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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3363 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MONIA C.F._1
MARROCCU, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
nato in [...] il [...], C.F. CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARMEN C.F._2
DEIANA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
1 e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
A) Disporre l'affidamento condiviso delle minori e con domicilio prevalente presso Per_1 Per_2
la madre in e, stabilire che, ai fini delle registrazioni anagrafiche venga indicato come Pt_2
luogo di residenza quello della madre;
B) Stabilire che i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute;
C) Il sig. previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con le esigenze delle CP_1 Pt_1
figlie minori e gli impegni lavorativi e di salute del sig. potrà tenere con sé le figlie CP_1
minori per due giornate la settimana dalle 9.00 del mattino sino alle ore 21.00 e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica dalle 9.00 alle 21.00, salvo diverso accordo fra le parti,
considerate le precarie condizioni di salute del sig. Il sig. inoltre, salvo diverso CP_1 CP_1
accordo tra i genitori, trascorrerà con le figlie, in alternanza con la madre, le festività principali,
quali Vigilia di Natale, Natale, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania, Solennità
dell'immacolata Concezione, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. I minori trascorreranno in alternanza,
sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25 aprile, primo maggio, 2
giugno, 1° novembre. Il sig. durante le vacanze estive, trascorrerà con le figlie dieci CP_1
giorni anche non consecutivi da determinare di comune accordo tra i genitori, salvo i giorni in cui
2 il padre andrà in dialisi o in cui si trovi impossibilitato per motivi di salute, come può accadere nell'immediatezza della dialisi;
in questo ultimo caso, le bambine staranno con la madre.
D) Il sig. corrisponderà mensilmente (entro il giorno 5 di ogni mese) l'importo CP_1
complessivo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (€ 100,00
ciascuna) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario. Detto assegno da rivalutarsi a decorrere da Maggio 2026 secondo gli indici Istat verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla sig.ra IBAN [...]; Pt_1
E) Le parti sull'accordo stabiliscono che l'assegno unico venga percepito per l'intero dalla sig.ra nel domicilio della quale sono collocate in misura prevalente le figlie minori;
tale Pt_1
prevalenza giustifica l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico in favore del genitore collocatario.
F) La signora percepirà inoltre per l'intero le indennità di frequenza e/o qualsiasi sussidio Pt_1
o bonus erogato in favore delle figlie minori. Dette somme verranno impiegate per le finalità per le quali vengono erogate;
G) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e sono da considerarsi obbligatorie le seguenti: spese odontoiatriche, ortodontiche, protesiche e oculistiche.
H) Le spese per lo sport (per una sola disciplina) verranno ripartite al 50% tra i genitori, fatta eccezione per i vestiti di danza che verranno sostenute per intero dalla sig.ra Pt_1
I) Fino a quando non verrà riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza, le spese relative agli educatori delle minori verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, fermo restando che la sig.ra si impegnerà a comunicare il riconoscimento dell'anzidetto diritto Pt_1
immediatamente al sig. CP_1
3 L) La sig.ra rinuncia al credito di circa € 800,00 maturato nei confronti del sig. a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per le spese straordinarie asseritamente sostenute in via esclusiva dalla prima.
M) Spese legali della presente procedura compensate tra le parti”.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 30/05/2024, , premesso di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con da cui erano nate le figlie CP_1
(21/12/2017) e (7/12/2020); che l'affidamento e il mantenimento delle minori era Per_1 Per_2
stato disciplinato prima con decreto del 2/03/2023 del tribunale di Cagliari, e poi modificato con sentenza del 22/09/2023; che le minori erano affidate ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
che il padre non ottemperava ai suoi obblighi economici e di visita delle figlie;
che tale condotta del padre creava costanti difficoltà organizzative per la madre;
che tra l'altro il convenuto era solito inveire contro di lei e vigiliare sulla vita delle figlie pur non prendendosene cura;
tanto premesso, ha domandato l'ammonimento del convenuto e la condanna del medesimo al pagamento di euro 809,06 quale somma dovuta a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie non corrisposte, oltre al risarcimento del danno.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 13/12/2024, CP_1
domandando il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il resistente premesso di aver subito un trapianto di rene nel 2006 e di aver ripreso nel 2016 il trattamento emodialitico, ha sostenuto che nel 2022, a seguito del fallimento dell'attività
d'impresa avviata con la ricorrente, la relazione tra loro era entrata in crisi e, su invito della compagna, aveva abbandonato la casa familiare. Ha contestato di non rispettare il dovere di visita delle figlie, precisando di essere invalido al 100% e costretto a giorni alterni a recarsi presso il
4 centro dialisi di San Gavino Monreale e, negli altri giorni, di doversi sottoporre ad accertamenti sanitari, dichiarando infine di percepire pensione di invalidità e l'accompagnamento per un importo complessivo di euro 1.300,00 al mese, gravato dalla rata di 200,00 euro per l'acquisto dell'autovettura, e di versare per le figlie la somma di euro 300,00, oltre spese straordinarie.
