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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AL Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2502/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - Palermo - Via G. Cusmano N. 24 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 29620250023483058000 ESENZ TICKET 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2941/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, elettivamente domiciliata come in atti conveniva inn giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (costituita) e l'ASP
AL (non costituita) a seguito di impugnazione dell'avviso di pagamento n. 296 2025 0023483058000 di € 632,84 relativo al recupero ticket sanitari anno 2016.
La ricorrente impugnava l'avviso di pagamento indicato in epigrafe, deducendo:
la nullità dell'atto per omessa motivazione;
il possesso dei requisiti per l'esenzione E02 nell'anno 2016;
l'assenza di qualsiasi prova della debenza da parte dell'Ente impositore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nel merito della pretesa.
L'ASP Palermo, ente impositore, non si costituiva e non forniva alcuna prova a sostegno della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla mancata costituzione dell'Ente impositore L'ASP Palermo, titolare della pretesa, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell'atto impugnato. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla L. 130/2022: “Il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o insufficiente.” Nel caso di specie la prova manca del tutto.
2. Sulla motivazione dell'atto
L'avviso di pagamento non uidica chiaranente gli elementi da cui deriverebbe il recupero del ticket.
3. Sul possesso dei requisiti di esenzione
La ricorrente ha documentato:
lo status di disoccupazione proprio e della madre;
il reddito familiare inferiore ai limiti E02;
l'assenza di attività lavorativa nel 2016.
Tali elementi non sono stati contestati dall'Ente impositore.
Ne consegue che la ricorrente aveva diritto all'esenzione E02, con conseguente insussistenza del debito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Azienda Sanitaria Locale A.s.p. -Palermo - contumace - alle spese del giudizio che liquida ine 300,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente, da distrarsi a favore dell'avv.Difensore_1, procuratore antistatario. Compensa le spese con ADER Palermo 26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AL Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2502/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - Palermo - Via G. Cusmano N. 24 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 29620250023483058000 ESENZ TICKET 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2941/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, elettivamente domiciliata come in atti conveniva inn giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (costituita) e l'ASP
AL (non costituita) a seguito di impugnazione dell'avviso di pagamento n. 296 2025 0023483058000 di € 632,84 relativo al recupero ticket sanitari anno 2016.
La ricorrente impugnava l'avviso di pagamento indicato in epigrafe, deducendo:
la nullità dell'atto per omessa motivazione;
il possesso dei requisiti per l'esenzione E02 nell'anno 2016;
l'assenza di qualsiasi prova della debenza da parte dell'Ente impositore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nel merito della pretesa.
L'ASP Palermo, ente impositore, non si costituiva e non forniva alcuna prova a sostegno della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla mancata costituzione dell'Ente impositore L'ASP Palermo, titolare della pretesa, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell'atto impugnato. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, introdotto dalla L. 130/2022: “Il giudice annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o insufficiente.” Nel caso di specie la prova manca del tutto.
2. Sulla motivazione dell'atto
L'avviso di pagamento non uidica chiaranente gli elementi da cui deriverebbe il recupero del ticket.
3. Sul possesso dei requisiti di esenzione
La ricorrente ha documentato:
lo status di disoccupazione proprio e della madre;
il reddito familiare inferiore ai limiti E02;
l'assenza di attività lavorativa nel 2016.
Tali elementi non sono stati contestati dall'Ente impositore.
Ne consegue che la ricorrente aveva diritto all'esenzione E02, con conseguente insussistenza del debito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Azienda Sanitaria Locale A.s.p. -Palermo - contumace - alle spese del giudizio che liquida ine 300,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente, da distrarsi a favore dell'avv.Difensore_1, procuratore antistatario. Compensa le spese con ADER Palermo 26.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito