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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2871/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Tecno Service Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TF5CRI4001052024 REC.CREDITO.IMP 2018
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TF5CRI4003822024 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22474/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.IVA_2 P.IVA_3 (P.I. P.IVA_1), in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., SigCF_Rappresentante_1 M17.01.2025ilone (C.F. CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso con atto notificato il 17.01.2025 contro l'Agenzia delle Entrate,
DPII e depositato al fascicolo telematico in 15.02.2025, avverso i seguenti atti:
- atto di recupero n. TF5CRI400105 2024– anno 2018 notificato a mezzo pec il 20.11.2024 con il quale
è stata intimata la restituzione del credito di imposta per €37.601,78, oltre agli interessi ed alle sanzioni;
- atto di recupero n. TF5CRI400382 2024– anno 2019 notificato a mezzo pec il 26.11.2024 con il quale
è stata intimata la restituzione del credito di imposta per € 7.862,00, oltre agli interessi ed alle sanzioni;
- nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato.
Parte ricorrente ha rappresentato che la società - attiva nel settore degli impianti elettrici, civili, industriali e stradali, con un ruolo primario come operatore nella installazione, noleggio e manutenzione di luminarie artistiche e natalizie - è risultata affidataria di plurimi e rilevanti appalti con numerosi Comuni.
Tuttavia, il Prefetto di Napoli, medio tempore, ha dato impulso ad un procedimento informativo (art. 92 co.
2 bis del Codice Antimafia) e, acquisiti gli atti delle Autorità di PS ed i verbali GIA, ha irrogato de plano la più grave misura della interdittiva incapacitante, ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 D.Lgs 159/2011
(provvedimento prot. n. 383718 del 27.11.2023) adottata, peraltro, su fatti risalenti al 2004, quando il legale rappresentante e presidente del CdA aveva soltanto 19 anni.
Sulla scorta di tale predetta misura, l'Agenzia delle Entrate, mediante gli atti oggetto del presente ricorso, ha chiesto la restituzione dei crediti di imposta maturati per “Investimenti nel Mezzogiorno” e utilizzati negli anni 2018 e 2019, ritenuti ora “indebitamente compensati” e qualificati come “inesistenti”.
Sinteticamente si riportano i motivi di ricorso interposti dalla ricorrente: 1) i crediti riportati negli atti impugnati non erano recuperabili da parte dell'Ufficio essendo inferiori al limite di € 150.000 e non sottoposti a condizione risolutiva, inoltre, la società, all'epoca, non era sottoposta a provvedimenti di natura cautelare e preventiva;
2) violazione legittimo affidamento;
3) erroneità materiale nell'atto di recupero n. TF5CRI4003822024 – anno
2019 riportante il credito di € 7.862,22, mentre quello effettivamente compensato nel 2019 è di € 7.682,00;
4) illegittimità dell'atto in quanto la misura interdittiva afflitta alla ricorrente non è definitiva, risultando ancora pendente innanzi al TAR Napoli, il giudizio per l'annullamento di tale provvedimento rubricato al numero di
R.G. 5778/2023; erronea applicazione delle sanzioni.
In ragione dei motivi interposti, parte ricorrente ha richiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 18 Marzo 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DPII, che, ribadendo la piena legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successive memeorie illustrative parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la non definitività del provvedimento interdittivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera vicenda processuale verte sulla corretta applicazione delle disposizioni relative al credito di imposta Investimenti nel Mezzogiorno, comunemente noto come Nominativo_1 di cui all'art. 1 commi 98-108 della Legge 28/12/2015 n. 208 e modificato dall'art. 7 quater del DL 29/12/2016 n. 243 e dalla Legge n 18 del
27/02/2017. La normativa in esame, nella fattispecie il comma 103 della citata legge 208/2015, prevedeva che i soggetti che intendevano avvalersi del credito d'imposta dovevano presentare una comunicazione, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Nelle ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa fosse stato superiore a
€ 150.000, il Società_2 di Cagliari avrebbe attivato le verifiche previste dal D. Lgs. n.159/2011. Qualora, in esito ai predetti controlli, non ci fossero stati motivi ostativi, l'Ufficio avrebbe comunicato l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.
Orbene, la Società_1 ha presentato un'istanza il 06/06/2018 con credito fruibile per nulla osta automatico perché di importo complessivamente inferiore a
€ 150.000. Tuttavia, come posto in risalto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente, in data
05/11/2019 e 13/03/2022, ha presentato due istanze con credito rispettivamente pari a euro 108.764 e euro
48.356 da sottoporre a verifica antimafia perché con credito fruibile sotto condizione risolutiva per il superamento del limite di € 150.000. Dunque l'A.F. ha effettuato le verifiche previste dal D.lgs. n. 159/2011, inserendo in data 25/11/2019 nella Banca Dati Nazionale Antimafia i dati della società. In data 30/12/2019
e 30/03/2022 il credito d'imposta è stato autorizzato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011. In data 27/11/2023 la Prefettura di Napoli ha chiuso l'istruttoria con esito positivo inserendo nella Banca Dati Nazionale Antimafia provvedimento interdittivo n. 383718 del 27.11.2023.
L'Ufficio, pertanto, ha ritenuto, con gli atti impugnati, recuperabile nei confronti della società gli importi sopra riportati. In ordine all'eccezione di non recuperabilità degli importi, in quanto, inferiori al limite di € 150.000
e dunque non soggetti a condizione risolutiva, l'Ufficio ha considerato cumulativamente gli importi, tenuto conto delle ulteriori comunicazioni inviate dalla società - come risulta anche dalla segnalazione del C.O. di
Cagliari – invero, in tal modo, l'importo complessivo per cui la società ha avanzato istanza è risultato superiore ad €. 150.000,00; proprio in virtù del superamento di questo importo il C.O di Cagliari procedeva ad inserire i dati della società per le verifiche previste dal D. Lgs. n. 159/2011, nella Banca Dati Nazionale Antimafia.
Sul punto deve segnalarsi, in virtù del principio della ragion liquida, che, come ribadito nelle memorie illustrative depositate in favore del ricorrente, Il provvedimento interdittivo scaturito dagli atti di recupero opposti è ancora sub judice. Parte ricorrente ha, infatti, documentato che la causa sarà oggetto di trattazione innanzi al T.A.R. Napoli il giorno 11.03.2026.
Dunque manca in atti il requisito necessario della definitività del provvedimento interdittivo;
requisito prescritto dall'art. 67 del codice antimafia.
L'Amministrazione finanziaria ha erroneamente qualificato l'atto prefettizio emesso nei confronti della società come un provvedimento interdittivo antimafia definitivo emesso ai sensi dell'art.67 del D.lgs. 159/2011, mentre si tratta di una informativa antimafia ex artt. 84 e ss. del D.lgs. 159/2011, nemmeno definitiva perché impugnata dinanzi al TAR. Questo travisamento ha condotto all'emissione di atti di recupero fondati su una presunta condizione risolutiva, che in realtà non si è verificata.
La normativa antimafia stabilisce chiaramente che solo un provvedimento interdittivo definitivo può determinare la decadenza dal beneficio del credito d'imposta. L'art. 67 del codice antimafia prevede, infatti, che la decadenza dalle agevolazioni e dai contributi pubblici si realizza esclusivamente in presenza di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in esame, invece, la Prefettura si è limitata a emettere un'informativa antimafia, che non ha la stessa efficacia interdittiva. Dirimente ed assorbente deve ritenersi la circostanza per la quale l'art. 67 c.1 D. Lgs. 159/2011 dispone che non possono ottenere contributi erogati dallo Stato le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I titolo I capo II. Al riguardo, è stato recentemente precisato, dalla giurisprudenza di legittimità, che la mera verifica della “regolarità antimafia” non costituisce il presupposto imprescindibile per l'erogazione dei contributi o l'ammissione ai finanziamenti o il riconoscimento del credito d'imposta. Le preclusioni all'ammissione sono, infatti, unicamente quelle sancite dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 che presuppongono un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (Cass. n. 49124/2022).