Senza ulteriore istruttoria, con note scritte, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio.
Il GD, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità agli accordi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate debbano essere recepite in quanto favoriscono l'interesse della prole.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Conferma l'affidamento delle minori e ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 Per_2
prevalente presso la madre in anche ai fini delle registrazioni anagrafiche. Pt_2
2. Dispone che previo accordo con , e CP_1 Parte_1
compatibilmente con le esigenze delle figlie minori e gli impegni lavorativi e di salute dell' potrà tenere con sé le figlie per due giornate la settimana dalle 9.00 del mattino CP_1
sino alle ore 21.00 e a fine settimana alternati dal sabato alla domenica dalle 9.00 alle 21.00,
salvo diverso accordo fra le parti, considerate le precarie condizioni di salute del padre. Il padre,
salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con le figlie, in alternanza con la madre, le festività principali, quali Vigilia di Natale, Natale, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania,
5 Solennità dell'Immacolata Concezione, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le minori trascorreranno in alternanza, sempre salvo diverso accordo, di anno in anno anche le festività del 25 aprile,
primo maggio, 2 giugno, 1° novembre. Il padre, durante le vacanze estive, trascorrerà con le figlie dieci giorni anche non consecutivi da determinare di comune accordo tra i genitori, salvo i giorni in cui il padre andrà in dialisi o in cui si trovi impossibilitato per motivi di salute, come può accadere nell'immediatezza della dialisi;
in questo ultimo caso, le bambine staranno con la madre.
3. Dispone che orrisponda mensilmente (entro il giorno 5 di ogni mese) in CP_1
favore di l'importo complessivo di euro 200,00, a titolo di contributo per Parte_1
il mantenimento delle figlie minori (€ 100,00 ciascuna), a mezzo bonifico bancario. Detto
assegno da rivalutarsi a decorrere da maggio 2026 secondo gli indici Istat verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla IBAN [...]. Pt_1
4. Le parti sull'accordo stabiliscono che l'assegno unico venga percepito per l'intero dalla madre nel domicilio della quale sono collocate in misura prevalente le figlie Parte_1
minori; tale prevalenza giustifica l'attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico in favore del genitore collocatario. La percepirà inoltre per l'intero le indennità di frequenza e/o Pt_1
qualsiasi sussidio o bonus erogato in favore delle figlie minori. Dette somme verranno impiegate per le finalità per le quali vengono erogate.
5. Dispone che le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% e sono da considerarsi obbligatorie le seguenti: spese odontoiatriche, ortodontiche, protesiche e oculistiche. Le spese per lo sport (per una sola disciplina) verranno ripartite al 50% tra i genitori,
fatta eccezione per i vestiti di danza che verranno sostenute per intero dalla sig.ra Fino a Pt_1
6 quando non verrà riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza, le spese relative agli educatori delle minori verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, fermo restando che la si impegnerà a comunicare il riconoscimento dell'anzidetto diritto immediatamente Pt_1
all' CP_1
6. Dà atto che rinuncia al credito di circa euro 800,00 nei confronti di Parte_1
a titolo di contributo per le spese straordinarie asseritamente sostenute in CP_1
via esclusiva dalla prima.
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 2/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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