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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7162 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Scialoia n. 53 50123 FIRENZE C.F._1 presso lo studio dell'avv.to NISTRI MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...], c.f./p.iva CP_1
; C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi tutti di cui in narrativa, contrariis reiectis e previo ogni opportuno accertamento, condannare parte convenuta al risarcimento del danno patito, siccome sopra definito e precisato, nell'importo indicato ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che a tal fine si dichiara distrattario. Con salvezza di ogni istanza istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/06/2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio l fine di ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti CP_1 in relazione alla condotta asseritamente negligente del convenuto. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, ha esposto di essere affetto sin dalla nascita dalla “sindrome di Poland, regione mammaria dx, con aplasia completa del Mm Grande Pettorale dx” e che in relazione a detta patologia decise di affidarsi alle cure del convenuto, accordandosi per l'esecuzione di un trattamento chirurgico caratterizzato da infiltrazioni nella regione mammaria destra di un gel a base di acido ialuronico. Per_1
Detto intervento fu realizzato in due tempi: in data 27.12.2012 presso il Centro Day
Surgery Bufalini vi fu un primo intervento chirurgico di applicazione di AN ed in data
23.04.2013 ad un secondo impianto già programmato per concludere il recupero della patologia.
A seguito di detti trattamenti sanitari, l'attore asserisce di aver riportato addensamenti al centro del pettorale con un vistoso inestetismo e dolore ed impaccio nei movimenti.
In relazione a detti danni l'odierno attore ha svolto giudizio di accertamento tecnico preventivo e poi ha introitato la presente domanda giudiziale.
Regolarmente evocato in giudizio il convenuto è rimasto contumace.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica la stessa è stata chiamata all'udienza del
25.11.2025 per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, esaurita la quale il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.3 c.p.c.
Orbene oggetto del presente giudizio è l'accertamento della condotta negligente di in relazione agli interventi chirurgici da lui effettuati si CP_1 Parte_1
.
[...]
Sia la consulenza tecnica svolta in sede di atp che di quella poi svolta nel giudizio di merito hanno evidenziato errori tecnici nella realizzazione degli interventi medici da parte del convenuto.
In particolare, la consulenza svolta dai dott.ri n sede di atp (doc. Per_2 Per_3
6 di parte attrice) ha permesso di evidenziare l'insuccesso dei trattamenti praticati “essendosi palesata la persistenza di un evidente inestetismo nella regione toracica interessata dal trattamento sanitario he, per sede e morfologia, può essere equiparato a quello preesistente al trattamento medesimo” (cfr. pag. 12).
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Detta conclusione è avvalorata anche dalle osservazioni della seconda consulenza svolta. Infatti anche i dott.ri e hanno evidenziato che “l'insuccesso del Per_4 Per_5
trattamento estetico è ben evidenziabile dai postumi attualmente emersi caratterizzati da un inestetismo in sede toracica dx con persistente asimmetria della regione pettorale
(praticamente equiparabile a quello preesistente al trattamento) e residua tumefazione di cm
5 x 4,5 morbida alla palpazione, non dolente né dolorabile, da ricondursi appunto all'incongruo trattamento sanitario”.
E' ciò è dovuto all'utilizzo del farmaco AN che era già stato ritirato dal commercio dal 21/05/2012 e quindi in data antecedente al trattamento (cfr. pag 8 relazione di ctu).
Non vi è quindi dubbio alla luce delle emergenze istruttorie che il danno evento costituito dall'inestetismo toracico sia riconducibile all'operato del convenuto il quale nell'esecuzione del trattamento medico ha utilizzato – colposamente – un farmaco dannoso ritirato dal commercio.
Essendo sussistente l'an della responsabilità occorre ora soffermarsi sui pregiudizi in concreto subiti dal in relazione all'intervento errato. Parte_1
Orbene, l'insuccesso del trattamento realizzato privatamente ha sicuramente determinato nel ricorrente un danno patrimoniale pari ad € 9.055,62 corrispondente al corrispettivo versato per l'operazione, nonché €500,00 a titolo di spese di consulenza di parte a firma del dott. essendo l'unica spese per consulenze di parte che risulta essere Per_6
documentata in atti. Non devono essere invece ricomprese nell'ambito dei pregiudizi risarcibili di natura patrimoniale le spese che la parte dovrà versare per un nuovo intervento.
Infatti la patologia di cui l'attore è portatore risulta essere congenita sicché il costo per la sua rimozione non è legato eziologicamente alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno del resto mira a riportare la parte nelle stesse condizioni in cui era prima dell'illecito. Sicchè dal punto di vista patrimoniale possono essere ricondotte alla responsabilità del solo le perdite economiche connesse eziologicamente al suo operato CP_1
(cioè il costo vivo dell'operazione e le spese di ctp come documentate in atti).
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Sicchè il totale del risarcimento del danno a titolo patrimoniale è pari ad € 9.555,62.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale occorre rilevare che gli errori medici oggetto della presente controversia hanno cagionato in Controparte_2 come accertato dalla consulenza medicolegale disposte nel corso del giudizio, una “lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito”
(cfr. art. 138 D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209).
