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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 426627 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IGIUNZIONE n. 402792 TARI 2009
- INGIUNZIONE n. 200328 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 21158 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3395 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3967 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno Ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 contesta l'intimazione di pagamento n. 426627 notificata il 2 luglio 2025 per €1.545,96 relativa a TASI e TARI degli anni 2009,
2013, 2014, 2015 e 2016; notificata da SOGET per il Comune di Sarno.
Il Ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, citando giurisprudenza della
Cassazione (es. ordinanza n. 26062/2022 e sentenza n. 23261/2020), in quanto gli atti interruttivi non sono stati notificati tempestivamente. Si contesta inoltre l'inesistenza della pretesa per mancanza di notifica degli atti prodromici, in violazione degli artt. 13 e 14 L. 689/1981 e si richiede prova contraria ai resistenti. Ulteriori rilievi riguardano l'irregolarità delle procedure di riscossione e i requisiti di SO.G.E.T. come agente. In virtù di quando addotto in atti chiede l'annullamento dell'intimazione e degli prodromici, con sospensione dell'esecutività per fumus boni iuris e periculum in mora, oltre le spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Sarno rappresentato dal Dott. Nominativo_2, eccepisce l'inammissibilità/inesistenza del ricorso per apposizione di firma cartacea scannerizzata notificata via PEC senza firma digitale, violando artt. 16-bis e 18 D.Lgs. 546/1992. Inoltre, ribadisce la regolarità delle notifiche di atti prodromici (elencati con relate) entro termini decadenziali (prorogati per COVID), e inammissibilità per art. 19 D.Lgs. 546/1992, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si costituisce la SO.G.E.T., difesa dall'Avv. Difensore_2, che contesta intempestività dell'iscrizione (depositato 9/10/2025 oltre 30 giorni), inammissibilità per mancanza di attestato di conformità e file EML, e tardività per art. 19 D.Lgs. 546/1992 (atti prodromici notificati e non impugnati). Inoltre, controdeduce: sulla maturazione di prescrizione/decadenza precisando che vigeva la sospensioni COVID (D.L. 18/2021) per la notifica atti esattoriali;
sulla carenza legittimazione passiva e chiede il rigetto della sospensiva per assenza fumus e periculum e la condanna alle spese del processo.
All'udienza del 22 dicembre 2025, la controversia è stata decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati i fatti e gli atti di giudizio, dichiara il ricorso inammissibile per violazione del dettato di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992; infatti è pienamente condivisibile l'eccezione della SOGET, il ricorso è intempestivo in quanto doveva essere iscritto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di notifica. L'art. 22 del D.L.vo 546/92 prevede che il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia, per tale ultimo caso, della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Il terzo comma di detto articolo prevede la conformità dell'atto depositato nella segreteria della Commissione con quello consegnato o spedito dallo stesso ricorrente, con la precisazione che se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile. L'attestazione di conformità prevista dall'art. 22 è confermata per il processo telematico dal successivo art. 25 bis. La conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato "EML", contenente i file digitali degli atti notificati alla controparte. La ricevuta di consegna versata in atti dalla ricorrente, invece, non contiene il file con l'estensione EML ma solo la ricevuta di accettazione e di consegna del ricorso alla controparte in formato PDF. La conseguenza di tale omissione, nel rispetto delle norme sopra richiamate, è l'inammissibilità del ricorso.
Ancora in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 e 21 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica di atti prodromici, mai opposti e regolarmente notificati, come desumibile dalle controdeduzioni del Comune di Sarno e dagli atti allegati, tutti questi elementi rendono incontrovertibile la pretesa creditoria di cui all'atto impugnato. La prescrizione non è in alcun modo maturata per interruzioni e sospensioni (D.L. 18/2020).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non risulta necessario l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse di parte ricorrente. Non appare, difatti, necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass.
Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso;
rigetta l'istanza cautelare;
condanna Ricorrente alle spese del giudizio che si quantificano in Euro 900,00 oltre oneri se dovuti, da liquidarsi pro quota alle parti resistenti e ai procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4862/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarno - Piazza Iv Novembre 84087 Sarno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 426627 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IGIUNZIONE n. 402792 TARI 2009
- INGIUNZIONE n. 200328 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 21158 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3395 TASI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3967 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno Ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 contesta l'intimazione di pagamento n. 426627 notificata il 2 luglio 2025 per €1.545,96 relativa a TASI e TARI degli anni 2009,
2013, 2014, 2015 e 2016; notificata da SOGET per il Comune di Sarno.
