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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026 Documento firmato digitalmente
Sentenza n. 65/2026
Il Relatore Depositata il 21/01/2026 Depositata il 21/01/2026
AN MA ON Il Segretario
IO PA
Il Presidente
TI AN NI NE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE TI AN NI, Presidente ON AN MA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3109/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Amantea
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2192 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2124/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2112/2024, depositata il 19/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1 , proposto avverso avviso di accertamento IMU n. 2192, anno 2015, notificato il 06/04/2021, per l'importo di euro 1.693,00, di competenza del Comune di Amantea.
Proponeva gravame il predetto contribuente che, sostanzialmente riportandosi ai motivi di impugnazione addotti in primo grado, riguardanti la asserita prescrizione e decadenza della pretesa tributaria e la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, eccepiva, in particolare, la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse annullare l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre a favore del difensore.
Si costituiva il Comune di Amantea che, contestando quanto lamentato dall'appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese del giudizio, da distrarre al difensore costituito.
All'udienza del 17/12/2025, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che, contrariamente a quanto rappresentato e richiesto dal contribuente appellante, la sentenza impugnata appare corretta sotto tutti i profili.
Orbene, si premette che l'appellante, in ordine alla proroga dei termini di decadenza e prescrizione di
85 giorni previsti dall'art. 67 del D.L. n.18/2020 , “ ha sostenuto che dopo il 31 dicembre del quinto
2 anno successivo a quello accertato, il credito deve ritenersi comunque prescritto” e che tale proroga non riguarderebbe i tributi locali, richiamando a tale riguardo sentenze della CTP di Napoli, di Caserta
e di Cosenza.
Pertanto, secondo il contribuente, si sarebbe realizzata, nel caso trattato, la prescrizione della pretesa creditoria del Comune suddetto, per essere stato notificato il provvedimento impugnato, fuori termine in data 6/04/2021; provvedimento questo che, invece, doveva essere notificato, secondo l'appellante, entro il 25/03/2021.
A tanto aggiungeva che, comunque, dopo il 31 dicembre successivo all'annualità di riferimento dell'imposta in questione, per non essere possibile applicare detta proroga ai tributi locali – si sarebbe realizzata, nel caso trattato, la prescrizione del credito di imposta in parola.
Su quest'ultimo punto, è opportuno precisare, prima di tutto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la sospensione dei termini di accertamento e riscossione, di cui alla normativa emergenziale Covid-19, si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori, enti locali compresi, posto che la disposizione non opera alcuna distinzione (Cass. 29 luglio 2025 n. 21765).
Inoltre, premesso che l'IMU in questione era riferita all'anno 2015 e che l'avviso di accertamento era stato notificato in data 6/04/2021, appare corretto e condivisibile quanto accertato e deciso dal giudice di prime cure.
Infatti, la Corte rileva che l'avviso di accertamento in questione era riferito alla annualità 2015 ed era stato tempestivamente notificato il 6 aprile 2021, quindi nei termini, essendo vigente, per la notifica degli avvisi di accertamento, la proroga di 85 giorni di cui all'art. 67, D.L. 18/2020, ulteriormente prorogata dall'art.157 del D.L. n.34/2020, spostando così i termini in avanti per stessa durata, a condizione che gli atti impositivi risultassero emessi e predisposti entro il 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, atteso che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso e predisposto il
31/12/2020, per come risultante dallo stesso atto, in linea con quanto sostenuto dal giudice di prime cure, si osserva che detto provvedimento era stato tempestivamente notificato nei termini il 6 aprile 2021, in forza delle suddette proroghe di cui alla normativa emergenziale Covid-19 e che, per l'effetto, appariva legittimo.
3 Tanto chiarito, sempre in ordine alle questioni ed eccezioni sollevate dal contribuente, contrariamente a quanto dallo stesso lamentato, è opportuno sottolineare, che con la ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Suprema Corte ha precisato che “il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12 comma 1, del D.lgs. n.157 del 2015, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3, della Legge
27 luglio 2000, n. 212.
Ed ancora, si evidenzia che la suddetta ordinanza della Cassazione è una pronuncia fondamentale nella materia tributaria, che mette in chiaro le suddette disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento e di riscossione dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, applicabili anche ai crediti non erariali, come nel caso che ci occupa , estendendo così i poteri di accertamento all'Erario e agli enti locali.
Infine, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non è dato riscontrare alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, tra l'altro, nell'avviso di accertamento in questione era stata indicata la normativa di riferimento, nonché gli immobili sottoposti a tassazione e gli analitici importi indicati distintamente per ognuno di essi, e quant'altro utile a permettere al contribuente di conoscere esattamente la pretesa fiscale nell'an e nel quantum, così da potere svolgere agevolmente le proprie difese.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida a favore del Comune appellato nella misura complessiva di euro
4 600,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre al difensore avv. Difensore_2 che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025.
5
Sentenza n. 65/2026
Il Relatore Depositata il 21/01/2026 Depositata il 21/01/2026
AN MA ON Il Segretario
IO PA
Il Presidente
TI AN NI NE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE TI AN NI, Presidente ON AN MA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3109/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Amantea
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2112/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2192 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2124/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2112/2024, depositata il 19/03/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigettava il ricorso del contribuente Ricorrente_1 , proposto avverso avviso di accertamento IMU n. 2192, anno 2015, notificato il 06/04/2021, per l'importo di euro 1.693,00, di competenza del Comune di Amantea.
Proponeva gravame il predetto contribuente che, sostanzialmente riportandosi ai motivi di impugnazione addotti in primo grado, riguardanti la asserita prescrizione e decadenza della pretesa tributaria e la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, eccepiva, in particolare, la erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse annullare l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre a favore del difensore.
Si costituiva il Comune di Amantea che, contestando quanto lamentato dall'appellante e sostenendo la correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese del giudizio, da distrarre al difensore costituito.
All'udienza del 17/12/2025, l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che, contrariamente a quanto rappresentato e richiesto dal contribuente appellante, la sentenza impugnata appare corretta sotto tutti i profili.
Orbene, si premette che l'appellante, in ordine alla proroga dei termini di decadenza e prescrizione di
85 giorni previsti dall'art. 67 del D.L. n.18/2020 , “ ha sostenuto che dopo il 31 dicembre del quinto
2 anno successivo a quello accertato, il credito deve ritenersi comunque prescritto” e che tale proroga non riguarderebbe i tributi locali, richiamando a tale riguardo sentenze della CTP di Napoli, di Caserta
e di Cosenza.
Pertanto, secondo il contribuente, si sarebbe realizzata, nel caso trattato, la prescrizione della pretesa creditoria del Comune suddetto, per essere stato notificato il provvedimento impugnato, fuori termine in data 6/04/2021; provvedimento questo che, invece, doveva essere notificato, secondo l'appellante, entro il 25/03/2021.
A tanto aggiungeva che, comunque, dopo il 31 dicembre successivo all'annualità di riferimento dell'imposta in questione, per non essere possibile applicare detta proroga ai tributi locali – si sarebbe realizzata, nel caso trattato, la prescrizione del credito di imposta in parola.
Su quest'ultimo punto, è opportuno precisare, prima di tutto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la sospensione dei termini di accertamento e riscossione, di cui alla normativa emergenziale Covid-19, si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori, enti locali compresi, posto che la disposizione non opera alcuna distinzione (Cass. 29 luglio 2025 n. 21765).
Inoltre, premesso che l'IMU in questione era riferita all'anno 2015 e che l'avviso di accertamento era stato notificato in data 6/04/2021, appare corretto e condivisibile quanto accertato e deciso dal giudice di prime cure.
Infatti, la Corte rileva che l'avviso di accertamento in questione era riferito alla annualità 2015 ed era stato tempestivamente notificato il 6 aprile 2021, quindi nei termini, essendo vigente, per la notifica degli avvisi di accertamento, la proroga di 85 giorni di cui all'art. 67, D.L. 18/2020, ulteriormente prorogata dall'art.157 del D.L. n.34/2020, spostando così i termini in avanti per stessa durata, a condizione che gli atti impositivi risultassero emessi e predisposti entro il 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, atteso che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso e predisposto il
31/12/2020, per come risultante dallo stesso atto, in linea con quanto sostenuto dal giudice di prime cure, si osserva che detto provvedimento era stato tempestivamente notificato nei termini il 6 aprile 2021, in forza delle suddette proroghe di cui alla normativa emergenziale Covid-19 e che, per l'effetto, appariva legittimo.
3 Tanto chiarito, sempre in ordine alle questioni ed eccezioni sollevate dal contribuente, contrariamente a quanto dallo stesso lamentato, è opportuno sottolineare, che con la ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Suprema Corte ha precisato che “il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12 comma 1, del D.lgs. n.157 del 2015, stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3, della Legge
27 luglio 2000, n. 212.
Ed ancora, si evidenzia che la suddetta ordinanza della Cassazione è una pronuncia fondamentale nella materia tributaria, che mette in chiaro le suddette disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento e di riscossione dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, applicabili anche ai crediti non erariali, come nel caso che ci occupa , estendendo così i poteri di accertamento all'Erario e agli enti locali.
Infine, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non è dato riscontrare alcun vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, tra l'altro, nell'avviso di accertamento in questione era stata indicata la normativa di riferimento, nonché gli immobili sottoposti a tassazione e gli analitici importi indicati distintamente per ognuno di essi, e quant'altro utile a permettere al contribuente di conoscere esattamente la pretesa fiscale nell'an e nel quantum, così da potere svolgere agevolmente le proprie difese.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e compensi del giudizio, che liquida a favore del Comune appellato nella misura complessiva di euro
4 600,00, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre al difensore avv. Difensore_2 che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Catanzaro, addì 17 dicembre 2025.
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