In particolare la relazione di consulenza medico legale ha evidenziato che a cagione dell'errore medico subito l'attore ha subito un pregiudizio grave e serio alla sua estetica, considerato anche la localizzazione del danno sul petto.
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito, occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno deve essere integrale - cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittime in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non patrimoniale da lesione della salute, si ritiene di usare quale criterio equitativo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. n. 13982 del 07/07/2015) .
Infatti la liquidazione del danno fatta in tal guisa consente – tramite il criterio del c.d. punto pesante- di ricomprendere in unico valore monetario l'utilità sostitutiva di tutti i pregiudizi sofferti non patrimoniali dall'attore consentendone la personalizzazione massima omnicompresiva alla luce della giovane età e della sofferenza morale legata all'inestetismo.
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio le conseguenze pregiudizievoli possono essere liquidate prendendo quali parametri un tasso di invalidità permanente pari al 04% in un danno estetico di fascia 1 non essendo stati rilevati pregiudizi di natura psichica né invalidità temporanee. Pertanto, tenuto conto che l'attore al momento del fatto aveva anni 19, si stima equa quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale complessivamente considerato la somma di €
10.539,00, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del convenuto, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi €5.000,00, per onorari di avvocato, oltre che € 2.000,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo oltre spese vive come documentate (ivi comprese quelle di domiciliazione) spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di entrambe le C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'convenuto e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da
[...]
contro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
Parte_1 CP_1
2. E per l'effetto condanna al pagamento, a titolo di danno CP_1
patrimoniale, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
9.555,62 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. per l'effetto condanna l pagamento, a titolo di danno non CP_1
patrimoniale, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
10.539,00 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che quantifica in complessivi €5.000,00, per onorari di Parte_1 avvocato, oltre che € 2.000,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo oltre spese vive come documentate (ivi comprese quelle di domiciliazione) spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. Pone le spese ed onorari di entrambe le C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'convenuto e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 26/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7162 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], c.f./p.iva Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Scialoia n. 53 50123 FIRENZE C.F._1 presso lo studio dell'avv.to NISTRI MASSIMO dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO nato a [...] il [...], c.f./p.iva CP_1
; C.F._2
CONVENUTO-CONTUMACE avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi tutti di cui in narrativa, contrariis reiectis e previo ogni opportuno accertamento, condannare parte convenuta al risarcimento del danno patito, siccome sopra definito e precisato, nell'importo indicato ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che a tal fine si dichiara distrattario. Con salvezza di ogni istanza istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/06/2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio l fine di ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti CP_1 in relazione alla condotta asseritamente negligente del convenuto. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare, ha esposto di essere affetto sin dalla nascita dalla “sindrome di Poland, regione mammaria dx, con aplasia completa del Mm Grande Pettorale dx” e che in relazione a detta patologia decise di affidarsi alle cure del convenuto, accordandosi per l'esecuzione di un trattamento chirurgico caratterizzato da infiltrazioni nella regione mammaria destra di un gel a base di acido ialuronico. Per_1
Detto intervento fu realizzato in due tempi: in data 27.12.2012 presso il Centro Day
Surgery Bufalini vi fu un primo intervento chirurgico di applicazione di AN ed in data
23.04.2013 ad un secondo impianto già programmato per concludere il recupero della patologia.
A seguito di detti trattamenti sanitari, l'attore asserisce di aver riportato addensamenti al centro del pettorale con un vistoso inestetismo e dolore ed impaccio nei movimenti.
In relazione a detti danni l'odierno attore ha svolto giudizio di accertamento tecnico preventivo e poi ha introitato la presente domanda giudiziale.
Regolarmente evocato in giudizio il convenuto è rimasto contumace.
Istruita la causa mediante consulenza tecnica la stessa è stata chiamata all'udienza del
25.11.2025 per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, esaurita la quale il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.3 c.p.c.
Orbene oggetto del presente giudizio è l'accertamento della condotta negligente di in relazione agli interventi chirurgici da lui effettuati si CP_1 Parte_1
.
[...]
Sia la consulenza tecnica svolta in sede di atp che di quella poi svolta nel giudizio di merito hanno evidenziato errori tecnici nella realizzazione degli interventi medici da parte del convenuto.
In particolare, la consulenza svolta dai dott.ri n sede di atp (doc. Per_2 Per_3
6 di parte attrice) ha permesso di evidenziare l'insuccesso dei trattamenti praticati “essendosi palesata la persistenza di un evidente inestetismo nella regione toracica interessata dal trattamento sanitario he, per sede e morfologia, può essere equiparato a quello preesistente al trattamento medesimo” (cfr. pag. 12).
