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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 816/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 816/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Scapato Giulio (C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Foggia, Via Aldo Moro n. 29, PEC: Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. , residente a Controparte_1 C.F._3
EL GE NA (RN), Via Elios Mauro n. 42, lettera c resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio a Foggia in data Parte_1 Controparte_1
3.01.1976, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 26, Parte II, Serie A, Anno
1976, e dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 29.03.2025 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché Pt_1 venisse pronunciata la separazione personale dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, in particolare chiedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Foggia, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del
23.09.2025, la Sig.ra regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
Nella medesima udienza, il Giudice Relatore ha sentito il Sig. il quale ha dichiarato che: Pt_1
“io e la sig.ra ci siamo sposati nel 1976 e la nostra unione è stata sempre in crisi;
ho deciso solo ora di separarmi CP_1 perché prima siamo rimasti uniti anche per i nostri figli che ora sono entrambi maggiorenni (uno del 1976 l'altro del 1981); ci siamo lasciati per ben tre volte e sono andato anche a vivere in un'altra casa;
io non voglio più vivere con questa sig.ra anche perché ho paura di fare cose sconsiderate visto il clima di tensione che c'è tra noi spesso mi provoca e non la tollero”.
Il ricorrente ha inoltre rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale e al termine per note conclusive, pertanto, il Giudice Relatore, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 20.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente, la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza ed il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sia dal tenore degli atti difensivi di parte ricorrente, dal suo insistere nella domanda di separazione e dalle sue stesse dichiarazioni.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il Parte_1
12.12.1951 e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Foggia Controparte_1 in data 3.01.1976, con atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 26, Parte
II, Serie A, Anno1976, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa integralmente le spese del procedimento
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 816/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Scapato Giulio (C.F. ) elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Foggia, Via Aldo Moro n. 29, PEC: Email_1 giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. , residente a Controparte_1 C.F._3
EL GE NA (RN), Via Elios Mauro n. 42, lettera c resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio a Foggia in data Parte_1 Controparte_1
3.01.1976, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 26, Parte II, Serie A, Anno
1976, e dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 29.03.2025 il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché Pt_1 venisse pronunciata la separazione personale dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, in particolare chiedendo l'assegnazione della casa coniugale sita in Foggia, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del
23.09.2025, la Sig.ra regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia.
Nella medesima udienza, il Giudice Relatore ha sentito il Sig. il quale ha dichiarato che: Pt_1
“io e la sig.ra ci siamo sposati nel 1976 e la nostra unione è stata sempre in crisi;
ho deciso solo ora di separarmi CP_1 perché prima siamo rimasti uniti anche per i nostri figli che ora sono entrambi maggiorenni (uno del 1976 l'altro del 1981); ci siamo lasciati per ben tre volte e sono andato anche a vivere in un'altra casa;
io non voglio più vivere con questa sig.ra anche perché ho paura di fare cose sconsiderate visto il clima di tensione che c'è tra noi spesso mi provoca e non la tollero”.
Il ricorrente ha inoltre rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale e al termine per note conclusive, pertanto, il Giudice Relatore, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 20.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento della resistente, la quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressata alle vicende del suo matrimonio.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza ed il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sia dal tenore degli atti difensivi di parte ricorrente, dal suo insistere nella domanda di separazione e dalle sue stesse dichiarazioni.
L'oggetto del giudizio limitato alla pronuncia sul vincolo - alla quale la resistente, non costituendosi, non si è opposta - e la natura costitutiva della presente sentenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il Parte_1
12.12.1951 e , nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Foggia Controparte_1 in data 3.01.1976, con atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 26, Parte
II, Serie A, Anno1976, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa integralmente le spese del procedimento
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi