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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4886/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130025355331000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249016965310000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1459/2025 depositato il
08/04/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90169653 10 000, con la quale Agenzia delle
Entrate IS intimava il pagamento dell'importo di € 386,40, a seguito del mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007. Tale intimazione deriva dalla cartella di pagamento n. 06820130025355331000 che il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto.
Il sig. Ricorrente_1 evocando in giudizio il Comune di Milano e l'Agenzia delle Entrate IS eccepisce la nullità della intimazione di pagamento stante la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica. Lamenta poi che il credito sarebeb estinto per intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto che si riferisce al mancato pagamento ICI per l'anno di imposta 2007 e chiede la condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c.
Conclude chiedendo, previa sospensioen dell'atto impugnato, annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla Cartella n.
06820130025355331000 sono estinti per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
condanna ex art.96 c.p.
c. dei resistenti e vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Agenzia Entrate IS eccependo in via preliminare la inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, stante la corretta notifica della cartella n. 06820130025355331000 avvenuta in data 21/01/2014.
Contestta la eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e di omessa/irrituale notifica della cartella, in quanto la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla documentazione che produce.
Neppure può parlarsi di decadenza in quanto la cartella oggetto di contestazione è relativa al ruolo 2013/6881 consegnato in data 25/02/2013 e la stessa è stata notificata entro i termini di decadenza in data 29/01/2024.
Con riferimento all'eccepita decadenza “che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto”, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della IS essendo legittimato sul punto il Comune di Milano.
Conclude chiedendo dichiarare l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, e previo rigetto della sospensione richiesta,
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore,
Nel merito:
• rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
• Con condanna alle spese.
Rigettata la istanza di sospensione, la Causa veniva rinviata per trattazione e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti presenti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Si premette che la motivazione della decisione è redatta ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9, d.l. n. 179/2012 in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
Oggetto di impugnazione è l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90169653 10 000, dell'importo di
€ 386,40, a seguito del mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007. Tale intimazione deriva dalla cartella di pagamento n. 06820130025355331000 che il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto.
Il ricorrente lamenta che le cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato, come pure i relativi atti prodromici, non sarebbero mai stati notificati al contribuente che non avrebbe ricevuto alcun atto antecedente all'intimazione opposta e che sarebbe venuto a conoscenza sia del presunto debito ascrittogli, che dell'affidamento del ruolo all'Agente della IS, solo con l'atto impugnato.
Tale assunto su cui si basa la difesa del contribuente è smentito dalla documentazione versata in atti dall'Agente della IS che deposita prova della avvenuta notifica degli atti sottesi all'atto impugnato, mai opposti ed in particolare viene fornita la prova della avvenuta notifica della cartella n.06820130025355331000 regolarmente avvenuta in data 24.01.2014 a mani del ricorrente.
La pretesa tributaria si è pertanto cristallizzata e l'atto impugnato resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito;
così pure è preclusa qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto. ( Ordinanza Corte di Cassazione n. 22108/2024 e
Ordinanza n. 23532/24). Codiviso da questa Corte pure il principio secondo cui l'eccezione di decadenza ha natura personale e resta definitivamente preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento. Di conseguenza, l'azione di riscossione si consolida non solo quando la notificazione della cartella sia stata tempestiva, ma anche quando, pur in presenza di una notifica tardiva rispetto a tali termini, il relativo vizio non sia stato eccepito mediante ricorso tributario contro la cartella, proposto entro sessanta giorni dalla sua notificazione (art. 21 D.lgs. 546/1992). ( Corte Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. II, sent., 03 gennaio 2025 n. 8).
Da respingersi anche la richiesta di condanna dei Resistenti ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 250,00 in favore dell' Agente della IS.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 in favore dell' Agente della IS.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 02/04/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4886/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130025355331000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249016965310000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1459/2025 depositato il
08/04/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90169653 10 000, con la quale Agenzia delle
Entrate IS intimava il pagamento dell'importo di € 386,40, a seguito del mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007. Tale intimazione deriva dalla cartella di pagamento n. 06820130025355331000 che il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto.
Il sig. Ricorrente_1 evocando in giudizio il Comune di Milano e l'Agenzia delle Entrate IS eccepisce la nullità della intimazione di pagamento stante la mancata notifica della cartella di pagamento prodromica. Lamenta poi che il credito sarebeb estinto per intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto che si riferisce al mancato pagamento ICI per l'anno di imposta 2007 e chiede la condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c.
Conclude chiedendo, previa sospensioen dell'atto impugnato, annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla Cartella n.
06820130025355331000 sono estinti per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
condanna ex art.96 c.p.
c. dei resistenti e vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la Agenzia Entrate IS eccependo in via preliminare la inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92, stante la corretta notifica della cartella n. 06820130025355331000 avvenuta in data 21/01/2014.
Contestta la eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente e di omessa/irrituale notifica della cartella, in quanto la stessa è stata correttamente notificata, come risulta dalla documentazione che produce.
Neppure può parlarsi di decadenza in quanto la cartella oggetto di contestazione è relativa al ruolo 2013/6881 consegnato in data 25/02/2013 e la stessa è stata notificata entro i termini di decadenza in data 29/01/2024.
Con riferimento all'eccepita decadenza “che avrebbe determinato la perdita della possibilità di riscuotere la pretesa intimata in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto”, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della IS essendo legittimato sul punto il Comune di Milano.
Conclude chiedendo dichiarare l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, e previo rigetto della sospensione richiesta,
• dichiarare la carenza di legittimazione passiva, in ordine alle questioni inerenti alla sola attività dell'ente impositore,
Nel merito:
• rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato.
• Con condanna alle spese.
Rigettata la istanza di sospensione, la Causa veniva rinviata per trattazione e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti presenti, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Si premette che la motivazione della decisione è redatta ai sensi dell'art. 16-bis, co. 9, d.l. n. 179/2012 in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
Oggetto di impugnazione è l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90169653 10 000, dell'importo di
€ 386,40, a seguito del mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007. Tale intimazione deriva dalla cartella di pagamento n. 06820130025355331000 che il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto.
Il ricorrente lamenta che le cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato, come pure i relativi atti prodromici, non sarebbero mai stati notificati al contribuente che non avrebbe ricevuto alcun atto antecedente all'intimazione opposta e che sarebbe venuto a conoscenza sia del presunto debito ascrittogli, che dell'affidamento del ruolo all'Agente della IS, solo con l'atto impugnato.
Tale assunto su cui si basa la difesa del contribuente è smentito dalla documentazione versata in atti dall'Agente della IS che deposita prova della avvenuta notifica degli atti sottesi all'atto impugnato, mai opposti ed in particolare viene fornita la prova della avvenuta notifica della cartella n.06820130025355331000 regolarmente avvenuta in data 24.01.2014 a mani del ricorrente.
La pretesa tributaria si è pertanto cristallizzata e l'atto impugnato resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito;
così pure è preclusa qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto. ( Ordinanza Corte di Cassazione n. 22108/2024 e
Ordinanza n. 23532/24). Codiviso da questa Corte pure il principio secondo cui l'eccezione di decadenza ha natura personale e resta definitivamente preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento. Di conseguenza, l'azione di riscossione si consolida non solo quando la notificazione della cartella sia stata tempestiva, ma anche quando, pur in presenza di una notifica tardiva rispetto a tali termini, il relativo vizio non sia stato eccepito mediante ricorso tributario contro la cartella, proposto entro sessanta giorni dalla sua notificazione (art. 21 D.lgs. 546/1992). ( Corte Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. II, sent., 03 gennaio 2025 n. 8).
Da respingersi anche la richiesta di condanna dei Resistenti ex art. 96 c.p.c. in assenza dei presupposti.
Per quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 250,00 in favore dell' Agente della IS.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250,00 in favore dell' Agente della IS.