CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2023, n. 37154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37154 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NN RA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 09/02/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Salvatore Vescera e Dario Vannetiello, difensori dell'indagata, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di AN NN RA, ritenuta gravemente indiziata del reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. AN, in concorso con OL NT e SE UC, avrebbe garantito a AN AN- evaso dalla misura degli arresti domiciliari e dichiarato latitante - appoggi logistici e coperture nonché veicoli per gli 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37154 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/05/2023 spostamenti, ospitalità, luoghi di latitanza, schede telefoniche, denaro e beni di ogni genere, così aiutandolo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria;
la condotta sarebbe stata compiuta al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa- riconducibile a DU CO quale articolazione operativa sul territorio di Vieste del clan c.d. Lombardi- Ricucci- Latorre. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativi al reato contestato e il pericolo di recidiva ma aveva rigettato la domanda cautelare perché, in ragione del rapporto di coniugio dell'indagata con AN, sarebbe stata configurabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. L'ordinanza sarebbe viziata per avere erroneamente ritenuto le condotte compiute dalla ricorrente idonee a favorire la latitanza di AN e ad eludere le ricerche dAll'Autorità Giudiziaria. Si fa riferimento: 1) alla conversazione tra la AN ed un corriere, in cui la prima avrebbe fatto riferimento alle "canottiere" del marito, e da cui si è fatta discendere l'inferenza che la donna avrebbe favorito la latitanza;
2) alla custodia e all'approntamento, su diretta indicazione del coniuge latitante, di un telefono punto - punto da ricaricare per comunicare, da cui si è fatta discendere l'inferenza che la donna sarebbe rimasta sempre in contatto con il marito;
3) alla conversazione tra la donna e il di lei suocero, in cui la prima richiedeva all'uomo di raggiungerla al mercatino, da cui si è fatta discendere l'inferenza di aver intrattenuto rapporti con il suocero;
4) agli accorgimenti predisposti al fine di evitare l'individuazione del latitante;
5) alla conversazione con la proprietaria dell'immobile in cui era ristretto agli arresti domiciliari il marito, finalizzatitalla liberazione dell'immobile; 6) ai contatti tra la donna e gli avvocati del marito;
7) l I n alla pubblicazione su social network di due video contenenti denigrazioni alle forze dell'ordine in relazione alle ricerche del marito. Secondo la ricorrente le condotte indicate non sarebbero state di aiuto concreto ed idoneo a favorire la latitanza di AN: non ci sarebbe stata, cioè, un' attività di "copertura" del latitante, quanto, piuttosto, fichka.ht(Npitittas rapporti personali leciti- affettivo famigliari - finalizzati al mantenimento dei contatti con il marito e tra questi e i figli. Non diversamente, si argomenta, l'ordinanza sarebbe viziata anche quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo avuto la ricorrente la consapevolezza e la volontà di fuorviare le indaghi. (A) 2 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante. L'ordinanza sarebbe viziata quanto alla prova della esistenza dell'associazione mafiosa e a quella della condotta agevolatrice. Quanto al primo profilo, mancherebbe nella specie una pronuncia definitiva, accertativa dell'associazione mafiosa agevolata. Quanto al secondo profilo, si sostiene che il favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non consentirebbe di per sé di . ritenere sussistente l'aggravante e, in particolare, l'agevolazione dell'associazione, dovendosi distinguere tra l'aiuto fornito alla persona rispetto a quello prestato al sodalizio;
un accertamento da compiere in concreto anche in ragione del ruolo direttivo eventualmente svolto dal latitante e della natura della prestazione offerta dall'agente. Nel caso di specie, l'interesse alla caducazione dell'aggravante sussisterebbe, atteso che la eliminazione di essa non consentirebbe di ritenere utilizzabili ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. le intercettazioni captate in altro procedimento. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. Sarebbe errata l'affermazione del Tribunale secondo cui le condotte compiute dalla ricorrente non sarebbero state necessitate;
