TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 581/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 581/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
3.04.2025, da
, nato a [...] il [...], C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Spello, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Bendetti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spello, Via Centrale Umbra n. 50/B, presso il difensore,
e
, nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliato in Foligno, Via Mazzini n.
57, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio: , nato il [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“DISPORRE l'affidamento condiviso del minore a favore ed a carico di entrambi i Persona_2 genitori, e , che per l'effetto conservano nei confronti dello stesso i Controparte_1 Parte_1 medesimi diritti e doveri;
DISPORRE - in considerazione della tenera età del minore- il collocamento di Persona_2 presso la madre;
Controparte_1
DICHIARARE il diritto ed il dovere di di prendere il figlio minore almeno due sere Parte_1 alla settimana secondo orari da concordare secondo le esigenze del bambino ed un sabato e domenica
a settimane alterne (una settimana il sabato ed una settimana la domenica, in modo alternato) secondo orari da concordare tra le parti.
Nei giorni in cui il bambino trascorrerà del tempo con il padre, provvederà a portare Controparte_1 il bambino presso la casa dei nonni paterni e provvederà a riportare il minore a casa Parte_1 dalla madre, secondo gli orari concordati.
I ricorrenti concordano fin da ora che a partire dall'età di tre anni, il minore potrà trascorrere la notte presso il padre, che per l'effetto potrà trascorrere due fine settimana al mese con il figlio, in modo alternato.
I ricorrenti di comune accordo restano sempre liberi di stabilire giorni, orari e modalità di visita diversi.
DICHIARARE l'obbligo di di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
, quale genitore collocatario del figlio minore , la somma di E 250,00 Controparte_1 Persona_2
a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Spoleto. Somme rivalutabili secondo gli indici
ISTAT.
DICHIARARE l'obbligo di di corrispondere a la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di E 2500,00 (duemilasettecentocinquanta) a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio minore
per il periodo compreso tra Aprile 2024 e Febbraio 2025. Persona_2
I ricorrenti concordano inoltre di apporre il cognome paterno al figlio minore e per l'effetto si obbligano ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.
si obbliga a favorire i rapporti tra il figlio minore ed i nonni paterni. Controparte_1
Spese interamente compensate”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 5.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
pagina 3 di 4 Spoleto 15.12.2025
Il Presidente est.
AU IN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 581/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
3.04.2025, da
, nato a [...] il [...], C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Spello, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Bendetti ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spello, Via Centrale Umbra n. 50/B, presso il difensore,
e
, nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliato in Foligno, Via Mazzini n.
57, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio: , nato il [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 4 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“DISPORRE l'affidamento condiviso del minore a favore ed a carico di entrambi i Persona_2 genitori, e , che per l'effetto conservano nei confronti dello stesso i Controparte_1 Parte_1 medesimi diritti e doveri;
DISPORRE - in considerazione della tenera età del minore- il collocamento di Persona_2 presso la madre;
Controparte_1
DICHIARARE il diritto ed il dovere di di prendere il figlio minore almeno due sere Parte_1 alla settimana secondo orari da concordare secondo le esigenze del bambino ed un sabato e domenica
a settimane alterne (una settimana il sabato ed una settimana la domenica, in modo alternato) secondo orari da concordare tra le parti.
Nei giorni in cui il bambino trascorrerà del tempo con il padre, provvederà a portare Controparte_1 il bambino presso la casa dei nonni paterni e provvederà a riportare il minore a casa Parte_1 dalla madre, secondo gli orari concordati.
I ricorrenti concordano fin da ora che a partire dall'età di tre anni, il minore potrà trascorrere la notte presso il padre, che per l'effetto potrà trascorrere due fine settimana al mese con il figlio, in modo alternato.
I ricorrenti di comune accordo restano sempre liberi di stabilire giorni, orari e modalità di visita diversi.
DICHIARARE l'obbligo di di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
, quale genitore collocatario del figlio minore , la somma di E 250,00 Controparte_1 Persona_2
a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Spoleto. Somme rivalutabili secondo gli indici
ISTAT.
DICHIARARE l'obbligo di di corrispondere a la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di E 2500,00 (duemilasettecentocinquanta) a titolo di arretrati per il mantenimento del figlio minore
per il periodo compreso tra Aprile 2024 e Febbraio 2025. Persona_2
I ricorrenti concordano inoltre di apporre il cognome paterno al figlio minore e per l'effetto si obbligano ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.
si obbliga a favorire i rapporti tra il figlio minore ed i nonni paterni. Controparte_1
Spese interamente compensate”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 5.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
pagina 3 di 4 Spoleto 15.12.2025
Il Presidente est.
AU IN
pagina 4 di 4