Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 65
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza della pretesa tributaria

    La Corte rileva che la sospensione dei termini di accertamento e riscossione per emergenza Covid-19 si applica anche agli enti locali. L'avviso di accertamento relativo all'IMU 2015 è stato notificato il 6 aprile 2021, nei termini di legge, tenendo conto delle proroghe previste dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dall'art. 157 del D.L. 34/2020, poiché l'atto era stato emesso e predisposto entro il 31 dicembre 2020.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per difetto di motivazione

    La Corte rigetta tale eccezione, affermando che nell'avviso di accertamento erano indicati la normativa di riferimento, gli immobili sottoposti a tassazione, gli importi distinti per ciascuno di essi e tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di esercitare le proprie difese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 65
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 65
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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