Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649 , e' sostituito dal seguente:
"Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in societa' ai sensi dell'articolo 6, nonche' per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verra' corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-01 al 1969-70".
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649 , e' sostituito dal seguente:
"Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in societa' ai sensi dell'articolo 6, nonche' per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verra' corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-01 al 1969-70".