Le ulteriori argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Attesa la complessità della questione affrontata si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 15.12.2025 IL GIUDSICE ESTENSORE IL
PRESIDENTE Dr.ssa Barbara Grasso dr. Francesco Abete
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2871/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Tecno Service Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TF5CRI4001052024 REC.CREDITO.IMP 2018
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TF5CRI4003822024 REC.CREDITO.IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22474/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.IVA_2 P.IVA_3 (P.I. P.IVA_1), in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., SigCF_Rappresentante_1 M17.01.2025ilone (C.F. CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso con atto notificato il 17.01.2025 contro l'Agenzia delle Entrate,
DPII e depositato al fascicolo telematico in 15.02.2025, avverso i seguenti atti:
- atto di recupero n. TF5CRI400105 2024– anno 2018 notificato a mezzo pec il 20.11.2024 con il quale
è stata intimata la restituzione del credito di imposta per €37.601,78, oltre agli interessi ed alle sanzioni;
- atto di recupero n. TF5CRI400382 2024– anno 2019 notificato a mezzo pec il 26.11.2024 con il quale
è stata intimata la restituzione del credito di imposta per € 7.862,00, oltre agli interessi ed alle sanzioni;
- nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato.
Parte ricorrente ha rappresentato che la società - attiva nel settore degli impianti elettrici, civili, industriali e stradali, con un ruolo primario come operatore nella installazione, noleggio e manutenzione di luminarie artistiche e natalizie - è risultata affidataria di plurimi e rilevanti appalti con numerosi Comuni.
Tuttavia, il Prefetto di Napoli, medio tempore, ha dato impulso ad un procedimento informativo (art. 92 co.
2 bis del Codice Antimafia) e, acquisiti gli atti delle Autorità di PS ed i verbali GIA, ha irrogato de plano la più grave misura della interdittiva incapacitante, ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 D.Lgs 159/2011
(provvedimento prot. n. 383718 del 27.11.2023) adottata, peraltro, su fatti risalenti al 2004, quando il legale rappresentante e presidente del CdA aveva soltanto 19 anni.
Sulla scorta di tale predetta misura, l'Agenzia delle Entrate, mediante gli atti oggetto del presente ricorso, ha chiesto la restituzione dei crediti di imposta maturati per “Investimenti nel Mezzogiorno” e utilizzati negli anni 2018 e 2019, ritenuti ora “indebitamente compensati” e qualificati come “inesistenti”.
Sinteticamente si riportano i motivi di ricorso interposti dalla ricorrente: 1) i crediti riportati negli atti impugnati non erano recuperabili da parte dell'Ufficio essendo inferiori al limite di € 150.000 e non sottoposti a condizione risolutiva, inoltre, la società, all'epoca, non era sottoposta a provvedimenti di natura cautelare e preventiva;
2) violazione legittimo affidamento;
3) erroneità materiale nell'atto di recupero n. TF5CRI4003822024 – anno
2019 riportante il credito di € 7.862,22, mentre quello effettivamente compensato nel 2019 è di € 7.682,00;
4) illegittimità dell'atto in quanto la misura interdittiva afflitta alla ricorrente non è definitiva, risultando ancora pendente innanzi al TAR Napoli, il giudizio per l'annullamento di tale provvedimento rubricato al numero di
R.G. 5778/2023; erronea applicazione delle sanzioni.
In ragione dei motivi interposti, parte ricorrente ha richiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In data 18 Marzo 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate, DPII, che, ribadendo la piena legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con successive memeorie illustrative parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la non definitività del provvedimento interdittivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera vicenda processuale verte sulla corretta applicazione delle disposizioni relative al credito di imposta Investimenti nel Mezzogiorno, comunemente noto come Nominativo_1 di cui all'art. 1 commi 98-108 della Legge 28/12/2015 n. 208 e modificato dall'art. 7 quater del DL 29/12/2016 n. 243 e dalla Legge n 18 del
27/02/2017. La normativa in esame, nella fattispecie il comma 103 della citata legge 208/2015, prevedeva che i soggetti che intendevano avvalersi del credito d'imposta dovevano presentare una comunicazione, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Nelle ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni inviate da una medesima impresa fosse stato superiore a
€ 150.000, il Società_2 di Cagliari avrebbe attivato le verifiche previste dal D. Lgs. n.159/2011. Qualora, in esito ai predetti controlli, non ci fossero stati motivi ostativi, l'Ufficio avrebbe comunicato l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.
