TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 666
TAR
Ordinanza cautelare 5 novembre 2025
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TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. con particolare riferimento all’art.10; violazione e falsa applicazione della Legge n.241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento all’esercizio del potere di revoca ed al difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione- erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- disparità di trattamento- travisamento- sviamento- illogicità- irrazionalità- incongruità

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, affermando che il giudizio di interesse culturale è discrezionale e sindacabile solo per illogicità manifesta. La relazione di supporto al vincolo è ritenuta dettagliata e non illogica. La presenza di superfetazioni non è ostativa al vincolo, così come lo stato di degrado. L'omesso sopralluogo è giustificato dal riesame dell'istanza in un precedente giudizio. La disparità di trattamento non sussiste a causa delle differenze nelle situazioni considerate, in particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ricostruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 666
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 666
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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