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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO OR, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7759/2017 depositato il 09/11/2017
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1670/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 09/03/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620000078175510 I.C.I. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050007979421000 I.C.I. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070001251641000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100000674174000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1670/05/17 depositata il 9/3/17, la Commissione tributaria provinciale di Palermo, Sezione
5, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento per l'ICI dovuta dal 1997 al 2007, ritenendo maturata la prescrizione, in carenza di atti interruttivi notificati entro il quinquennio dalla notifica delle singole cartelle.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'agente della riscossione ha proposto appello deducendo l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza della prescrizione erroneamente dichiarata dal primo Giudice.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato i motivi di ricorso, eccependo la irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione quinquennale, già dichiarata dal primo Giudice.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, il Collegio rileva la fondatezza dei motivi di gravame, poiché nella specie -contrariamente a quanto rilevato dal primo Giudice-, alla regolare notifica delle cartelle di pagamento ha fatto seguito la regolare notifica di atti interruttivi e dell'iscrizione ipotecaria.
Tali profili rilevano anche per la valutazione d'ammissibilità del ricorso.
Peraltro, anche se non rilevante nella controversia in esame, sub specie iuris, è utile richiamare l'indirizzo giurisprudenziale sulla durata decennale della prescrizione, nell'ipotesi di omessa impugnazione della cartella di pagamento, la quale diviene -pertanto- un titolo esecutivo autonomo rispetto alla originaria pretesa fiscale.
Quindi, l'appello è accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della parte contribuente, nella complessiva somma di euro 1.000
(mille), di cui euro 300 (trecento) per il primo grado, ed euro 700 (settecento) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA), Sezione 12, accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.000 (mille), di cui euro
300 (trecento) per il primo grado, ed euro 700 (settecento) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO OR, EL
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7759/2017 depositato il 09/11/2017
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1670/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 09/03/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620000078175510 I.C.I. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090021659140000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050007979421000 I.C.I. 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620070001251641000 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100000674174000 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1670/05/17 depositata il 9/3/17, la Commissione tributaria provinciale di Palermo, Sezione
5, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento per l'ICI dovuta dal 1997 al 2007, ritenendo maturata la prescrizione, in carenza di atti interruttivi notificati entro il quinquennio dalla notifica delle singole cartelle.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'agente della riscossione ha proposto appello deducendo l'inammissibilità del ricorso e l'insussistenza della prescrizione erroneamente dichiarata dal primo Giudice.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato i motivi di ricorso, eccependo la irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione quinquennale, già dichiarata dal primo Giudice.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio e le allegazioni documentali, il Collegio rileva la fondatezza dei motivi di gravame, poiché nella specie -contrariamente a quanto rilevato dal primo Giudice-, alla regolare notifica delle cartelle di pagamento ha fatto seguito la regolare notifica di atti interruttivi e dell'iscrizione ipotecaria.
Tali profili rilevano anche per la valutazione d'ammissibilità del ricorso.
Peraltro, anche se non rilevante nella controversia in esame, sub specie iuris, è utile richiamare l'indirizzo giurisprudenziale sulla durata decennale della prescrizione, nell'ipotesi di omessa impugnazione della cartella di pagamento, la quale diviene -pertanto- un titolo esecutivo autonomo rispetto alla originaria pretesa fiscale.
Quindi, l'appello è accolto con la riforma integrale della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della parte contribuente, nella complessiva somma di euro 1.000
(mille), di cui euro 300 (trecento) per il primo grado, ed euro 700 (settecento) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA), Sezione 12, accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.000 (mille), di cui euro
300 (trecento) per il primo grado, ed euro 700 (settecento) per il grado d'appello, oltre accessori di legge se dovuti.