Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 116
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardiva costituzione in giudizio

    Il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente in quanto la costituzione in giudizio della ricorrente è avvenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso. È stato altresì chiarito che l'istanza di reclamo mediazione non poteva comportare la sospensione dei termini, essendo l'istituto abrogato.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    Nonostante la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale e l'errore processuale della ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese, anche in considerazione della novità delle modifiche legislative.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    Nonostante la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale e l'errore processuale della ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese, anche in considerazione della novità delle modifiche legislative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 116
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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