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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 994.
(Perimento delle mandre o dei greggi).
Se l'usufrutto e' stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non e' obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
(Perimento delle mandre o dei greggi).
Se l'usufrutto e' stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non e' obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Commentari • 3
- 1. Risarcibilità del danno non patrimoniale da morte o lesione dell’animale d’affezionehttps://www.iusinitinere.it/ · 48.658134
[…] Inoltre, l'animale nell'ordinamento italiano può essere oggetto di usufrutto ex art. 994 c.c., può essere acquisito per occupazione ex art. 923 c.c. ed infine, il parto dell'animale viene ricompreso dal Codice Civile del 1942 nella categoria dei frutti naturali ex art. 820 c.c. [4]A tal proposito si rimanda all' interessante opera di J. […]
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Giurisprudenza • 43
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 11/10/2023, n. 1419Provvedimento: […] - Rigettare l'atto di citazione di Parte_1 con riferimento alla richiesta di risarcimento danni: - per assenza di requisiti integranti il risarcimento ex art. 994 c.c [sic]., In via ulteriormente subordinata - per assenza di evento lesivo, In denegato subordine - per assenza di condotta lesiva, Ancora - per assenza di nesso eziologico tra condotta ed evento lesivo e perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa. - Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge».Leggi di più...
- art. 164 c.p.c.·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- responsabilità processuale aggravata·
- art. 132 c.p.c.·
- risarcimento danni·
- azione negatoria·
- proprietà·
- art. 949 c.c.·
- onere della prova·
- lastrico solare