Art. 3.
L'Amministrazione del demanio dello Stato e' autorizzata a concedere al comune di Acquedolci una dilazione nel pagamento del prezzo di vendita fino a dieci rate annuali di eguale importo, con gli interessi legali a scalare.
L'Amministrazione del demanio dello Stato e' autorizzata a concedere al comune di Acquedolci una dilazione nel pagamento del prezzo di vendita fino a dieci rate annuali di eguale importo, con gli interessi legali a scalare.