Art. 2-ter. (( 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalita' di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative ))
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4 febbraio 2000
4 febbraio 2000