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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6487/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16.9.25
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6487/2019 r.g.a.c. TRA
1
c.f.: elett.te dom.ta alla Casal- Parte_1 C.F._1
nuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I n.564 presso lo studio dell'Avv.
DE STEFANO PASQUALE, c.f.: , dal quale è rap- CodiceFiscale_2
presentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza relativa le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento delle richieste, domande e conclusioni ivi rassegna- te.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudi- Parte_1
zio la chiedendo l'accertamento dell'obbligo della Controparte_1
compagnia assicuratrice, in virtù di polizza assicurativa n. 5061798, ad inden- nizzarla del danno subito per effetto del furto dell'autovettura di sua proprietà,
FIAT 500 X (5F) 1.60 Multijet targata FF730NE, avvenuto in data
16.05.2018, tra le ore 17:00 e le ore 18:30 circa, in Pomigliano d'Arco (NA), mentre la vettura era parcheggiata alla via Corradino, chiedendo la condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'importo di € 23.400,00 (pari al prezzo di acquisto del veicolo). Chiedeva altresì la condanna della convenuta società al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
2
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, la convenuta compagnia assicurativa non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 14.01.2020.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa ve- niva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Ciò premesso, in via preliminare va osservato che risulta, nella specie, assolto l'onere di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, vigente alla data di proposizione della domanda, in forza della previsione di cui all'art.5 d.lgs. n. 28/2010 (cfr. copia del verbale negativo di mediazione pro- dotta in atti da parte attrice).
Quanto alla titolarità attiva della pretesa va poi osservato che, con riferimento alla legittimazione formale, parte attrice ha prospettato l'astratta titolarità del proprio diritto sulla base della polizza assicurativa per rischi di furto e incen- dio n. n. 5061798, stipulata con la Compagnia Assicurativa Controparte_2
avente ad oggetto l'autovettura FIAT 500 X (5F) 1.60 Multijet targata
FF730NE (cfr. produzione di parte attrice).
La legittimazione ad agire sostanziale della parte attrice risulta, poi, documen- talmente provata dal certificato cronologico rilasciato dal PRA del veicolo in questione (cfr. produzione di parte attrice), per cui nessun dubbio può nutrirsi in merito alla titolarità del veicolo.
Nel merito, la domanda è infondata e, dunque, destinata al rigetto.
Deve darsi preliminarmente atto dell'assoluto ed insanabile difetto di dedu- zione da parte dell'attrice, evidenziandosi che esso non risulta in alcun mo- do colmabile neppure avvalendosi dalla documentazione versata in atti che, in ogni caso, risulta carente sotto molteplici profili.
Al riguardo, infatti, l'attrice nell'atto introduttivo si limita a sostenere generi- camente di aver subito il furto della propria autovettura e di averlo pronta- mente denunziato presso il Comando dei Carabinieri di Pomigliano d'Arco, senza tuttavia chiarire la qualità dell'effettivo denunciante ( ) Testimone_1
né eventuali rapporti che la stessa ha con il medesimo. Ed ancora, parte attrice deduce genericamente di aver comunicato alla compagnia assicurativa
3
“l'accaduto” chiedendo l'apertura del sinistro, senza tuttavia offrire prova do- cumentale di aver proceduto ad effettuare la summenzionata comunicazione, tra l'altro formalizzata a distanza di circa 4 mesi dal furto, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della Nota Informativa ex art.185 D.lgs n.209/2005, allegata alla polizza sottoscritta e parte integrante della stessa. In- vero, in atti non si rinviene neanche la prova della effettiva trasmissione alla compagnia assicurativa da parte dell'istante di tutta la documentazione neces- saria indicata in polizza.
Inoltre, appare opportuno evidenziare una contraddittorietà nella stessa difesa attoria laddove, nell'atto introduttivo l'attrice deduce che, istruita la pratica, la avrebbe rifiutato ingiustificatamente la richiesta di li- Controparte_1
quidazione (ancora senza nulla produrre in merito), mentre nella memoria ex art. 183 comma 6. c.p.c. lamenta invece una “mancata risposta” dell'assicurazione, contraddicendosi sul punto.
In considerazione della suddetta carenza, nonché della contumacia del conve- nuto, del resto, neppure e potrebbe ritenersi operante il principio di non con- testazione, avendo la Suprema Corte chiarito:
- da un lato che “il principio di non contestazione non opera in difetto di spe- cifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allega- zioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017) e, dall'altro che
- “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contesta- zione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (Cass. Sez. 3, 24/05/2023, n. 14372).
In ogni caso e solo ad abundantiam, si evidenzia ulteriormente che la domanda attorea risulta altresì del tutto sfornita di prova.
4
Sul punto, come noto, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria, la parte che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicura- tivo è tenuta a fornire piena prova del fatto costitutivo dedotto, ovvero il furto della vettura.
