Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 29 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5635/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Balsamo, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
, C.F. , residente in [...] C.F._1
27;
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 29 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 12 giugno 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Dichiari che tra la sig.ra e il sig. è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_1
lavoro domestico dal 15 marzo 2015 al 31 maggio 2023, con la qualifica di collaboratrice domestica
e, per il primo semestre, di assistente di persona non autosufficiente;
2. Dichiari la retribuzione inadeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto e, in applicazione della legge 339/1958 e del trattamento economico previsto dal CCNL Lavoro domestico per i dipendenti inquadrati al livello C super e B, e comunque ex art. 36 della Costituzione, condanni il sig. al pagamento di €69.834,31, per le causali meglio esposte in ricorso, o di Controparte_1
1
3. Condanni la parte soccombente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva di essere stata assunta – in virtù di un rapporto di lavoro mai regolarizzato sotto il profilo contributivo ed assicurativo - dal Sig. CP_1
in data 16.03.2015, per svolgere mansioni di pulizia domestica ed assistenza alla moglie
[...]
malata di Alzheimer;
in particolare, per lavare e stirare gli indumenti e la biancheria, cucinare, nonché accompagnare il datore di lavoro al supermercato ed in banca per ritirare la pensione.
Precisava di ricevere direttive proprio da quest'ultimo in merito alle pulizie da compiere, al cibo da preparare, nonché alle modalità di assistenza e cura della moglie, e di aver continuato a prestare tali servizi anche dopo la morte della stessa, avvenuta sei mesi dopo l'assunzione.
Affermava inoltre di aver lavorato, per i primi sei mesi, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato ricevendo una retribuzione mensile pari ad € 800,00, salvo poi - a seguito della predetta dipartita - osservare un differente orario (08:00-14:00), conseguendo € 500,00 al mese, senza mai godere di ferie o di tredicesima mensilità.
Asseriva altresì di non aver ricevuto neppure alcuna indennità sostitutiva del preavviso o trattamento di fine rapporto (TFR), in occasione del licenziamento disposto dalla figlia del Sig. per CP_1
telefono, a seguito del ricovero in ospedale per intervento chirurgico verificatosi in data 15.05.2023 del di lei padre.
Di contro non si costituiva parte convenuta, nonostante la rituale notifica del ricorso presso il domicilio del a mani della nuora e del decreto di fissazione della prima udienza, sì che non CP_1
era possibile espletare il previsto tentativo di conciliazione.
1.3. La causa è stata istruita in via documentale e orale mediante l'assunzione di testi citati da parte ricorrente.
Dichiarata la contumacia di parte convenuta, sebbene regolarmente evocata in giudizio;
non reso interrogatorio formale nei confronti di quest'ultima, interrogatorio ammesso con verbale di udienza del 19 settembre 2024 ; disposta ed espletata la prova per testi;
sostituita l'udienza di discussione del
29 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dal procuratore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del Sig. , il quale – sebbene Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio - non si è costituito.
2 2.1. Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Innanzitutto va premesso che, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 c.c., è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto che si vuole fare valere.
Invero, il lavoratore volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività nei tempi e con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive reclamate.
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. Cass.
n. 2728/2010; Cass. n. 12909/2020).
Pertanto, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'assoggettamento alle direttive altrui (non meramente generiche, ma specifiche e reiterate) o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione (la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa...).
Nella fattispecie in esame, onere della ricorrente è, dunque, provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (domestico) con la parte convenuta a far data dal 15 marzo 2015 e fino al 31 maggio 2023, nonché le connotazioni della prestazione lavorativa sotto il profilo mansionistico ed orario.
Invero, la dipendente assume di aver svolto - per i sei mesi precedenti la dipartita della moglie di parte convenuta - le mansioni appartenenti al “Livello C Super” di cui all'art. 10 (espressamente rubricato “Inquadramento dei lavoratori”) del “C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”, decorrente dal 1° luglio 2013 e disciplinante il seguente profilo: “Assistente a persone
3 non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”; nonché, nel periodo seguente, quelle appartenenti al “Livello B” di cui all'art. 10 del predetto C.C.N.L. ed all'art. 9 (“Inquadramento dei lavoratori”) della successiva contrattazione collettiva sottoscritta in data 8 settembre 2020: “Collaboratore familiare generico polifunzionale.
Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza”.
È, altresì, obbligo del prestatore di lavoro fornire riscontri processuali documentali e/o testimoniali in merito all'orario di lavoro assunto in ricorso: dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 20:00
(per i primi sei mesi) e dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (per il periodo successivo).
Tanto premesso, l'onere probatorio de quo risulta adeguatamente soddisfatto, dal momento che dall'esito dell'istruttoria orale del 19 dicembre 2024 sono emersi elementi tali da ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione, a far data dall'assunzione e per tutta la durata dell'attività lavorativa.
