Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da OL TA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI AN Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32451 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65115, depositato in data 3 marzo 2020, reso da RL NI, c.f. [...], nato a [...], il 28.11.1957, rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta dall’avv.
prof. Carola Pagliarin del Foro di Padova, c.f. [...], pec:
carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it e dall’avv. Martina Brasson del Foro di Padova, c.f. [...], pec:
martina.brasson@ordineavvocatipadova.it con domicilio eletto presso lo studio legale dei predetti avvocati sito in via degli Zabarella, 38 Padova, e AN LL CI c.f. [...], nata a [...], il 12 agosto 1971;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto
Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e, per l’agente RL NI, l’Avv. Martina Brasson, nessuno presente per AN LL CI, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 60 del 3 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65115, depositato in data 3 marzo 2020, reso dagli agenti contabili RL NI e AN LL CI, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese dell’Ufficio Stampa per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 222 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30871 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare, pur non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale.
Tale profilo di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non veniva, tuttavia, ritenuto ostativo al discarico dell’agente e all’approvazione del conto, stante il livello di analiticità delle scritture, che aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere.
In data 17 giugno 2025 veniva depositata, per l’agente RL NI, una memoria difensiva, con la quale la difesa, ritenendo condivisibili le conclusioni del Magistrato delegato, precisava, tuttavia, che l’agente si era strettamente attenuto all’ordinanza di ricompilazione del conto e, comunque, che non sussisteva alcun obbligo, in capo al sostituto, di compilazione di un autonomo documento di rendicontazione, non ricorrendo alcuna delle fattispecie di gestione plurisoggettiva disciplinate dal R.d. n. 827/24 (rispettivamente dagli artt. 188 e 192). Concludeva, quindi, per la dichiarazione di regolarità del conto ed il discarico dell’agente.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero e l’Avv. Martina Brasson per l’agente RL NI, nessuno presente per AN LL CI, concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65115 reso da RL NI e AN LL CI, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese dell’Ufficio Stampa per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 222 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30871 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(abbonamenti e giornali);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la rendicontazione fa riferimento all’
ordine di accreditamento n. 12 del 6/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di € 20.000,00, disposto con Delibera della Giunta Regionale n. 321 del 24 marzo 2016.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art 139 c.g.c., il DDR n. 6 del 18/02/2020 del Direttore della Direzione del Presidente, Fabio Gazzabin, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 19/02/2020 Prot. 79616 – U.O. Controlli e Attività Ispettive – e il DDR n. 8 del 02/03/2020 del Direttore della Direzione del Presidente di approvazione definitiva con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto, sottoscritto dall’agente, riporta anche la sottoscrizione del subagente sostituto nominato nel provvedimento di apertura dell’ordine di accreditamento, AN LL CI, che ha anche apposto la propria sigla a margine di ciascuna delle operazioni annotate nel “conto analitico della gestione”.
L’esame del conto oggetto di giudizio e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento dell’ufficio (si tratta esclusivamente di acquisto di giornali e/o di abbonamenti on line).
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 12/2016 di euro 20.000,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 12.929,34, a cui corrispondono pagamenti di pari importo. Espone, inoltre, per differenza, l’apertura di credito non utilizzata e rimasta nella disponibilità del Tesoriere al termine della gestione, pari ad euro 7.070,66.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le 22 operazioni effettuate, tutte con l’indicazione “banca” in relazione alla modalità di pagamento utilizzata.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio.
I fatti di gestione risultano essere stati tutti posti in essere da un unico soggetto, non l’agente “principale”, RL NI, bensì il “subagente”
AN LL CI che, quindi, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via esclusiva rispetto a quest’ultimo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità fatti di gestione.
Tuttavia, come rilevato dalla stessa relazione di deferimento, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”,
sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002 ricomprendendo specificamente l’”acquisto libri, riviste e altre pubblicazioni”).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, considerato il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti di gestione a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32451 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili RL NI e AN LL CI in relazione al conto giudiziale n. 65115, depositato in data 3 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN GH TA ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)