Più nel dettaglio, "poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nell'assi- curazione contro i danni consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia ope- ra, l'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla ga- ranzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ri- storo; mentre il dolo o la colpa grave dell'assicurato che, a norma dell'art. 1900 cod. civ., esclude la garanzia assicurativa, si configura come un fatto impediti- vo dell'operatività della fattispecie legale, deve quindi essere dimostrato dall'as- sicuratore” (Tribunale di Milano, sez. 12, n.10901/2014; conf. Cass. civ. sez. I,
n. 2005/1981).
Ed ancora, in tema di assicurazione contro il furto, la sola produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dalla prova rigorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assi- curato e, poi, della verificazione dell'evento-furto.
Dunque, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'au- tovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamen- te, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione. Deve essere, cioè, dimostrata la così detta "preesisten- za" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile va- lore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla au- torità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (cfr. Tribunale Parma, 11/02/2019, n.243;
Trib. Roma, sez. XII, 7/12/2016, n.22823).
5
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a provare l'esistenza del contratto assicurativo, senza dimostrare l'effettiva verificazione dell'evento di rischio, non essendo a tal fine sufficiente la sola denuncia sporta all'autorità giudizia- ria, contenente pur sempre delle dichiarazioni unilaterali del denunciante, che necessitano di positivi riscontri, non ravvisabili nel caso di specie.
Invero, l'attrice ha dedotto che l'autovettura di sua proprietà sarebbe stata ru- bata il giorno 16.05.2028 tra le 17:00 e le ore 18:30, in Pomigliano D'Arco, alla via Corradino, producendo a tal fine, copia della denuncia di furto sporta, tra l'altro, da soggetto diverso, e null'altro. Non è stata depositata ulteriore docu- mentazione idonea a suffragare l'assunto attoreo, ad esempio l'eventuale se- guito della denuncia e gli esiti del successivo procedimento penale, né tanto- meno nel corso del giudizio ha inteso provare la circostanza a mezzo prova testimoniale (avendo depositato, la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n.
2, che non contiene alcuna istanza istruttoria).
Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, la domanda risulta sfornita di prova, e per l'effetto non può che essere rigettata.
Non si provvede all'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, stante la contumacia della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mono- cratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezio- ne, così decide:
1. rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_3
2. nulla per spese.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 16.9.25
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente ver- bale nella parte che segue, da comunicare alle parti di cui si dà lettura.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6487/2019 r.g.a.c. TRA
1
c.f.: elett.te dom.ta alla Casal- Parte_1 C.F._1
nuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I n.564 presso lo studio dell'Avv.
DE STEFANO PASQUALE, c.f.: , dal quale è rap- CodiceFiscale_2
presentata e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E in persona del l.r.p.t. Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza relativa le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento delle richieste, domande e conclusioni ivi rassegna- te.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudi- Parte_1
zio la chiedendo l'accertamento dell'obbligo della Controparte_1
compagnia assicuratrice, in virtù di polizza assicurativa n. 5061798, ad inden- nizzarla del danno subito per effetto del furto dell'autovettura di sua proprietà,
FIAT 500 X (5F) 1.60 Multijet targata FF730NE, avvenuto in data
16.05.2018, tra le ore 17:00 e le ore 18:30 circa, in Pomigliano d'Arco (NA), mentre la vettura era parcheggiata alla via Corradino, chiedendo la condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo dovuto per l'importo di € 23.400,00 (pari al prezzo di acquisto del veicolo). Chiedeva altresì la condanna della convenuta società al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
2
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, la convenuta compagnia assicurativa non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 14.01.2020.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa ve- niva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Ciò premesso, in via preliminare va osservato che risulta, nella specie, assolto l'onere di esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, vigente alla data di proposizione della domanda, in forza della previsione di cui all'art.5 d.lgs. n. 28/2010 (cfr. copia del verbale negativo di mediazione pro- dotta in atti da parte attrice).
Quanto alla titolarità attiva della pretesa va poi osservato che, con riferimento alla legittimazione formale, parte attrice ha prospettato l'astratta titolarità del proprio diritto sulla base della polizza assicurativa per rischi di furto e incen- dio n. n. 5061798, stipulata con la Compagnia Assicurativa Controparte_2
avente ad oggetto l'autovettura FIAT 500 X (5F) 1.60 Multijet targata
FF730NE (cfr. produzione di parte attrice).
La legittimazione ad agire sostanziale della parte attrice risulta, poi, documen- talmente provata dal certificato cronologico rilasciato dal PRA del veicolo in questione (cfr. produzione di parte attrice), per cui nessun dubbio può nutrirsi in merito alla titolarità del veicolo.
Nel merito, la domanda è infondata e, dunque, destinata al rigetto.
