Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 20/03/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G.30918
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 46/26
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente Gaetano Berretta GI relatore
PI NN GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n.30918 del registro di Segreteria, ed in relazione all’istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130, c.g.c., presentata, con comparsa depositata agli atti del giudizio, dalla Signora C. F., nata a [...], residente ad OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all’atto di costituzione, dall’Avv. Gian Carlo Soave del Foro di Genova (studiolegalesoave@pec.legassinfo.it) e dall’Avv. Roberto Grittini del Foro di Milano (roberto.grittini@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in BI (MI), Corso San Martino, 81, presso lo studio legale dell’Avv. Roberto Grittini.
Visto l’atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 11.6.2025.
Vista l’istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentata dalla convenuta con la comparsa di costituzione depositata agli atti del giudizio in data 27.11.2025.
Visto il parere depositato dalla Procura Regionale ai sensi dell’art. 130, comma 1, c.g.c. in data 24.11.2025.
Visto il Decreto n.19/2025, depositato in segreteria in data 30.12.2025, con il quale la Sezione ha accolto l’istanza di applicazione del rito abbreviato.
Uditi, all’udienza in camera di consiglio dell’11.3.2026, il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Foggia e l’Avv. Fabio Ferrara, su delega dell’Avv. Gian Carlo Soave, per la convenuta C. F..
FATTO
Con atto di citazione depositato l’11.6.2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la dott.ssa C. F., medico chirurgo dipendente della ASST Ovest Milanese in servizio presso il Pronto Soccorso di OMISSIS nell’anno 2021, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di colpa grave - al risarcimento del pregiudizio erariale, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 245.376,00, asseritamente cagionato all’amministrazione sanitaria di appartenenza in conseguenza della definizione stragiudiziale di un contenzioso con gli eredi di una paziente del servizio sanitario che avevano domandato ed ottenuto il ristoro dei danni subiti a seguito del decesso del congiunto, avvenuto in data 18.7.2021.
L’organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno tramite comunicazione in data 30.9.2024 della A.S.S.T. Ovest Milanese e dava conto di aver espletato l’attività istruttoria sulla base della documentazione trasmessa dall’azienda sanitaria e tramite l’acquisizione di una consulenza tecnica.
A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i seguenti fatti.
1) In data 4.7.2021, la Sig.ra M. M. accedeva al P.S. dell’Ospedale di OMISSIS, facente parte dell’ASST Ovest Milanese, per dolore toracico, presentando, in anamnesi, pregressi problemi cardiaci.
2) Il medico di guardia sottoponeva la paziente ad ECG ed esami ematici e, avendo riscontrato elevati enzimi di miocardiocitonecrosi, ne disponeva, nella stessa giornata, il ricovero presso l’Unità coronarica per sospetto infarto miocardico acuto.
3) In data 6.7.2021 era, dunque, eseguita la coronarografia, che consentiva di riscontrare coronarie indenni da lesioni ostruttive significative, con mantenimento del risultato della pregressa angioplastica sul ramo interventricolare anteriore.
4) In data 10.7.2021, la paziente veniva dimessa, con indicazione della terapia da proseguire al domicilio.
5) In data 17.7.2021, la Sig.ra M. tornava presso il P.S. di OMISSIS, lamentando dolore toracico, nausea e vomito. Era dimessa all’esito di semplice visita obiettiva dalla dott.ssa C. , dopo poco più di un’ora, con diagnosi di “vomito solo” e con adattamento della terapia.
6) Il giorno seguente la paziente tornava ad accedere al P.S. dell’Ospedale di OMISSIS in arresto cardiaco, sopraggiunto nel corso del trasporto in ambulanza dal domicilio, ove si era verificato un trauma cranico per caduta; nonostante l’esecuzione di varie manovre rianimatorie, alle ore 10:50 se ne constatava il decesso.
7) In data 31.3.2022, i familiari della sig.ra M. trasmettevano all’Azienda sanitaria richiesta risarcitoria, imputando la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso della compianta congiunta all’omessa esecuzione di esami diagnostici all’accesso in P.S. nella tarda serata del 17.7.2021, da parte del medico di turno.
