La documentazione prodotta dall'Agente della IS dimostra la corretta notifica della cartella di pagamento in data 24.01.2014 a mani del ricorrente. Pertanto, la pretesa tributaria si è cristallizzata e l'atto impugnato è sindacabile solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Estinzione del credito per intervenuta decadenza e prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è preclusa in quanto relativa a un credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto divenuto definitivo. L'eccezione di decadenza ha natura personale e resta preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. è respinta in assenza dei presupposti richiesti dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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