Deve darsi preliminarmente atto dell'assoluto ed insanabile difetto di dedu- zione da parte dell'attrice, evidenziandosi che esso non risulta in alcun mo- do colmabile neppure avvalendosi dalla documentazione versata in atti che, in ogni caso, risulta carente sotto molteplici profili.
Al riguardo, infatti, l'attrice nell'atto introduttivo si limita a sostenere generi- camente di aver subito il furto della propria autovettura e di averlo pronta- mente denunziato presso il Comando dei Carabinieri di Pomigliano d'Arco, senza tuttavia chiarire la qualità dell'effettivo denunciante ( ) Testimone_1
né eventuali rapporti che la stessa ha con il medesimo. Ed ancora, parte attrice deduce genericamente di aver comunicato alla compagnia assicurativa
3
“l'accaduto” chiedendo l'apertura del sinistro, senza tuttavia offrire prova do- cumentale di aver proceduto ad effettuare la summenzionata comunicazione, tra l'altro formalizzata a distanza di circa 4 mesi dal furto, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della Nota Informativa ex art.185 D.lgs n.209/2005, allegata alla polizza sottoscritta e parte integrante della stessa. In- vero, in atti non si rinviene neanche la prova della effettiva trasmissione alla compagnia assicurativa da parte dell'istante di tutta la documentazione neces- saria indicata in polizza.
Inoltre, appare opportuno evidenziare una contraddittorietà nella stessa difesa attoria laddove, nell'atto introduttivo l'attrice deduce che, istruita la pratica, la avrebbe rifiutato ingiustificatamente la richiesta di li- Controparte_1
quidazione (ancora senza nulla produrre in merito), mentre nella memoria ex art. 183 comma 6. c.p.c. lamenta invece una “mancata risposta” dell'assicurazione, contraddicendosi sul punto.
In considerazione della suddetta carenza, nonché della contumacia del conve- nuto, del resto, neppure e potrebbe ritenersi operante il principio di non con- testazione, avendo la Suprema Corte chiarito:
- da un lato che “il principio di non contestazione non opera in difetto di spe- cifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allega- zioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017) e, dall'altro che
- “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contesta- zione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (Cass. Sez. 3, 24/05/2023, n. 14372).
In ogni caso e solo ad abundantiam, si evidenzia ulteriormente che la domanda attorea risulta altresì del tutto sfornita di prova.
4
Sul punto, come noto, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria, la parte che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicura- tivo è tenuta a fornire piena prova del fatto costitutivo dedotto, ovvero il furto della vettura.
Più nel dettaglio, "poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo nell'assi- curazione contro i danni consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia ope- ra, l'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., è quello di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla ga- ranzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ri- storo; mentre il dolo o la colpa grave dell'assicurato che, a norma dell'art. 1900 cod. civ., esclude la garanzia assicurativa, si configura come un fatto impediti- vo dell'operatività della fattispecie legale, deve quindi essere dimostrato dall'as- sicuratore” (Tribunale di Milano, sez. 12, n.10901/2014; conf. Cass. civ. sez. I,
n. 2005/1981).
Ed ancora, in tema di assicurazione contro il furto, la sola produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dalla prova rigorosa in primis della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assi- curato e, poi, della verificazione dell'evento-furto.
Dunque, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'au- tovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamen- te, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione. Deve essere, cioè, dimostrata la così detta "preesisten- za" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile va- lore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla au- torità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (cfr. Tribunale Parma, 11/02/2019, n.243;
Trib. Roma, sez. XII, 7/12/2016, n.22823).
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Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a provare l'esistenza del contratto assicurativo, senza dimostrare l'effettiva verificazione dell'evento di rischio, non essendo a tal fine sufficiente la sola denuncia sporta all'autorità giudizia- ria, contenente pur sempre delle dichiarazioni unilaterali del denunciante, che necessitano di positivi riscontri, non ravvisabili nel caso di specie.
Invero, l'attrice ha dedotto che l'autovettura di sua proprietà sarebbe stata ru- bata il giorno 16.05.2028 tra le 17:00 e le ore 18:30, in Pomigliano D'Arco, alla via Corradino, producendo a tal fine, copia della denuncia di furto sporta, tra l'altro, da soggetto diverso, e null'altro. Non è stata depositata ulteriore docu- mentazione idonea a suffragare l'assunto attoreo, ad esempio l'eventuale se- guito della denuncia e gli esiti del successivo procedimento penale, né tanto- meno nel corso del giudizio ha inteso provare la circostanza a mezzo prova testimoniale (avendo depositato, la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n.
2, che non contiene alcuna istanza istruttoria).
Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, la domanda risulta sfornita di prova, e per l'effetto non può che essere rigettata.
Non si provvede all'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, stante la contumacia della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mono- cratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezio- ne, così decide:
1. rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_3
2. nulla per spese.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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