In primis, il teste di parte ricorrente – dopo aver premesso di conoscere la Sig.ra Tes_1
da oltre vent'anni, in virtù del legame lavorativo ed affettivo con il marito della stessa Parte_1
– ha reso dichiarazioni precise e puntuali: “Conosco perché a volte con il marito Controparte_1
della ricorrente andavo ad accompagnare sua moglie presso la abitazione del;
a volte CP_1
anche lo accompagnavo a riprenderla. In questi casi entravamo presso la abitazione del CP_1
ove è presente un giardinetto nel quale trovavamo il intento nello svolgimento di qualche CP_1
attività e anche il marito della si univa al . Questa abitazione si trova in zona Pigno Pt_1 CP_1
in via Sanguinelli. Vi è un giardino sul retro della casa e il , poiché ricordo che salivo una CP_1
rampa di scale, abitava al primo piano e quindi ci affacciavamo dal balcone e lo vedevo lavorare nel giardino. [...] Il è anziano, di certo avrà più di ottanta anni”. CP_1
Ed ancora - relativamente alla durata del rapporto di lavoro (dal 15 marzo 2015 al 31 maggio 2023), nonché alle direttive impartite alla lavoratrice circa le mansioni da svolgere e l'orario di lavoro da osservare - ha dichiarato con certezza ed in modo particolarmente dettagliato: “Confermo che la ricorrente ha lavorato per tutto l'arco temporale indicato nel capitolo. Ricordo che a volte facevo compagnia al marito che doveva andare a riprendere la alle 8 di sera dopo che aveva finito Pt_1
di lavorare. Il ricorrente a volte veniva in ritardo a lavorare perché doveva accompagnare la moglie di mattina oppure si allontanava dal lavoro per accompagnarla. [...] Quando mi è capitato di entrare in casa del ho visto la intenta nel fare le pulizie e una volta l'ho vista anche CP_1 Pt_1
4 stendere il bucato. Una volta mentre mi trovavo a casa del ricordo che la non è CP_1 Pt_1 potuta uscire dalla stanza nella quale si trovava perché occupata nel curare l'igiene personale della moglie del . [...] Mi è capitato di essere presente e di ascoltare il dire che voleva CP_1 CP_1
mangiare ad una determinata ora, che voleva che il pranzo fosse fatto per bene. Anche gli orari di lavoro era lui ad indicarli. A volte, essendo io presente, il le raccomandava di essere CP_1
l'indomani mattina presente puntuale alle 8.00 già dicendole quello che avrebbe dovuto fare. [...] È vero che l'orario indicato nel capitolo è quello osservato dalla ricorrente. Ne sono al corrente perché andavo insieme al marito a riprendere la moglie allorché la giornata lavorativa della stessa terminava alle 14.00. A volte andavo anche alle 20 insieme al marito della ricorrente a riprenderla soprattutto nel periodo estivo quando ci trattenevamo fuori fino a tardi frequentando il bar della zona, precisamente il bar che si trova sulla destra all'angolo entrando nel quartiere Pigno e più avanti era presente un capolinea degli autobus.
Ricordo che per molto tempo, per molti mesi, ha lavorato dalle 8 alle 20 e poi ad un certo punto ha iniziato a lavorare fino alle 14. Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2015 ma non ricordo quando, dopo un periodo di molti mesi in cui finiva di lavorare alle 20, ha iniziato a lavorare fino alle 14”.
Infine, in ordine ai giorni di ferie maturati non goduti – sì come asserito in ricorso – ha affermato: “È vero;
la ricorrente non ha mai goduto delle ferie e a volte se mancava qualche giorno perché ammalata, il , come mi diceva il marito, andava su tutte le furie”. CP_1
Parimenti, appaiono concordanti le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte ricorrente
, la quale – dopo aver premesso di conoscere la Sig.ra da molto Testimone_2 Parte_1
tempo per aver lavorato nella medesima zona in qualità di collaboratrice familiare – ha riferito con particolare risolutezza: “Conosco il in quanto lo vedevo presso la banca quando ritirava la CP_1
pensione e a volte anche presso la sua stessa abitazione dove qualche volta io sono andata o perché ero in anticipo rispetto al mio lavoro o perché accompagnavo la ricorrente e prendevamo in casa del
un caffè. Egli abita al primo piano e presso la sua abitazione vi è un giardino o, meglio, un CP_1
orticello. [...]Nel periodo in cui capitava che io andassi in casa sua vi era ancora sua moglie che è morta proprio nel 2015 dopo circa sei mesi che la ricorrente aveva iniziato a lavorare sia per il
che per la moglie per prendersene cura. E quando era viva la moglie del , la CP_1 CP_1
vi lavorava dalla mattina alla sera, tutta la giornata. Lo so perché, quando ci vedevamo Pt_1
prima che iniziassimo a lavorare, la ricorrente mi diceva che era impegnata tutta la giornata lavorando dal . Anche dopo che ho finito di lavorare presso la signora anziana [...] CP_1
continuavo a vedere non solo il ma insieme a lui anche la , ad esempio li vedevo in CP_1 Pt_1
banca per ritirare la pensione quando io vi andavo per prendere la pensione di mio marito. Quando
5 sono entrata in casa del ho potuto vedere la ricorrente intenta nelle attività domestiche, CP_1
come stirare, cucinare, in sostanza la faceva tutto quello che il le indicava;
preciso Pt_1 CP_1
che si trattava di una persona autosufficiente che le dava specifica indicazione su ciò che voleva che la ricorrente facesse.
