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Articolo 15 della Legge 3 agosto 1949, n. 577
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Legge 3 agosto 1949, n. 577
Articolo 15 della Legge 3 agosto 1949, n. 577
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15 settembre 1949
Art. 15.
Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169 .
Entrata in vigore il 15 settembre 1949
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