Il Ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, citando giurisprudenza della
Cassazione (es. ordinanza n. 26062/2022 e sentenza n. 23261/2020), in quanto gli atti interruttivi non sono stati notificati tempestivamente. Si contesta inoltre l'inesistenza della pretesa per mancanza di notifica degli atti prodromici, in violazione degli artt. 13 e 14 L. 689/1981 e si richiede prova contraria ai resistenti. Ulteriori rilievi riguardano l'irregolarità delle procedure di riscossione e i requisiti di SO.G.E.T. come agente. In virtù di quando addotto in atti chiede l'annullamento dell'intimazione e degli prodromici, con sospensione dell'esecutività per fumus boni iuris e periculum in mora, oltre le spese di giudizio.
Si costituisce il Comune di Sarno rappresentato dal Dott. Nominativo_2, eccepisce l'inammissibilità/inesistenza del ricorso per apposizione di firma cartacea scannerizzata notificata via PEC senza firma digitale, violando artt. 16-bis e 18 D.Lgs. 546/1992. Inoltre, ribadisce la regolarità delle notifiche di atti prodromici (elencati con relate) entro termini decadenziali (prorogati per COVID), e inammissibilità per art. 19 D.Lgs. 546/1992, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Si costituisce la SO.G.E.T., difesa dall'Avv. Difensore_2, che contesta intempestività dell'iscrizione (depositato 9/10/2025 oltre 30 giorni), inammissibilità per mancanza di attestato di conformità e file EML, e tardività per art. 19 D.Lgs. 546/1992 (atti prodromici notificati e non impugnati). Inoltre, controdeduce: sulla maturazione di prescrizione/decadenza precisando che vigeva la sospensioni COVID (D.L. 18/2021) per la notifica atti esattoriali;
sulla carenza legittimazione passiva e chiede il rigetto della sospensiva per assenza fumus e periculum e la condanna alle spese del processo.
All'udienza del 22 dicembre 2025, la controversia è stata decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, esaminati i fatti e gli atti di giudizio, dichiara il ricorso inammissibile per violazione del dettato di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992; infatti è pienamente condivisibile l'eccezione della SOGET, il ricorso è intempestivo in quanto doveva essere iscritto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di notifica. L'art. 22 del D.L.vo 546/92 prevede che il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia, per tale ultimo caso, della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Il terzo comma di detto articolo prevede la conformità dell'atto depositato nella segreteria della Commissione con quello consegnato o spedito dallo stesso ricorrente, con la precisazione che se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile. L'attestazione di conformità prevista dall'art. 22 è confermata per il processo telematico dal successivo art. 25 bis. La conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato "EML", contenente i file digitali degli atti notificati alla controparte. La ricevuta di consegna versata in atti dalla ricorrente, invece, non contiene il file con l'estensione EML ma solo la ricevuta di accettazione e di consegna del ricorso alla controparte in formato PDF. La conseguenza di tale omissione, nel rispetto delle norme sopra richiamate, è l'inammissibilità del ricorso.
Ancora in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt.
19 e 21 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica di atti prodromici, mai opposti e regolarmente notificati, come desumibile dalle controdeduzioni del Comune di Sarno e dagli atti allegati, tutti questi elementi rendono incontrovertibile la pretesa creditoria di cui all'atto impugnato. La prescrizione non è in alcun modo maturata per interruzioni e sospensioni (D.L. 18/2020).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non risulta necessario l'esame delle ulteriori doglianze formulate nell'interesse di parte ricorrente. Non appare, difatti, necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass.
Civ. n. 5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso;
rigetta l'istanza cautelare;
condanna Ricorrente alle spese del giudizio che si quantificano in Euro 900,00 oltre oneri se dovuti, da liquidarsi pro quota alle parti resistenti e ai procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Salerno in data 22 Dicembre 2025
Il Giudice Monocratico Maria Rosaria Alfano