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Detta conclusione è avvalorata anche dalle osservazioni della seconda consulenza svolta. Infatti anche i dott.ri e hanno evidenziato che “l'insuccesso del Per_4 Per_5
trattamento estetico è ben evidenziabile dai postumi attualmente emersi caratterizzati da un inestetismo in sede toracica dx con persistente asimmetria della regione pettorale
(praticamente equiparabile a quello preesistente al trattamento) e residua tumefazione di cm
5 x 4,5 morbida alla palpazione, non dolente né dolorabile, da ricondursi appunto all'incongruo trattamento sanitario”.
E' ciò è dovuto all'utilizzo del farmaco AN che era già stato ritirato dal commercio dal 21/05/2012 e quindi in data antecedente al trattamento (cfr. pag 8 relazione di ctu).
Non vi è quindi dubbio alla luce delle emergenze istruttorie che il danno evento costituito dall'inestetismo toracico sia riconducibile all'operato del convenuto il quale nell'esecuzione del trattamento medico ha utilizzato – colposamente – un farmaco dannoso ritirato dal commercio.
Essendo sussistente l'an della responsabilità occorre ora soffermarsi sui pregiudizi in concreto subiti dal in relazione all'intervento errato. Parte_1
Orbene, l'insuccesso del trattamento realizzato privatamente ha sicuramente determinato nel ricorrente un danno patrimoniale pari ad € 9.055,62 corrispondente al corrispettivo versato per l'operazione, nonché €500,00 a titolo di spese di consulenza di parte a firma del dott. essendo l'unica spese per consulenze di parte che risulta essere Per_6
documentata in atti. Non devono essere invece ricomprese nell'ambito dei pregiudizi risarcibili di natura patrimoniale le spese che la parte dovrà versare per un nuovo intervento.
Infatti la patologia di cui l'attore è portatore risulta essere congenita sicché il costo per la sua rimozione non è legato eziologicamente alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno del resto mira a riportare la parte nelle stesse condizioni in cui era prima dell'illecito. Sicchè dal punto di vista patrimoniale possono essere ricondotte alla responsabilità del solo le perdite economiche connesse eziologicamente al suo operato CP_1
(cioè il costo vivo dell'operazione e le spese di ctp come documentate in atti).
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Sicchè il totale del risarcimento del danno a titolo patrimoniale è pari ad € 9.555,62.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale occorre rilevare che gli errori medici oggetto della presente controversia hanno cagionato in Controparte_2 come accertato dalla consulenza medicolegale disposte nel corso del giudizio, una “lesione temporanea e permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito”
(cfr. art. 138 D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209).
In particolare la relazione di consulenza medico legale ha evidenziato che a cagione dell'errore medico subito l'attore ha subito un pregiudizio grave e serio alla sua estetica, considerato anche la localizzazione del danno sul petto.
Tuttavia, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito, occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio in forza del quale “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).
Conseguentemente la liquidazione del danno deve essere integrale - cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittime in conseguenza dell'illecito – ma al contempo deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
inoltre, deve anche evitare
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili;
oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Di ciò il giudice deve necessariamente tenere conto nella scelta del metodo equitativo che intende adottare in concreto ex art. 1226 c.c. e pertanto per poter liquidare un danno non patrimoniale da lesione della salute, si ritiene di usare quale criterio equitativo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. n. 13982 del 07/07/2015) .
Infatti la liquidazione del danno fatta in tal guisa consente – tramite il criterio del c.d. punto pesante- di ricomprendere in unico valore monetario l'utilità sostitutiva di tutti i pregiudizi sofferti non patrimoniali dall'attore consentendone la personalizzazione massima omnicompresiva alla luce della giovane età e della sofferenza morale legata all'inestetismo.
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio le conseguenze pregiudizievoli possono essere liquidate prendendo quali parametri un tasso di invalidità permanente pari al 04% in un danno estetico di fascia 1 non essendo stati rilevati pregiudizi di natura psichica né invalidità temporanee. Pertanto, tenuto conto che l'attore al momento del fatto aveva anni 19, si stima equa quale ristoro del pregiudizio del danno non patrimoniale complessivamente considerato la somma di €
10.539,00, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del convenuto, e avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi €5.000,00, per onorari di avvocato, oltre che € 2.000,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo oltre spese vive come documentate (ivi comprese quelle di domiciliazione) spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di entrambe le C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'convenuto e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipate.
P.Q.M.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da
[...]
contro per le motivazioni esposte in parte narrativa;
Parte_1 CP_1
2. E per l'effetto condanna al pagamento, a titolo di danno CP_1
patrimoniale, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
9.555,62 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. per l'effetto condanna l pagamento, a titolo di danno non CP_1
patrimoniale, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
10.539,00 oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che quantifica in complessivi €5.000,00, per onorari di Parte_1 avvocato, oltre che € 2.000,00 per la fase di accertamento tecnico preventivo oltre spese vive come documentate (ivi comprese quelle di domiciliazione) spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. Pone le spese ed onorari di entrambe le C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dell'convenuto e ne ordina la rifusione in favore dell'attore, ove da questi anticipate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 26/11/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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