CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/08/2023, n. 35490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35490 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epídendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gian Mario Sechi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35490 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 2 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, a seguito di gravame interposto dall'imputato RI NO avverso la sentenza emessa in data 16 novembre 2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di evasione e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 415-bis, 552, comma 2, cod. pen. in relazione al rigetto della eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione a giudizio emesso in data 4 maggio 2015 prima di procedere all'interrogatorio dell'imputato (in data 20 luglio 2016) ritualmente richiesto (in data 9 giugno 2015) all'esito dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Errata è la risposta data dalla Corte sotto entrambi i profili ritenuti: il primo, relativo alla tardività della richiesta di interrogatorio, non tiene conto della notifica al difensore del predetto avviso - avvenuta in data 8 febbraio 2016 - che avrebbe reso possibile, al di là della precedente notifica all'indagato, la richiesta di interrogatorio entro i venti giorni successivi;
il secondo, relativo alla notificazione del decreto di citazione in data successiva all'interrogatorio, non tiene conto che il decreto di citazione a giudizio si ritiene emesso alla data della sua sottoscrizione da parte del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, nella specie in data 4 maggio 2016. 2.2. Con il secondo motivo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. La testimonianza del maresciallo GO non consente di ritenere provata la circostanza di fatto posta a base del giudizio di colpevolezza soprattutto con riferimento al ritardo di un'ora tra l'arrivo a Carbonia del ricorrente ed il rientro nella propria abitazione. Il predetto teste, invero, non risulta aver accertato l'ora di arrivo del ricorrente a Carbonia ma ha solo presunto tale ora dall'astratto orario di arrivo dei treni da Cagliari - dove il RI si era regolarmente recato per motivi di giustizia - raffrontandolo con quello in cui aveva avvistato il RI. 2.3. Con il motivo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul mero rilievo della condizione di pluripregiudicato del ricorrente e dell'abuso del permesso di allontanamento. 2 4 3. È pervenuta memoria dei Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato non avendo rilievo la successiva notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore, avendo l'indagato già esercitato la facoltà di richiedere l'interrogatorio in data anteriore alla stessa (9 giugno 2015) e ben oltre i venti giorni previsti, senza che fosse stata rinnovata la richiesta di interrogatorio. Cosicché irrilevante è lo svolgimento dell'interrogatorio in data successiva alla emanazione del decreto di citazione. 3. Il secondo motivo propone inammissibile questione di fatto rispetto alla non illogica ricostruzione secondo la quale, in base al notorio non contestato orario di arrivo del treno, il ricorrente è stato trovato a distanza di tempo (pari a circa un'ora) in un bar in compagnia di un pregiudicato (fuggendo alla vista del carabiniere) lontano dalla sua abitazione ed in un contesto viario diverso dal tragitto di collegamento della stazione ferroviaria con l'abitazione. 4. Il terzo motivo è proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto alla sostanziale ritenuta gravità del fatto sotto il profilo soggettivo e oggettivo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/07/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epídendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Gian Mario Sechi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35490 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 2 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, a seguito di gravame interposto dall'imputato RI NO avverso la sentenza emessa in data 16 novembre 2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di evasione e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 415-bis, 552, comma 2, cod. pen. in relazione al rigetto della eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione a giudizio emesso in data 4 maggio 2015 prima di procedere all'interrogatorio dell'imputato (in data 20 luglio 2016) ritualmente richiesto (in data 9 giugno 2015) all'esito dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Errata è la risposta data dalla Corte sotto entrambi i profili ritenuti: il primo, relativo alla tardività della richiesta di interrogatorio, non tiene conto della notifica al difensore del predetto avviso - avvenuta in data 8 febbraio 2016 - che avrebbe reso possibile, al di là della precedente notifica all'indagato, la richiesta di interrogatorio entro i venti giorni successivi;
il secondo, relativo alla notificazione del decreto di citazione in data successiva all'interrogatorio, non tiene conto che il decreto di citazione a giudizio si ritiene emesso alla data della sua sottoscrizione da parte del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, nella specie in data 4 maggio 2016. 2.2. Con il secondo motivo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente. La testimonianza del maresciallo GO non consente di ritenere provata la circostanza di fatto posta a base del giudizio di colpevolezza soprattutto con riferimento al ritardo di un'ora tra l'arrivo a Carbonia del ricorrente ed il rientro nella propria abitazione. Il predetto teste, invero, non risulta aver accertato l'ora di arrivo del ricorrente a Carbonia ma ha solo presunto tale ora dall'astratto orario di arrivo dei treni da Cagliari - dove il RI si era regolarmente recato per motivi di giustizia - raffrontandolo con quello in cui aveva avvistato il RI. 2.3. Con il motivo mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sul mero rilievo della condizione di pluripregiudicato del ricorrente e dell'abuso del permesso di allontanamento. 2 4 3. È pervenuta memoria dei Procuratore generale a sostegno del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato non avendo rilievo la successiva notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore, avendo l'indagato già esercitato la facoltà di richiedere l'interrogatorio in data anteriore alla stessa (9 giugno 2015) e ben oltre i venti giorni previsti, senza che fosse stata rinnovata la richiesta di interrogatorio. Cosicché irrilevante è lo svolgimento dell'interrogatorio in data successiva alla emanazione del decreto di citazione. 3. Il secondo motivo propone inammissibile questione di fatto rispetto alla non illogica ricostruzione secondo la quale, in base al notorio non contestato orario di arrivo del treno, il ricorrente è stato trovato a distanza di tempo (pari a circa un'ora) in un bar in compagnia di un pregiudicato (fuggendo alla vista del carabiniere) lontano dalla sua abitazione ed in un contesto viario diverso dal tragitto di collegamento della stazione ferroviaria con l'abitazione. 4. Il terzo motivo è proposto per inaccessibili ragioni in fatto rispetto alla sostanziale ritenuta gravità del fatto sotto il profilo soggettivo e oggettivo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/07/2023.