si assume invece che la condotta non sarebbe stata sostituibile proprio perché interna e limitata ai rapporti di mera solidarietà famigliare. 3. Sono stati presentati motivi aggiunti. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per avere ritenuto il Tribunale che la condotta compiuta dalla ricorrente sarebbe stata funzionale ad agevolare il coniuge e che questi avrebbe rivestito un ruolo apicale all'interno del sodalizio mafioso. Si tratterebbe di una affermazione viziata, avendo i collaboratori di giustizia attribuito al AN al più la veste di partecipe all'associazione. 3.2. Con il secondo e il terzo motivo di deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante;
in tal senso si riprendono e si approfondiscono ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità. 3 2. Quanto al primo motivo, l'ordinanza impugnata ha dato ampiamente ragione, con motivazione immune da censure, dell'esistenza di un grave quadro indiziario a carico della ricorrente, che avrebbe consapevolmente agevolato la latitanza di AN AN a seguito della sua evasione dagli arresti domiciliari. Sono state richiamate e puntualmente descritte le plurime intercettazioni telefoniche denotanti l'attività illecita svolta dalla AN, che, diversamente dagli assunti difensivi, in concorso con OL e SE, lungi dal limitarsi ad intrattenere rapporti affettivo famigliari con il latitante, ha di fatto supportato con consapevolezza la latitanza di questi, ostacolando le indagini, attivandosi nella gestione di un apparecchio cellulare punto a punto per le comunicazioni, ricevendo indicazioni dal coniuge sulle tecniche da usare per il depistaggio delle forze dell'ordine, proponendosi per la bonifica dell'auto da eventuali microspie. La giurisprudenza di legittimità ha in molteplici occasioni evidenziato come la condotta del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125; Sez. 6, n. 9415 del 10/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276; Sez. 6, n.709 del 24/10/2003, dep. 2004, Brugellis, Rv. 228257; Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv.262799). Ai fini della configurazione del reato e della idoneità della condotta è necessario verificare la consistenza dell'aiuto fornito, il senso della condotta rispetto alla sua capacità di sviare l'attività investigativa ovvero di turbare quella di ricerca e acquisizione della prova. Il reato può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. :3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251649). Alla luce di tali principi, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza non essendo stato spiegato perché le molteplici condotte commesse dalla ricorrente, di cui si è detto, non sarebbero oggettivamente idonee a favorire e a "coprire" la latitanza di AN AN e a intralciare il corso dellkindagini. Obiettivamente non è chiaro, in particolare, perché la predisposizione di un cellulare "coperto" e la disponibilità a bonificare l'autovettura dovrebbero considerarsi condotte aventi solo carattere affettivo — famigliare e non anche strumentali a favorire la latitanza e a eludere le investigazioni. 4 3. Non diversamente è infondato il secondo motivo di ricorso, articolato in due argomentazioni. La prima, come detto, attiene all'assunto secondo cui sarebbe insussistente la prova dell'associazione che la condotta avrebbe avuto la finalità di favorire e del di lei carattere mafioso % la seconda è invece relativa alla prova del carattere agevolatorio della condotta della ricorrente rispetto all'associazione. Pur prescindendo dal tema dell'interesse a ricorrere, il Tribunale ha in realtà indicato e spiegato le emergenze investigative poste a fondamento della . ritenuta • circostanza aggravante, costituite innanzitutto dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, attestanti come la ricorrente, dopo l'evasione di AN in data 11 dicembre 2021, avesse intrattenuto, insieme ad altri soggetti, rapporti finalizzati anche a consentire al coniuge di gestire gli affari riconducibili alla cosca DU di appartenenza, che si trovava in difficoltà a causa del concomitante arresto dei suoi principali esponenti in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 7 dicembre 2021, cioè pochi giorni prima della evasione, nell'indagine denominata "Omnia Nostra". Secondo il Tribunale, le intercettazioni consentono di supportare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, anche in considerazione delle ulteriori acquisizioni probatorie rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che danno concretezza alla ipotesi investigativa che ricollega l'evasione del AN con l'esecuzione della già menzionata ordinanza che aveva colpito gli elementi di spicco del clan DU/DE Malva, operativo sul territorio di Vieste e di cui le dichiarazioni dei collaboratori hanno riferito. In particolare, il collaboratore di giustizia DA DE Malva ha indicato AN tra i sei esponenti di maggiore carisma criminale del clan DU, facente parte del gruppo di fuoco, e l'importanza di AN in seno al sodalizio trova riscontro nell'interessamento del boss CO DU, immediatamente avvisato della sua evasione da parte della sorella AN