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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/11/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 465 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIACCARDI DANIELA, giusta delega in atti Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAVA ROBERTA, giusta delega in atti Parte_2
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 7.09.2003 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Savona al numero 66, parte II, serie A, anno 2003, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1) i sigg. e danno atto dell'avvenuta regolare esecuzione e Parte_1 Parte_2
perfezionamento degli accordi economici e patrimoniali assunti in sede di separazione personale relativi agli immobili siti in Savona via Marmorassi n. 84, con la stipula dell'atto notarile esecutivo di tali accordi, di cui alle condizioni omologate con la sentenza di separazione, tutte richiamate anche in questa sede, avvenuto in data 16.10.25 a rogito Notaio di Savona, rep. N.43.106, Persona_1
racc.18.672, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 17/10/2025, n. 5479 (che si allega); 2) la casa già coniugale ubicata nel Comune di Savona, Via Marmorassi, 84, unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, divenuta di proprietà esclusiva della sig.ra alla luce dell'atto Parte_1
notarile suddetto, viene assegnata alla stessa che continuerà a viverci unitamente ai figli, di cui uno maggiorenne, economicamente non autosufficienti, con l'accordo che la signora Parte_1
continuerà a pagare il residuo, nel rispetto del piano di ammortamento concordato, del mutuo fondiario acceso dalle parti in data 27/05/2011 con la in virtù di Controparte_1
rogito a ministero Notaio Dott.ssa , rep. n. 32580, racc. n. 5265, registrato in data Persona_2
30/05/2011 e trascritto in data 31/05/2011, al Reg. Gen. n. 5303/ Reg. Part. n. 954 a cui le parti fanno espresso richiamo in questa sede, accollandosi in via esclusiva ogni debito in tal senso contratto con l'istituto bancario ed obbligandosi in via esclusiva all'integrale Controparte_1
pagamento delle singole rate tutte residue del mutuo fino alla completa estinzione del debito (con conseguente cancellazione dell'ipoteca iscritta di cui sopra), liberando il sig. da Parte_2
ogni inerente e conseguente obbligazione ed esonerandolo e tenendolo indenne da ogni obbligazione solidale a suo carico nei confronti dell'Istituto di credito. Le parti si impegnano a tale proposito a verificare i presupposti di un accollo esterno rispetto alla Banca e/o la Signora a Parte_1
rinegoziare il mutuo con altra banca per estromettere del tutto il sig. nei confronti Parte_2
della Banca mutuante. I sigg. e danno reciprocamente atto che Parte_1 Parte_2
quest'ultimo ha restituito, con apposito versamento, alla sig.ra gli importi detratti a Parte_1
titolo di interessi passivi del mutuo per l'anno 2024;
3) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
il padre potrà vedere Per_3
e tenere con sé la figlia liberamente e comunque in un fine settimana alternato, previo accordo con la stessa e compatibilmente agli impegni di quest'ultima;
4) il padre verserà direttamente al figlio maggiorenne , a titolo di contributo al Per_4
mantenimento, la somma mensile di €. 125,00 =, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice
Istat; il padre verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, la somma mensile di €. 125,00=, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
Per_3 inoltre, il padre si impegna a pagare le spese di bollo, assicurazione e revisione degli scooter (e/o altri mezzi) in utilizzo ai figli;
*le spese straordinarie come elencate nel Protocollo del Tribunale di Savona, saranno interamente a carico della madre, la quale continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico;
in tal senso il sig. presta sin d'ora il consenso alla liquidazione a favore della moglie del Parte_2
relativo importo mensile;
5) il saldo sul conto corrente bancario presso Fineco avente n. 5952620 sarà ivi conservato fino al compimento del 18° anno della figlia , trattandosi di somma alla stessa destinata, il cui Per_3
importo le dovrà essere riconosciuto ed alla maggiore età consegnato;
6) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, avendo ciascuno risorse autonome, e rinunciano e non formulano reciprocamente domanda di assegno divorzile.
7) Fatte salve le clausole di cui al ricorso e con l'esatto adempimento e perfezionamento degli accordi e delle reciproche pattuizioni stabilite, le parti dichiarano e reciprocamente riconoscono di aver risolto, anche con la sottoscrizione del ricorso, ogni pendenza tra loro in essere di qualsiasi natura e/o a qualsiasi titolo e nulla più avranno a pretendere reciprocamente.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo