Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2025, proposto da
NZ MA, IS AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Campania Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno ed Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 547 del 9 gennaio 2025, notificato in data 9 luglio 2025, della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, a firma del Presidente di detta Commissione, ad oggetto la revoca del D.C.R. n.393 del 28 dicembre 2023 e la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di tipo storico artistico ai sensi dell'art.10, comma 3, lett. a) del Codice dei Beni Culturali limitatamente agli immobili identificati in Catasto NCEU al foglio 18, p.lle 152, sub 2, 5, parte di sub 7, parte di sub 8, parte di sub 10 ovvero la Corte A, 11 e parte di sub 12, ovvero limitatamente alle consistenze evidenziate “nella scheda n. 2” allegata, nonché di interesse archeologico particolarmente importante per l'intera consistenza catastale della particella 152 limitatamente all'area di sedime come da nuova planimetrica di cui alla “scheda n. 1” allegata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Segretariato Regionale per la Campania Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno ed Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, comproprietari di alcune unità immobiliari (distinte in catasto al foglio 18, p.lla 152, sub 5, piano T, 1 e S1 e p.lla 2263, sub 2) facenti parte del fabbricato denominato “Palazzo Nobiliare On. Vittoria”, sito nel Comune di Avella, premettono in fatto quanto segue:
- l’intero fabbricato è stato dichiarato, con D.C.R. n. 393 del 28 dicembre 2023, di interesse particolarmente importante di tipo storico artistico (con riferimento alla p.lla 152, sub 2, sub 5, parte di sub 7, parte di sub 8, sub 11 e sub 12), nonché di importante interesse culturale di tipo archeologico (per l’intera area di sedime delle p.lle 152 e 2263 sub 2);
- il citato decreto è stato impugnato dai proprietari di altre unità immobiliari facenti parte del fabbricato (ricorso n. 1044/2024 R.G.);
- in seguito al ricorso e alle ordinanze del TAR (nn. 266/2024 e 10/2025) la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, con decreto prot. n. 547 del 9 gennaio 2025, ha revocato il D.C.R. n. 393 del 28 dicembre 2023 e ha “ dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10 – comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 di tipo storico artistico limitatamente agli immobili identificati in Catasto NCEU al Foglio n. 18, p.lla 152, sub 2, 5, parte di sub 7, parte di sub 8, parte di sub 10 ovvero la Corte A, 11 e parte di sub 12, ovvero limitatamente alle consistenze evidenziate nella “scheda n. 2” allegata, nonché di interesse archeologico particolarmente importante per l’intera consistenza catastale della particella 152 limitatamente all’area di sedime come da nuova planimetria di cui alla “scheda n. 1” allegata ”.
2. I ricorrenti, con atto notificato il 3 ottobre 2025 e depositato il successivo 10 ottobre, sono insorti avverso il citato decreto prot. n. 547 del 9 gennaio 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensiva sulla base di un unico motivo, così rubricato: “ violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. con particolare riferimento all’art.10; violazione e falsa applicazione della Legge n.241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento all’esercizio del potere di revoca ed al difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione- erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- disparità di trattamento- travisamento- sviamento- illogicità- irrazionalità- incongruità ”.
3. Il Ministero della Cultura si è costituito per resistere al gravame, deducendone l’infondatezza.
4. Con ordinanza n. 464 del 5 novembre 2025 è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
5. Previo ulteriore deposito di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
6. A mezzo dell’unico motivo parte ricorrente deduce che il decreto di revoca ha confermato il vincolo sul subalterno 5 della particella 152 senza tener conto, tuttavia, che “ detta porzione di cui alla p.lla 152 sub 5, al pari di quelle appartenenti all’altro proprietario escluse dal medesimo vincolo con il decreto di revoca qui impugnato, è anch’essa priva di pregio storico artistico oltre che di nuova costruzione in quanto è stata oggetto di ristrutturazione edilizia ” (ricorso, pag. 5), senza motivare tale scelta parziale e contraddittoria e violando i principi di proporzionalità e ragionevolezza; nell’esercitare il potere di revoca l’amministrazione ha “ limitato l’esercizio della relativa azione solo ad una porzione di detto palazzo che si è appurato non essere connotato da rilievi tali da giustificare l’imposizione del vincolo storico artistico, senza fare altrettanto rispetto all’altra porzione di detto palazzo nobiliare in titolarità dei ricorrenti” (ricorso, pag. 12), senza ispezionare il subalterno 5 (come emerge dalla relazione, ove si legge “ piano interrato, piano terra e piano primo sub 5 (non ispezionato) ”); le evidenze decorative del prospetto sulla via On. Vittoria, pur avendo rilevanza storico artistica, non possono da sole determinare l’imposizione del vincolo sull’intero sub 5 che, come emerge dalla perizia di parte, al primo piano ha caratteristiche costruttive prive di pregio in quanto non coeve al resto del fabbricato (poichè realizzate ai primi del ‘900) e in parte oggetto di ricostruzione a seguito del terremoto del 1980.
6.1. La doglianza è infondata.
6.2. Giova premettere, sul piano generale, che il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità.
L'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile ( ex plurimis , Consiglio di Stato sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357).