DU, legata alla famiglia del «AN, tanto da 3vere fatto da madrina in occasione del battesimo del 21 dicembre 2021. Il Tribunale ha cioè spiegato in modo adeguato come dal contenuto delle conversazioni intercettate emerga sul piano oggettivo il collegamento tra l'evasione di AN, la esecuzione di numerose ordinanze custodiali di esponenti del clan garganico e la esigenza dello stesso AN di continuare a gestire di persona gli affari criminali del gruppo che, colpito dalla cattura di DU e di altri soggetti, era in una situazione di difficoltà in quanto privo di elementi di guida. In tal senso, ha aggiunto il Tribunale, depone anche il contenuto delle intercettazioni tra AN e OL NT e quelle tra questi e SE UC, compartecipi della ricorrente, da cui emerge il rilievo del ruolo di AN per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento. 5 Le censure, da una parte, rivelano la loro strutturale geriericità perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè né sulla valenza del contenuto delle conversazioni interc:ettate e neppure sulla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, e, dall'altra, investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio, non tenendo conto della rilevanza attribuita all'evasione del AN per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento nella specifica contingenza dovuta all'arresto dei principali esponenti del gruppo. 4. È infondato anche il terzo motivo di ricorso. 4.1. Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato come sia definitivamente superato l'orientamento secondo cui l'art. 384, primo comma, cod. pen. configuri una causa di non punibilità in senso stretto;
sono state invece condivise le riflessioni di una parte della dottrina secondo cui la previsione in esame faccia riferimento ad una causa di esclusione della colpevolezza, ad una "scusante" soggettiva, che investe la colpevolezza. Si tratta di una categoria a cui sono ricondotte le ipotesi in cui l'agente pone in essere un fatto antigiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge, e rispetto alle quali tuttavia i l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla sua volontà, sicché non si può esigere un comportamento alternativo. Con particolare riferimento all'art. 384, primo comma, cod. pen., i legami di natura affettiva che legano l'agente con il prossimo congiunto (sia esso il genitore o il figlio o il fratelli o il coniuge o lo zio o il nipote...) fanno sì che l'ordinamento sceglie di non punire i reati considerati nella disposizione citata quando siano stati realizzati per salvare la libertà o l'onore di un prossimo congiunto. A queste conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di legittimità più recente, che in alcune decisioni ha stabilito che l'art. 384, primo comma, cod. pen., esclude la colpevolezza, non l'antigiuridicità della condotta, trattandosi di una esimente «connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate dal comma 1 dello stesso art. 384» (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv.27318:L) Deve tuttavia trattarsi di situazioni in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, la condotta antidoverosa si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148; inoltre, v., Sez. 6, n. 11476 del 19/09/2018, Cavassa, cit., in motivazione) 6 L'esimente in questione costituisce dunque manifestazione di un principio immanente al sistema penale, quello cioè della "inesigibilità" di una condotta conforme a diritto in presenza di circostanze particolari, tali da esercitare una forte pressione sulla motivazione dell'agente, condizionando la sua libertà di autodeterminazione. Nel nostro ordinamento è ben presente il principio generale volto ad escludere che possa esservi una condotta colpevole in presenza di un precetto penale che non risulti esigibile. La causa di esclusione della colpevolezza di cui al citato art. 384 è espressione del principio generale contenuto nell'art. 27 Cost. (Corte cost. n. 364 del 1988), tale da giustificare. un'applicazione analogica nei "casi simili" (In tal senso, testualmente, Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574). 4.2. Il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione dei principi indicati spiegando come, diversamente dagli assunti difensivi, la condotta compiuta dalla ricorrente non fosse affatto necessitata, perché, invece, caratterizzata da una generale, preventiva, continua e spontanea messa a disposizione del coniuge latitante, la cui condizione era nota e favorita anche dagli altri partecipi al gruppo criminale;
