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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR LO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02905/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02905/2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 580/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso annullando l'avviso di accertamento impugnato;
la condanna alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: pregiudizialmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nel merito rigettare il ricorso con conferma dell'atto impugnato. la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. THB03CH02905/2023, notificato in data 7 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna, rettificava, per l'anno d'imposta 2018, le dichiarazioni Ricorrente_1presentate dalla società S.r.l. ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio, rilevata l'incoerenza dei dati dichiarati rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria (in particolare, le risultanze dello
“Spesometro Integrato”) e stante la mancata ottemperanza della società all'invito a fornire chiarimenti e a produrre la documentazione contabile, procedeva a un accertamento di tipo induttivo-extracontabile ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, rideterminando maggiori imposte, sanzioni e interessi.
Avverso tale atto, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso, notificato a mezzo PEC all'Ufficio in data 6 maggio 2024. La ricorrente lamentava, in sintesi, l'illegittimità della pretesa, sostenendo che l'Ufficio avesse errato nel calcolare il reddito utilizzando coefficienti di redditività senza tenere conto dei costi effettivamente sostenuti, per i quali si riservava di produrre la documentazione probatoria. Il ricorso conteneva, altresì, un'istanza di reclamo mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
La parte ricorrente si costituiva in giudizio mediante deposito telematico del ricorso in data 3 ottobre 2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25 novembre 2024, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio, in violazione del termine perentorio di 30 giorni disposto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992. Nel merito, l'Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato, evidenziando la totale inerzia e mancata collaborazione della contribuente sia nella fase istruttoria che in quella successiva di accertamento con adesione, e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla pubblica udienza sono comparsi per il ricorrente il difensore costituito Rag. Difensore_1 e per la Nominativo_2parte resistente la Dott.ssa in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna Il difensore della ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi e alla proposta di conciliazione, depositata dichiarandosi disponibile ad un confronto con l'ufficio per la definizione della vertenza il Difensore dell'agenzia delle entrate ribadisce l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardiva costituzione in giudizio e dichiara di non aderire alla proposta di conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esamina, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio, sollevata dalla resistente Agenzia delle Entrate.
L'eccezione è fondata e assorbente di ogni altra questione.
L'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che il ricorrente si debba costituire in giudizio, pena inammissibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso.
Nel caso di specie, risulta pacificamente agli atti che il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate a mezzo PEC in data 6 maggio 2024. Il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio scadeva, pertanto, in data 5 giugno 2024.
La parte ricorrente ha, invece, provveduto alla propria costituzione in giudizio, mediante deposito telematico del ricorso, soltanto in data 3 ottobre 2024, e quindi ben oltre il suddetto termine perentorio.
Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la ricorrente abbia inserito nel proprio atto un'istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, norma che prevedeva la sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni in pendenza del procedimento di reclamo/mediazione. Tale istituto, infatti, è stato abrogato a far data dal 4 gennaio 2024 per effetto della riforma del processo tributario (L. n. 130/2022). Di conseguenza, al momento della notifica del ricorso (6 maggio 2024), la predetta norma non era più in vigore e non poteva trovare applicazione la relativa sospensione dei termini processuali per la costituzione in giudizio.
La tardività della costituzione in giudizio costituisce un vizio insanabile che comporta, come espressamente previsto dalla norma, l'inammissibilità del ricorso, impedendo al Collegio di scendere all'esame del merito della controversia.
Per quanto concerne le spese di lite, il Collegio ritiene che, nonostante la palese fondatezza dell'eccezione pregiudiziale e l'evidente errore processuale in cui è incorsa la parte ricorrente, sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto anche della relativa novità delle modifiche legislative che hanno interessato la materia.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 D. Lgs. 546/92, tardiva costituzione della ricorrente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FR LO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02905/2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02905/2023 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 580/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso annullando l'avviso di accertamento impugnato;
la condanna alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: pregiudizialmente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nel merito rigettare il ricorso con conferma dell'atto impugnato. la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. THB03CH02905/2023, notificato in data 7 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna, rettificava, per l'anno d'imposta 2018, le dichiarazioni Ricorrente_1presentate dalla società S.r.l. ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio, rilevata l'incoerenza dei dati dichiarati rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria (in particolare, le risultanze dello
“Spesometro Integrato”) e stante la mancata ottemperanza della società all'invito a fornire chiarimenti e a produrre la documentazione contabile, procedeva a un accertamento di tipo induttivo-extracontabile ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, rideterminando maggiori imposte, sanzioni e interessi.
Avverso tale atto, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso, notificato a mezzo PEC all'Ufficio in data 6 maggio 2024. La ricorrente lamentava, in sintesi, l'illegittimità della pretesa, sostenendo che l'Ufficio avesse errato nel calcolare il reddito utilizzando coefficienti di redditività senza tenere conto dei costi effettivamente sostenuti, per i quali si riservava di produrre la documentazione probatoria. Il ricorso conteneva, altresì, un'istanza di reclamo mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
La parte ricorrente si costituiva in giudizio mediante deposito telematico del ricorso in data 3 ottobre 2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25 novembre 2024, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio, in violazione del termine perentorio di 30 giorni disposto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992. Nel merito, l'Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato, evidenziando la totale inerzia e mancata collaborazione della contribuente sia nella fase istruttoria che in quella successiva di accertamento con adesione, e chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla pubblica udienza sono comparsi per il ricorrente il difensore costituito Rag. Difensore_1 e per la Nominativo_2parte resistente la Dott.ssa in delega di Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna Il difensore della ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi e alla proposta di conciliazione, depositata dichiarandosi disponibile ad un confronto con l'ufficio per la definizione della vertenza il Difensore dell'agenzia delle entrate ribadisce l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardiva costituzione in giudizio e dichiara di non aderire alla proposta di conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esamina, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio, sollevata dalla resistente Agenzia delle Entrate.
L'eccezione è fondata e assorbente di ogni altra questione.
L'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che il ricorrente si debba costituire in giudizio, pena inammissibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso.
Nel caso di specie, risulta pacificamente agli atti che il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate a mezzo PEC in data 6 maggio 2024. Il termine perentorio di trenta giorni per la costituzione in giudizio scadeva, pertanto, in data 5 giugno 2024.
La parte ricorrente ha, invece, provveduto alla propria costituzione in giudizio, mediante deposito telematico del ricorso, soltanto in data 3 ottobre 2024, e quindi ben oltre il suddetto termine perentorio.
Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la ricorrente abbia inserito nel proprio atto un'istanza ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, norma che prevedeva la sospensione dei termini di impugnazione per 90 giorni in pendenza del procedimento di reclamo/mediazione. Tale istituto, infatti, è stato abrogato a far data dal 4 gennaio 2024 per effetto della riforma del processo tributario (L. n. 130/2022). Di conseguenza, al momento della notifica del ricorso (6 maggio 2024), la predetta norma non era più in vigore e non poteva trovare applicazione la relativa sospensione dei termini processuali per la costituzione in giudizio.
La tardività della costituzione in giudizio costituisce un vizio insanabile che comporta, come espressamente previsto dalla norma, l'inammissibilità del ricorso, impedendo al Collegio di scendere all'esame del merito della controversia.
Per quanto concerne le spese di lite, il Collegio ritiene che, nonostante la palese fondatezza dell'eccezione pregiudiziale e l'evidente errore processuale in cui è incorsa la parte ricorrente, sussistano giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto anche della relativa novità delle modifiche legislative che hanno interessato la materia.
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita dalla presente decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 D. Lgs. 546/92, tardiva costituzione della ricorrente;
-compensa integralmente le spese di lite.