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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 52284 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica contro il Comune di Reggio Calabria l' 'avviso di accertamento in liquidazione esecutivo n. 52284 del 29/10/2024 inerente la tari (Tassa rifiuti) anno d'imposta 2024, notificato ad esso istante in data 12.11.2024 a mezzo pec (cfr. doc. n. 1)
Eccepiva:
- l'avvenuto pagamento
Il Comune aveva chiesto la corresponsione di una somma già incassata. Infatti, il ricorrente aveva pagato la 3^ rata del tributo richiesto, ben prima della notifica dell'atto in tale sede impugnato (cfr. doc. n. 2).
- l'illegittimità della sanzione irrogata, tenuto conto del regime giuridico applicabile che è quello sancito dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, nella sua nuova formulazione risultante dalla modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 87/2024
Stante l'applicabilità del nuovo regime sanzionatorio, considerato che la violazione di cui si tratta risultava perfezionata in data 1 settembre 2024 (il termine ultimo per il pagamento della rata contestata, infatti, era fissato al 31 agosto 2024), l'importo della sanzione avrebbe dovuto essere pari al 25% dell'importo omesso, ridotto del 50%, tenuto conto che il versamento era effettuato con un ritardo non superiore a 90 gg. (più esattamente era effettuato dopo 63 gg. dalla scadenza -31 agosto /2 novembre 2024). In altri termini, l'importo dovuto a titolo di sanzione sarebbe dovuto essere pari ad € 29,62 (25% di € 237,00= 59,25 ; 50% di € 59,25=
€29,62), anziché ad € 71,10.
In ogni caso, rilevava che, ove si volesse, per assurdo, negare l'applicabilità del nuovo regime giuridico introdotto dal Decreto Legislativo n. 87/2024, l'importo della sanzione irrogata sarebbe stato illegittimo, tenuto conto che il versamento era effettuato entro i 90 gg. dalla scadenza il che 3 implicava, ex 13, comma
1, del D. Lgs. 471/1997, ante modifica (in vigore sino al 28.06.2024), l'applicazione di una sanzione ridotta della metà e, dunque, pari ad € 35,55 ,anziché ad € 71,10.
- Responsabilità aggravata del Comune di Reggio Calabria
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese
Il Comune di Reggio Calabria, riconosciute fondate le doglianze del ricorrente, affermava di avere proceduto al discarico integrale dell'avviso di accertamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione ottava ritiene che il giudizio possa essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce del provvedimento di discarico adottato dal Comune di Reggio Calabria.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere, non può conseguire che la compensazione delle spese di giudizio perché il ricorrente è stato costretto a ricorrere in giudizio. Condanna il Comune di
Reggio Calabria al pagamento di euro 100,00 in favore di Ricorrente_1
P.Q.M.
La corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TA GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 753/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 52284 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava in composizione monocratica contro il Comune di Reggio Calabria l' 'avviso di accertamento in liquidazione esecutivo n. 52284 del 29/10/2024 inerente la tari (Tassa rifiuti) anno d'imposta 2024, notificato ad esso istante in data 12.11.2024 a mezzo pec (cfr. doc. n. 1)
Eccepiva:
- l'avvenuto pagamento
Il Comune aveva chiesto la corresponsione di una somma già incassata. Infatti, il ricorrente aveva pagato la 3^ rata del tributo richiesto, ben prima della notifica dell'atto in tale sede impugnato (cfr. doc. n. 2).
- l'illegittimità della sanzione irrogata, tenuto conto del regime giuridico applicabile che è quello sancito dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, nella sua nuova formulazione risultante dalla modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 87/2024
Stante l'applicabilità del nuovo regime sanzionatorio, considerato che la violazione di cui si tratta risultava perfezionata in data 1 settembre 2024 (il termine ultimo per il pagamento della rata contestata, infatti, era fissato al 31 agosto 2024), l'importo della sanzione avrebbe dovuto essere pari al 25% dell'importo omesso, ridotto del 50%, tenuto conto che il versamento era effettuato con un ritardo non superiore a 90 gg. (più esattamente era effettuato dopo 63 gg. dalla scadenza -31 agosto /2 novembre 2024). In altri termini, l'importo dovuto a titolo di sanzione sarebbe dovuto essere pari ad € 29,62 (25% di € 237,00= 59,25 ; 50% di € 59,25=
€29,62), anziché ad € 71,10.
In ogni caso, rilevava che, ove si volesse, per assurdo, negare l'applicabilità del nuovo regime giuridico introdotto dal Decreto Legislativo n. 87/2024, l'importo della sanzione irrogata sarebbe stato illegittimo, tenuto conto che il versamento era effettuato entro i 90 gg. dalla scadenza il che 3 implicava, ex 13, comma
1, del D. Lgs. 471/1997, ante modifica (in vigore sino al 28.06.2024), l'applicazione di una sanzione ridotta della metà e, dunque, pari ad € 35,55 ,anziché ad € 71,10.
- Responsabilità aggravata del Comune di Reggio Calabria
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese
Il Comune di Reggio Calabria, riconosciute fondate le doglianze del ricorrente, affermava di avere proceduto al discarico integrale dell'avviso di accertamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
All'udienza del 30 gennaio 2026, la parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione ottava ritiene che il giudizio possa essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce del provvedimento di discarico adottato dal Comune di Reggio Calabria.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere, non può conseguire che la compensazione delle spese di giudizio perché il ricorrente è stato costretto a ricorrere in giudizio. Condanna il Comune di
Reggio Calabria al pagamento di euro 100,00 in favore di Ricorrente_1
P.Q.M.
La corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione ottava dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00