8) In data 28.2.2023, il caso era esaminato dal Dr. F. F., specialista in cardiologia, che riscontrava anch’egli colpa medica del sanitario del P.S. che aveva avuto in cura la sig.ra M. in data 17.7.2021.
9) Alle stesse conclusioni approdava la Dr.ssa S., medico legale incaricato dalla Compagnia assicuratrice OMISSIS, incaricata dell’esame della vicenda clinica.
10) Sulla scorta delle dette relazioni, la SC Medico legale dell’Azienda sanitaria, con relazione del 20.4.2023, esprimeva l’opportunità di addivenire ad una transazione nei termini più favorevoli possibili all’ASST, in considerazione del fatto che si presentavano “pressoché nulle le possibilità di difesa della vicenda, stanti le gravi carenze diagnostiche emerse nell’accesso al P.S. del 17.7.2021, epoca in cui l’anamnesi del soggetto (cardiopatica in esiti di pregressi IMA) e sintomi riferiti (dolore toracico nella mattinata dell’accesso) non potevano, né avrebbero dovuto indurre il medico di P.S. a non effettuare nemmeno un ECG di controllo e/o esami ematochimici specifici per confermare/escludere la presenza di una sofferenza miocardica su base ischemica in corso. Totalmente disattese le comuni linee guida previste in consimili casi”.
11) In pari data, il Comitato Valutazione Sinistri aziendale disponeva la richiesta di autorizzazione al Nucleo transazioni per comporre la lite in sede stragiudiziale e disponeva la trasmissione della comunicazione di cui all’art. 13 legge Gelli al medico ritenuto responsabile del sinistro.
12) In data 2.5.2023, il Nucleo competente autorizzava l’avvio delle trattative stragiudiziali con la controparte.
13) All’esito delle trattative che vedevano impegnati i legali dell’Azienda sanitaria e quelli dei parenti della paziente deceduta, si giungeva alla sottoscrizione dell’accordo transattivo con il quale l’ASST Ovest Milanese si impegnava a pagare agli eredi della Sig.ra M. la complessiva somma di euro 245.376,00 a tacitazione di ogni pretesa.
14) Con deliberazione del 22 marzo 2024, il Direttore Generale dell’azienda sanitaria prendeva atto dell’intervenuta definizione transattiva.
15) L’importo risarcitorio veniva corrisposto tramite quattro mandati di pagamento in favore dei beneficiari.
16) Al fine di acquisire ulteriori elementi per la corretta valutazione del caso oggetto di istruttoria e, specificamente, l’elemento soggettivo riferibile alla dott.ssa C. F. sotto il profilo della responsabilità amministrativa, la Procura contabile affidava la redazione di un parere tecnico specialistico al Dr. E. S., Specialista in Cardiologia e Cardiochirurgia.
17) Con relazione tecnica dell’11.1.2025, il perito evidenziava come il comportamento della convenuta (individuata nella relazione tecnica con il codice OMISSIS, ricavato dalla cartella clinica) “sia caratterizzato da un comportamento assistenziale gravemente carente sia dal punto di vista anamnestico che clinico, strumentale, di laboratorio, ed infine di diagnosi finale, per mancata raccolta anamnestica completa, per incompleto esame obiettivo, per mancata prescrizione di un ECG, degli enzimi miocardici + didimero, di un ecocardiogramma e per dimissione con una non diagnosi ‘vomito solo’”, il quale, per le sue modalità “configura colpa professionale grave da porsi in nesso causale con il decesso della Sig.ra M.”.
Sulla base del riferito quadro fattuale, la Procura Regionale imputava il danno erariale subito dall’azienda sanitaria ad una condotta gravemente colposa della dott.ssa C. , con conseguente insorgenza, a suo carico, di una fattispecie di responsabilità amministrativo – contabile imputabile a titolo di colpa grave.
Dopo aver dato conto di aver fatto precedere il deposito dell’atto di citazione dalla notificazione dell’invito a fornire deduzioni e dopo aver riferito che la convenuta non aveva svolto attività difensiva nella fase preprocessuale, concludeva domandando la sua condanna al risarcimento, in favore del ASST Ovest Milanese, della complessiva somma di euro 245.376,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 20.6.2025, il giudizio veniva fissato per l’udienza dibattimentale del 18.12.2025.
