Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2395
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2012, pur regolarmente effettuata nelle mani della moglie del de cuius, non fosse sufficiente a far decorrere i termini di prescrizione a causa della sospensione dei termini di versamento dovuta all'emergenza pandemica. La cartella è stata notificata oltre i termini di prescrizione prorogati.

  • Accolto
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini di versamento dovuta all'emergenza pandemica, il termine prescrizionale quinquennale, originariamente scaduto il 27/12/2022, è stato prorogato. Tuttavia, considerando la notifica della cartella avvenuta il 17/06/2025, la Corte ha ritenuto che anche con la proroga il termine prescrizionale fosse decorso, annullando la cartella.

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento per l'anno 2013 sia stato ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c. il 28/12/18. La notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. alla moglie del de cuius in data 27/12/19 è stata ritenuta irrituale per mancato rispetto delle procedure previste per l'irreperibilità assoluta.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi

    La Corte ha ritenuto che, computando il periodo di sospensione dei termini di versamento dovuto all'emergenza pandemica (542 giorni), il termine prescrizionale si sposta dal 09/01/2024 al 05/07/2025. Pertanto, la notifica della cartella avvenuta il 17/06/2025 è risultata tempestiva.

  • Accolto
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

    La Corte ha accolto la doglianza, richiamando il principio secondo cui le sanzioni per violazioni tributarie si estinguono con la morte dell'autore e non sono richiedibili agli eredi.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2014, effettuata ex art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, fosse illegittima in quanto il messo notificatore non aveva attestato le ricerche compiute per verificare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno dello stesso comune o in altro comune.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2014, effettuata ex art. 60, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, fosse illegittima in quanto il messo notificatore non aveva attestato le ricerche compiute per verificare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno dello stesso comune o in altro comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/02/2026, n. 2395
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2395
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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