né è obiettivamente chiaro, volendo ragionare con la ricorrente, perché stata sarebbe necessitata e riconducibile ai soli rapporti affettivo-famigliari la scelta della indagata di proporsi per bonificare la autovettura da possibili microspie. Sul punto il motivo è strutturalmente generico e ipotizza una incondizionata applicazione della invocata causa di esclusione della colpevolezza. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Salvatore Vescera e Dario Vannetiello, difensori dell'indagata, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di AN NN RA, ritenuta gravemente indiziata del reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. AN, in concorso con OL NT e SE UC, avrebbe garantito a AN AN- evaso dalla misura degli arresti domiciliari e dichiarato latitante - appoggi logistici e coperture nonché veicoli per gli 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37154 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/05/2023 spostamenti, ospitalità, luoghi di latitanza, schede telefoniche, denaro e beni di ogni genere, così aiutandolo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria;
la condotta sarebbe stata compiuta al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa- riconducibile a DU CO quale articolazione operativa sul territorio di Vieste del clan c.d. Lombardi- Ricucci- Latorre. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativi al reato contestato e il pericolo di recidiva ma aveva rigettato la domanda cautelare perché, in ragione del rapporto di coniugio dell'indagata con AN, sarebbe stata configurabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. L'ordinanza sarebbe viziata per avere erroneamente ritenuto le condotte compiute dalla ricorrente idonee a favorire la latitanza di AN e ad eludere le ricerche dAll'Autorità Giudiziaria. Si fa riferimento: 1) alla conversazione tra la AN ed un corriere, in cui la prima avrebbe fatto riferimento alle "canottiere" del marito, e da cui si è fatta discendere l'inferenza che la donna avrebbe favorito la latitanza;
2) alla custodia e all'approntamento, su diretta indicazione del coniuge latitante, di un telefono punto - punto da ricaricare per comunicare, da cui si è fatta discendere l'inferenza che la donna sarebbe rimasta sempre in contatto con il marito;
3) alla conversazione tra la donna e il di lei suocero, in cui la prima richiedeva all'uomo di raggiungerla al mercatino, da cui si è fatta discendere l'inferenza di aver intrattenuto rapporti con il suocero;
4) agli accorgimenti predisposti al fine di evitare l'individuazione del latitante;
5) alla conversazione con la proprietaria dell'immobile in cui era ristretto agli arresti domiciliari il marito, finalizzatitalla liberazione dell'immobile; 6) ai contatti tra la donna e gli avvocati del marito;
7) l I n alla pubblicazione su social network di due video contenenti denigrazioni alle forze dell'ordine in relazione alle ricerche del marito. Secondo la ricorrente le condotte indicate non sarebbero state di aiuto concreto ed idoneo a favorire la latitanza di AN: non ci sarebbe stata, cioè, un' attività di "copertura" del latitante, quanto, piuttosto, fichka.ht(Npitittas rapporti personali leciti- affettivo famigliari - finalizzati al mantenimento dei contatti con il marito e tra questi e i figli. Non diversamente, si argomenta, l'ordinanza sarebbe viziata anche quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo avuto la ricorrente la consapevolezza e la volontà di fuorviare le indaghi. (A) 2 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante. L'ordinanza sarebbe viziata quanto alla prova della esistenza dell'associazione mafiosa e a quella della condotta agevolatrice. Quanto al primo profilo, mancherebbe nella specie una pronuncia definitiva, accertativa dell'associazione mafiosa agevolata. Quanto al secondo profilo, si sostiene che il favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non consentirebbe di per sé di . ritenere sussistente l'aggravante e, in particolare, l'agevolazione dell'associazione, dovendosi distinguere tra l'aiuto fornito alla persona rispetto a quello prestato al sodalizio;
un accertamento da compiere in concreto anche in ragione del ruolo direttivo eventualmente svolto dal latitante e della natura della prestazione offerta dall'agente. Nel caso di specie, l'interesse alla caducazione dell'aggravante sussisterebbe, atteso che la eliminazione di essa non consentirebbe di ritenere utilizzabili ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. le intercettazioni captate in altro procedimento. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. Sarebbe errata l'affermazione del Tribunale secondo cui le condotte compiute dalla ricorrente non sarebbero state necessitate;
si assume invece che la condotta non sarebbe stata sostituibile proprio perché interna e limitata ai rapporti di mera solidarietà famigliare. 3. Sono stati presentati motivi aggiunti. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per avere ritenuto il Tribunale che la condotta compiuta dalla ricorrente sarebbe stata funzionale ad agevolare il coniuge e che questi avrebbe rivestito un ruolo apicale all'interno del sodalizio mafioso. Si tratterebbe di una affermazione viziata, avendo i collaboratori di giustizia attribuito al AN al più la veste di partecipe all'associazione. 3.2. Con il secondo e il terzo motivo di deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante;