6.3. Tanto premesso, nel caso di specie la relazione di revisione a supporto dell’imposizione del vincolo storico-artistico sulla particella di interesse risulta esaurientemente dettagliata laddove evidenzia, su un piano generale, che “ il fabbricato possiede caratteristiche che lo inseriscono a pieno titolo nel periodo settecentesco dell’architettura tardo barocca italiana e di cui mantiene elementi originali (portale, intonaci, cornici marcapiano, cimase, ecc..). Inoltre la composizione a corte con facciata principale su strada omonima è propria dei palazzi nobiliari cittadini ” e, con specifico riguardo al sub 5, che per quanto attiene al piano terra, il citato subalterno risulta “ oggi di altra proprietà… ma pienamente parte dell’edificio storico. L’appartenenza del sub 5 all’edificio appare evidente anche dallo studio del prospetto sulla via omonima. Analizzando il prospetto principale, il sub 5 corrisponde proprio alla porzione di facciata che al piano terra presenta un rifacimento dell’intonaco (bianco, oggi) mentre al piano primo presenta una continua partitura finestra-balcone-balcone-finestra propria del palazzo storico ” mentre per l’interrato il “ sub 5 è caratterizzato interamente da muratura in pietra e volte ”.
6.4. La valutazione espressa dalla Soprintendenza, non palesandosi illogica o immotivata, resiste dunque alle censure di parte ricorrente, atteso che:
- la presenza di superfetazioni non è ex se ostativa all’imposizione del vincolo, poichè la tutela degli interessi presidiati dall’amministrazione statale nella materia de qua è perseguita con particolare ampiezza, come manifestato dal consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la dichiarazione di interesse culturale anche con riferimento a beni che presentano una condizione di degrado o di abbandono (“ lo stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ‒ potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore decadimento ” Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 5950); la circostanza dunque che si siano succedute nel tempo modifiche o aggiunte al complesso originario non integra di per sé motivo sufficiente per poter ritenere il giudizio espresso dalla Soprintendenza illegittimo per illogicità, incongruenza o, in generale, per sviamento (T.A.R. Salerno, Campania, sez. II, 25 giugno 2019, n.1123; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4747, secondo cui " nemmeno rileva che il manufatto abbia subito, nel tempo, alterazioni rispetto alla sua originaria configurazione. È infatti il caso di osservare che la tutela storico-artistica protegge non già un'opera dell'ingegno dell'autore, ma un'oggettiva testimonianza materiale di civiltà: la quale, nella sua consistenza effettiva e attuale, ben può risultare da interventi successivi e sedimentati nel tempo, tali da dar luogo ad un manufatto storicamente complesso e comunque diverso da quello originario ");
- quanto all’omesso sopralluogo, deve rammentarsi che la nuova relazione è stata formulata “ accogliendo la richiesta del giudice di riesaminare alla luce delle dedotte censure ” nell’ambito del giudizio n. 1044/2024 R.G., proposto da altro proprietario, e che pertanto non sussisteva, in sede di riedizione dell’azione amministrativa, alcuna necessità di ispezionare il sub di proprietà del ricorrente, già vincolato sulla base del primigenio decreto n. 393 (vieppiù considerato che, con sentenza di questa Sezione n. 1173/2025, è stata esclusa la necessità di sopralluogo anche con riferimento al proprietario ricorrente in quel giudizio: “ da un lato, dunque, l’amministrazione - in disparte ogni altra considerazione - era chiamata unicamente a riesaminare l’istanza, senza che fosse imposta in alcun modo l’effettuazione di un nuovo sopralluogo; dall’altro, il citato riesame doveva tener conto delle censure di parte ricorrente, con precipuo riferimento a quelle incentrate sull’illegittima apposizione del vincolo culturale in ragione di altro interesse (di natura archeologica) e sulla condizione di apparente degrado dell’immobile in relazione ai pregressi crolli, profili entrambi affrontati nella relazione storico-artistica del 3 gennaio 2025, posta a corredo del decreto impugnato, che ha chiarito che “non vi è alcuna connessione tra i due interessi… la caratteristica di interesse archeologico si somma a quella storico-artistica ma le due sono tra loro indipendenti”, nonché ribadito “la distinzione tra le zone interessate dai crolli del 2018 e ricostruite in virtù del PDC 630 del 2021 e le zone non crollate e originarie, affermando nuovamente che quelle ricostruite NON sono state incluse nel decreto di vincolo e NON sono state sottoposte ad alcuna tutela ”);
- neppure coglie nel segno la censura che allude a una supposta disparità di trattamento, figura sintomatica dell'eccesso di potere la quale - come noto - richiede, per la sua fondatezza, la dimostrazione dell'identità delle situazioni considerate (cfr. ex multis , C.d.S., sez. VI, sentenza n. 4997/2025, e sez. IV, sentenza n. 4549/2024), nel caso di specie non sussistente considerato, inter alia , che la relazione di revisione del vincolo fa riferimento a “ crolli intercorsi nell’anno 2018…seguiti da una ricostruzione probabilmente avvenuta a seguito di P.d.C. n. 630/2021 ”, mentre parte ricorrente richiama interventi effettuati ben prima del 2018 (cfr. relazione di parte, ove si legge che “ l'intero immobile è stato oggetto di una forte ristrutturazione e ricostruzione nel 1987..in seguito alla Legge 219/81, come attestato dalla concessione edilizia n. 145 del 28 novembre 1986, rilasciata dal Comune di Avella ”).
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Stante la peculiarità della vicenda contenziosa, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PO, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TO | SA PO |
IL SEGRETARIO