Confermo che la ricorrente ha lavorato per tutto il tempo indicato nel capitolo;
nel primo periodo finché è stata viva la moglie del lavorava tutta la giornata poi ha ridotto le ore lavorando CP_1
fino alle 14 e tanto so perché mi veniva detto dalla ricorrente e anche dal signor quando li CP_1
incontravo. Il quando lo incontravo mi parlava della signora e che lavorava da CP_1 Pt_1
lui; egli, poiché questo rapporto di lavoro durava da tanti anni, le era affezionato. [...]Il CP_1
era molto pulito, ordinato, era autosufficiente e dava indicazioni specifiche alla ricorrente sul da farsi e mi è capitato quando sono stata in casa sua, presente la , di ascoltare qualche dialogo Pt_1
tra loro e sentire il dire alla ricorrente cosa doveva fare”. CP_1
Infine, la summenzionata teste – dopo aver confermato le circostanze indicate in ricorso afferenti le mansioni e l'orario di lavoro – ha asserito: “E' vero che la ricorrente non ha mai goduto delle ferie;
il non gliele riconosceva perché il rapporto di lavoro era in nero”. CP_1
Alla luce di quanto sopra argomentato, la prova testimoniale raccolta appare sufficiente a fondare l'accertamento inerente alla sussistenza del rapporto di lavoro domestico - essendosi l'istruttoria orale rivelata dirimente ai fini del rigoroso onere probatorio ai sensi del succitato art. 2697 c.c..
Va poi richiamato l'orientamento consolidato espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav. (cfr.
Cass., n. 28293 del 31.12.2009), secondo cui “In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (cfr. in particolare Cass. n. 28293/2009 – secondo cui “…una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1 settembre 1997 n. 8340) [...]”.
Ancora più di recente, ad avviso degli ermellini, “La disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. civ. n. 9436/2018).
6 Pertanto, secondo le suddette coordinate ermeneutiche fornite dal giudice della legittimità, sebbene vada esclusa la valenza di “ficta confessio”, la mancata comparizione della parte è da considerarsi comportamento omissivo qualificato particolarmente significativo e valutabile come prova ulteriore dal giudice ai fini della decisione.
Risultano altresì dimostrati i fatti costitutivi della domanda volta al pagamento di una retribuzione adeguata alla qualità ed alla quantità del servizio prestato - per un totale di € 44.894,24 (cfr. doc. n. 2
“CCNL 2020” pag. 40 e doc. n. 3 “tabelle retributive”, documentazione allegata al ricorso depositato in data 12.06.2024) - nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute (per un totale di €
8.211,84), della tredicesima mensilità (per l'importo complessivo di € 7.932,72) e del T.F.R. (per l'importo complessivo di € 7.639,03), sì come dettagliatamente conteggiati in ricorso (cfr. pagg. 3,4,5
e 6 del ricorso).
Al riguardo, il nuovo art. 17 (“Ferie”) “C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”
(8 settembre 2020) – vecchio art. 18 C.C.N.L. di riferimento (1 luglio 2013) – recita, al comma 1, che
“Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi”
e, al comma 6, che “Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile”; ed ancora,
l'attuale art. 39 (“Tredicesima mensilità”) del suindicato C.C.N.L. (8 settembre 2020) – precedentemente art. 38 C.C.N.L. di settore (1 luglio 2013) – dispone: “In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto [...]”; infine l'art. 41 (“Trattamento di fine rapporto”)“C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico” (8 settembre 2020) – vecchio art. 40 C.C.N.L. di riferimento (1 luglio 2013) – prevede: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. [...]”.
Di contro, con riferimento alla domanda concernente l'indennità di mancato preavviso, la ricorrente non ha allegato né provato, o chiesto di provare tramite i capitolati indicati in ricorso, il fatto che il licenziamento sia avvenuto senza alcun periodo di preavviso.
In conclusione, va parzialmente accolto il ricorso con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 68.677,83, per le causali sopra specificate, disattesa la sola domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso.
7 3. Le spese di lite, in ragione del quasi integrale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso condanna parte convenuta ad erogare in favore di Parte_1 la somma di € 68.677,83, per i titoli di cui in motivazione, da gravarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
rigetta la domanda avente ad oggetto la corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 6.697,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Catania, 2 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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