in tal senso si riprendono e si approfondiscono ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità. 3 2. Quanto al primo motivo, l'ordinanza impugnata ha dato ampiamente ragione, con motivazione immune da censure, dell'esistenza di un grave quadro indiziario a carico della ricorrente, che avrebbe consapevolmente agevolato la latitanza di AN AN a seguito della sua evasione dagli arresti domiciliari. Sono state richiamate e puntualmente descritte le plurime intercettazioni telefoniche denotanti l'attività illecita svolta dalla AN, che, diversamente dagli assunti difensivi, in concorso con OL e SE, lungi dal limitarsi ad intrattenere rapporti affettivo famigliari con il latitante, ha di fatto supportato con consapevolezza la latitanza di questi, ostacolando le indagini, attivandosi nella gestione di un apparecchio cellulare punto a punto per le comunicazioni, ricevendo indicazioni dal coniuge sulle tecniche da usare per il depistaggio delle forze dell'ordine, proponendosi per la bonifica dell'auto da eventuali microspie. La giurisprudenza di legittimità ha in molteplici occasioni evidenziato come la condotta del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125; Sez. 6, n. 9415 del 10/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276; Sez. 6, n.709 del 24/10/2003, dep. 2004, Brugellis, Rv. 228257; Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv.262799). Ai fini della configurazione del reato e della idoneità della condotta è necessario verificare la consistenza dell'aiuto fornito, il senso della condotta rispetto alla sua capacità di sviare l'attività investigativa ovvero di turbare quella di ricerca e acquisizione della prova. Il reato può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. :3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251649). Alla luce di tali principi, il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza non essendo stato spiegato perché le molteplici condotte commesse dalla ricorrente, di cui si è detto, non sarebbero oggettivamente idonee a favorire e a "coprire" la latitanza di AN AN e a intralciare il corso dellkindagini. Obiettivamente non è chiaro, in particolare, perché la predisposizione di un cellulare "coperto" e la disponibilità a bonificare l'autovettura dovrebbero considerarsi condotte aventi solo carattere affettivo — famigliare e non anche strumentali a favorire la latitanza e a eludere le investigazioni. 4 3. Non diversamente è infondato il secondo motivo di ricorso, articolato in due argomentazioni. La prima, come detto, attiene all'assunto secondo cui sarebbe insussistente la prova dell'associazione che la condotta avrebbe avuto la finalità di favorire e del di lei carattere mafioso % la seconda è invece relativa alla prova del carattere agevolatorio della condotta della ricorrente rispetto all'associazione. Pur prescindendo dal tema dell'interesse a ricorrere, il Tribunale ha in realtà indicato e spiegato le emergenze investigative poste a fondamento della . ritenuta • circostanza aggravante, costituite innanzitutto dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, attestanti come la ricorrente, dopo l'evasione di AN in data 11 dicembre 2021, avesse intrattenuto, insieme ad altri soggetti, rapporti finalizzati anche a consentire al coniuge di gestire gli affari riconducibili alla cosca DU di appartenenza, che si trovava in difficoltà a causa del concomitante arresto dei suoi principali esponenti in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 7 dicembre 2021, cioè pochi giorni prima della evasione, nell'indagine denominata "Omnia Nostra". Secondo il Tribunale, le intercettazioni consentono di supportare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, anche in considerazione delle ulteriori acquisizioni probatorie rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che danno concretezza alla ipotesi investigativa che ricollega l'evasione del AN con l'esecuzione della già menzionata ordinanza che aveva colpito gli elementi di spicco del clan DU/DE Malva, operativo sul territorio di Vieste e di cui le dichiarazioni dei collaboratori hanno riferito. In particolare, il collaboratore di giustizia DA DE Malva ha indicato AN tra i sei esponenti di maggiore carisma criminale del clan DU, facente parte del gruppo di fuoco, e l'importanza di AN in seno al sodalizio trova riscontro nell'interessamento del boss CO DU, immediatamente avvisato della sua evasione da parte della sorella AN DU, legata alla famiglia del «AN, tanto da 3vere fatto da madrina in occasione del battesimo del 21 dicembre 2021. Il Tribunale ha cioè spiegato in modo adeguato come dal