Con comparsa di costituzione depositata in segreteria il 27.11.2025, si è costituita in giudizio la dott.ssa C. F., rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Carlo Soave del Foro di Genova e dall’Avv. Roberto Grittini del Foro di Milano.
La convenuta ha riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni avanzate dall’organo requirente nei propri confronti e dopo aver eccepito l’infondatezza della prospettazione accusatoria formulata dalla Procura Regionale ed aver rimarcato la correttezza della propria condotta, ha formulato tuttavia istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità (art. 130 c.g.c.) con il pagamento della somma di euro 85.882,00, pari al 35% della somma oggetto di richiesta risarcitoria.
Sull’istanza di rito abbreviato, la Procura Regionale, con memoria depositata agli atti del giudizio in data 24.11.2025, ha espresso parere favorevole alla definizione agevolata, sia in ordine all’an, sia in ordine al quantum proposto.
Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 28.11.2025, il giudizio relativo all’istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato è stato quindi chiamato per la camera di consiglio del 18.12.2025 a seguito della quale, con Decreto n.19/2025, depositato in segreteria in data 30.12.2025, l’istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta.
Con il menzionato Decreto n.19/2025, la Sezione, avuto riguardo alle evidenze fattuali della vicenda controversa, ha ritenuto ammissibile l’istanza, non essendo in particolare ravvisabile, nella fattispecie, un doloso arricchimento della convenuta.
Nel Decreto n.19/2025 è stato inoltre osservato che l’importo concordato tra la parte convenuta e la Procura Regionale poteva essere ritenuto congruo, avuto in particolare riguardo alla circostanza che la somma offerta, pari al 35% dell’importo risarcitorio, non è risultata meramente simbolica, costituendo, invece, un serio, per quanto parziale, ristoro del pregiudizio provocato all’ente di appartenenza. Parimenti, per la sua non irrisoria entità, è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo della deterrenza che, congiunto a quello restitutorio, caratterizza la responsabilità amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 371/1998).
Il Collegio ha disposto pertanto l’ammissione della dott.ssa C. F. a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma proposta, corrispondente al 35% del danno erariale contestato nell’atto di citazione, che veniva fissata in euro 85.882,00 (ottantacinquemilaottocentoottantadue/00).
Il giudizio è stato conseguentemente rinviato ex art.130, comma 7 c.g.c., all’odierna camera di consiglio, nella quale la difesa della parte istante ha chiesto la definizione del giudizio, essendo stato provveduto al pagamento concordato, di cui è stata data dimostrazione mediante deposito dell’attestazione di pagamento.
Il Pubblico Ministero ha concordato in merito all’intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale e si è associato alle conclusioni della difesa.
DIRITTO
L’art.130, comma 1 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno…. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”.
Il comma 8 statuisce infine che “il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”. Il comma 9 definisce espressamente “non impugnabile” la sentenza pronunciata in primo grado.
Nel caso di specie, l’intervenuta ammissione della convenuta al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n.19/2025, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, segnatamente la reversale di incasso n.235 del Tesoriere della ASST Ovest Milanese, emessa in data 10.2.2026 a fronte del versamento tramite bonifico bancario in data 29.1.2026, della somma prevista di euro 85.882,00 da parte della dott.ssa C. .
Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti della dott.ssa C. F., ai sensi dell’art.130, comma 8, del codice di giustizia contabile.
Le spese del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, al quale questa Sezione fa costante riferimento per la loro regolazione nel caso del rito abbreviato, vengono poste a carico della convenuta e liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
Dichiara
definito ex art.130, comma 8, del Codice Giustizia Contabile, il giudizio abbreviato nei confronti della dott.ssa C. F..
Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura complessiva di euro 90,47.
Dispone
in applicazione dell’art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, che in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, siano omesse le generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, della convenuta, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’11.3.2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Berretta) (Prof. Vito Tenore)
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il 20/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, della convenuta, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Milano, 20/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(firmato digitalmente)