Orbene, la Società_1 ha presentato un'istanza il 06/06/2018 con credito fruibile per nulla osta automatico perché di importo complessivamente inferiore a
€ 150.000. Tuttavia, come posto in risalto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, successivamente, in data
05/11/2019 e 13/03/2022, ha presentato due istanze con credito rispettivamente pari a euro 108.764 e euro
48.356 da sottoporre a verifica antimafia perché con credito fruibile sotto condizione risolutiva per il superamento del limite di € 150.000. Dunque l'A.F. ha effettuato le verifiche previste dal D.lgs. n. 159/2011, inserendo in data 25/11/2019 nella Banca Dati Nazionale Antimafia i dati della società. In data 30/12/2019
e 30/03/2022 il credito d'imposta è stato autorizzato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011. In data 27/11/2023 la Prefettura di Napoli ha chiuso l'istruttoria con esito positivo inserendo nella Banca Dati Nazionale Antimafia provvedimento interdittivo n. 383718 del 27.11.2023.
L'Ufficio, pertanto, ha ritenuto, con gli atti impugnati, recuperabile nei confronti della società gli importi sopra riportati. In ordine all'eccezione di non recuperabilità degli importi, in quanto, inferiori al limite di € 150.000
e dunque non soggetti a condizione risolutiva, l'Ufficio ha considerato cumulativamente gli importi, tenuto conto delle ulteriori comunicazioni inviate dalla società - come risulta anche dalla segnalazione del C.O. di
Cagliari – invero, in tal modo, l'importo complessivo per cui la società ha avanzato istanza è risultato superiore ad €. 150.000,00; proprio in virtù del superamento di questo importo il C.O di Cagliari procedeva ad inserire i dati della società per le verifiche previste dal D. Lgs. n. 159/2011, nella Banca Dati Nazionale Antimafia.
Sul punto deve segnalarsi, in virtù del principio della ragion liquida, che, come ribadito nelle memorie illustrative depositate in favore del ricorrente, Il provvedimento interdittivo scaturito dagli atti di recupero opposti è ancora sub judice. Parte ricorrente ha, infatti, documentato che la causa sarà oggetto di trattazione innanzi al T.A.R. Napoli il giorno 11.03.2026.
Dunque manca in atti il requisito necessario della definitività del provvedimento interdittivo;
requisito prescritto dall'art. 67 del codice antimafia.
L'Amministrazione finanziaria ha erroneamente qualificato l'atto prefettizio emesso nei confronti della società come un provvedimento interdittivo antimafia definitivo emesso ai sensi dell'art.67 del D.lgs. 159/2011, mentre si tratta di una informativa antimafia ex artt. 84 e ss. del D.lgs. 159/2011, nemmeno definitiva perché impugnata dinanzi al TAR. Questo travisamento ha condotto all'emissione di atti di recupero fondati su una presunta condizione risolutiva, che in realtà non si è verificata.
La normativa antimafia stabilisce chiaramente che solo un provvedimento interdittivo definitivo può determinare la decadenza dal beneficio del credito d'imposta. L'art. 67 del codice antimafia prevede, infatti, che la decadenza dalle agevolazioni e dai contributi pubblici si realizza esclusivamente in presenza di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in esame, invece, la Prefettura si è limitata a emettere un'informativa antimafia, che non ha la stessa efficacia interdittiva. Dirimente ed assorbente deve ritenersi la circostanza per la quale l'art. 67 c.1 D. Lgs. 159/2011 dispone che non possono ottenere contributi erogati dallo Stato le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I titolo I capo II. Al riguardo, è stato recentemente precisato, dalla giurisprudenza di legittimità, che la mera verifica della “regolarità antimafia” non costituisce il presupposto imprescindibile per l'erogazione dei contributi o l'ammissione ai finanziamenti o il riconoscimento del credito d'imposta. Le preclusioni all'ammissione sono, infatti, unicamente quelle sancite dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 che presuppongono un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (Cass. n. 49124/2022).
Le ulteriori argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Attesa la complessità della questione affrontata si compensano le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 15.12.2025 IL GIUDSICE ESTENSORE IL
PRESIDENTE Dr.ssa Barbara Grasso dr. Francesco Abete