contenuto delle conversazioni intercettate emerga sul piano oggettivo il collegamento tra l'evasione di AN, la esecuzione di numerose ordinanze custodiali di esponenti del clan garganico e la esigenza dello stesso AN di continuare a gestire di persona gli affari criminali del gruppo che, colpito dalla cattura di DU e di altri soggetti, era in una situazione di difficoltà in quanto privo di elementi di guida. In tal senso, ha aggiunto il Tribunale, depone anche il contenuto delle intercettazioni tra AN e OL NT e quelle tra questi e SE UC, compartecipi della ricorrente, da cui emerge il rilievo del ruolo di AN per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento. 5 Le censure, da una parte, rivelano la loro strutturale geriericità perché non si confrontano con la motivazione della ordinanza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè né sulla valenza del contenuto delle conversazioni interc:ettate e neppure sulla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, e, dall'altra, investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio, non tenendo conto della rilevanza attribuita all'evasione del AN per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento nella specifica contingenza dovuta all'arresto dei principali esponenti del gruppo. 4. È infondato anche il terzo motivo di ricorso. 4.1. Le Sezioni unite della Corte hanno spiegato come sia definitivamente superato l'orientamento secondo cui l'art. 384, primo comma, cod. pen. configuri una causa di non punibilità in senso stretto;
sono state invece condivise le riflessioni di una parte della dottrina secondo cui la previsione in esame faccia riferimento ad una causa di esclusione della colpevolezza, ad una "scusante" soggettiva, che investe la colpevolezza. Si tratta di una categoria a cui sono ricondotte le ipotesi in cui l'agente pone in essere un fatto antigiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge, e rispetto alle quali tuttavia i l'ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla sua volontà, sicché non si può esigere un comportamento alternativo. Con particolare riferimento all'art. 384, primo comma, cod. pen., i legami di natura affettiva che legano l'agente con il prossimo congiunto (sia esso il genitore o il figlio o il fratelli o il coniuge o lo zio o il nipote...) fanno sì che l'ordinamento sceglie di non punire i reati considerati nella disposizione citata quando siano stati realizzati per salvare la libertà o l'onore di un prossimo congiunto. A queste conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di legittimità più recente, che in alcune decisioni ha stabilito che l'art. 384, primo comma, cod. pen., esclude la colpevolezza, non l'antigiuridicità della condotta, trattandosi di una esimente «connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate dal comma 1 dello stesso art. 384» (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv.27318:L) Deve tuttavia trattarsi di situazioni in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, la condotta antidoverosa si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148; inoltre, v., Sez. 6, n. 11476 del 19/09/2018, Cavassa, cit., in motivazione) 6 L'esimente in questione costituisce dunque manifestazione di un principio immanente al sistema penale, quello cioè della "inesigibilità" di una condotta conforme a diritto in presenza di circostanze particolari, tali da esercitare una forte pressione sulla motivazione dell'agente, condizionando la sua libertà di autodeterminazione. Nel nostro ordinamento è ben presente il principio generale volto ad escludere che possa esservi una condotta colpevole in presenza di un precetto penale che non risulti esigibile. La causa di esclusione della colpevolezza di cui al citato art. 384 è espressione del principio generale contenuto nell'art. 27 Cost. (Corte cost. n. 364 del 1988), tale da giustificare. un'applicazione analogica nei "casi simili" (In tal senso, testualmente, Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574). 4.2. Il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione dei principi indicati spiegando come, diversamente dagli assunti difensivi, la condotta compiuta dalla ricorrente non fosse affatto necessitata, perché, invece, caratterizzata da una generale, preventiva, continua e spontanea messa a disposizione del coniuge latitante, la cui condizione era nota e favorita anche dagli altri partecipi al gruppo criminale;
né è obiettivamente chiaro, volendo ragionare con la ricorrente, perché stata sarebbe necessitata e riconducibile ai soli rapporti affettivo-famigliari la scelta della indagata di proporsi per bonificare la autovettura da possibili microspie. Sul punto il motivo è strutturalmente generico e ipotizza una incondizionata applicazione della invocata causa di esclusione della colpevolezza. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.