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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
EO CARMELO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Varese - Piazza Della Liberta' 1 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 IPT 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 IPT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: “In via principale e nel merito dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità degli atti di accertamento impugnati accertando l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e comunque l'illegittimità nel merito, per tutte le ragioni esposte in ricorso, con ogni consequenziale statuizione di legge, ed in subordine ridurre le somme a quanto eventualmente accertato come dovuto;
con condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della controversia, oltre accessori di legge.”
Resistente:“Voglia codesta ill.ma Corte di Giustizia Tributaria così giudicare: respingere il ricorso perché infondato;
con vittoria di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 dicembre 2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Varese impugnando due avvisi di accertamento emessi per “Imposta
Provinciale di Trascrizione” relativa a due veicoli (uno targato “Targa_2” e l'altro “Targa_1”) importati dall'estero ed immatricolati in Italia per i quali l'Ufficio riteneva che la detta imposta fosse stata versata solo parzialmente.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione, quinquennale, maturata con riguardo alla data di notificazione degli avvisi (19 dicembre 2023) e deduceva l'erroneità del calcolo delle somme richieste.
L'Amministrazione Provinciale di Varese, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di immatricolazione in Italia dei due veicoli usati provenienti dall'estero indicati in narrativa (effettuata il 4 ottobre 2018 per il veicolo targato Targa_2 ed il 26 gennaio 2018 per il veicolo targato Targa_1) Ricorrente_1 versava la somma di 196,00 Euro per ciascuna delle autovetture;
con i due atti qui impugnati l'Amministrazione Provinciale di Varese accertava un'imposta dovuta di 438,00 Euro per il veicolo targato
Targa_2 ed un'imposta di 638,00 Euro per il veicolo targato Targa_1
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della pretesa impositiva rilevando che, a fronte delle due immatricolazioni effettuate (con i relativi versamenti ritenuti dall'Ufficio insufficienti) il 4 ottobre 2018 ed il 26 gennaio 2018, gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 19 dicembre 2023.
Prescindendo da ogni questione in ordine all'individuazione della data in cui le dette notifiche devono considerarsi perfezionate (data di consegna dell'atto all'ufficio postale come precisato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza numero 40543 del 17 dicembre 2021) l'eccezione è infondata.
L'articolo 1 comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 numero 296 dispone che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio…” emessi dagli enti locali “…devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”.
La norma qualifica espressamente il termine come di decadenza e non di prescrizione e lo pone, per quanto di rilevanza in questa sede, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento
è stato effettuato cioè al 31 dicembre 2023 posto che i versamenti qui in esame (in ipotesi insufficienti) sono stati eseguiti, come già indicato, il 26 gennaio ed il 4 ottobre del 2018.
Gli avvisi di accertamento sono, pertanto tempestivi e l'eccezione in esame va rigettata. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, la nullità dei due avvisi di accertamento impugnati rilevando che in entrambi l'accertamento veniva emesso “…a carico di Nominativo_1…” soggetto, ovviamente, diverso da esso ricorrente.
L'errore, effettivamente presente nella seconda pagina degli avvisi impugnati non inficia la validità e la legittimità degli stessi, sia perché gli atti sono “intestati” e “indirizzati” a Ricorrente_1, sia perché fanno espresso ed univoco riferimento ad autovetture di proprietà di quest'ultimo. La Corte di Cassazione affrontando un caso analogo ha statuito, con pronuncia pienamente condivisibile, che “...in tema di accertamento delle imposte, l'eventuale discordanza tra i dati identificativi del destinatario come indicati nell'atto e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato può comportare la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando tale discordanza sia tale da determinare, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria;
ne discende che nel caso in cui l'incertezza sull'individuazione del destinatario non sia assoluta, potendo la discordanza che vi dà causa essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità…” (ordinanza numero 27307 del 24 ottobre 2019 che richiama, come precedente in termini, la sentenza numero 14876 del 27 giugno 2007).
Passando alle questioni di merito (legittimità della rettifica e applicazione della sanzione) si rileva quanto segue.
Il ricorrente ha sostenuto, in ricorso, la tesi della congruità dei versamenti effettuati facendo riferimento alla prima parte del paragrafo 9 della tariffa in copia agli atti. In realtà per le due autovetture di cui si discute, che hanno una potenza superiore ai 53 KW (96 Kw il veicolo con targa “Targa_2 e 140KW quello targato Targa_1) si applica la tariffa di cui alla seconda parte dal paragrafo 9 che prevede, con riguardo all'anno 2018, un'imposta pari a 4,56 Euro per ogni KW (in tal senso la deliberazione del Presidente della Provincia di Varese numero 75 protocollo 33636/5.5 del 14 giugno 2018 che ha determinato, per l'anno 2018, la medesima tariffa in vigore nel 2017).
Anche le doglianze espresse dal Ricorrente con riguardo alle sanzioni applicate sono infondate. L'articolo
13 del D.L.vo 471/1997, infatti, nella formulazione vigente dall'1 gennaio 2016 al 28 giugno 2024, prevedeva, al suo comma 1, per l'ipotesi di mancato o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, una “…sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato…”.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del Ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 400,00 Euro oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 400,00 Euro oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
EO CARMELO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Varese - Piazza Della Liberta' 1 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 IPT 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 IPT 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 323/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: “In via principale e nel merito dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità degli atti di accertamento impugnati accertando l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e comunque l'illegittimità nel merito, per tutte le ragioni esposte in ricorso, con ogni consequenziale statuizione di legge, ed in subordine ridurre le somme a quanto eventualmente accertato come dovuto;
con condanna dell'ente resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della controversia, oltre accessori di legge.”
Resistente:“Voglia codesta ill.ma Corte di Giustizia Tributaria così giudicare: respingere il ricorso perché infondato;
con vittoria di spese e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 dicembre 2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Varese impugnando due avvisi di accertamento emessi per “Imposta
Provinciale di Trascrizione” relativa a due veicoli (uno targato “Targa_2” e l'altro “Targa_1”) importati dall'estero ed immatricolati in Italia per i quali l'Ufficio riteneva che la detta imposta fosse stata versata solo parzialmente.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione, quinquennale, maturata con riguardo alla data di notificazione degli avvisi (19 dicembre 2023) e deduceva l'erroneità del calcolo delle somme richieste.
L'Amministrazione Provinciale di Varese, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.
Ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di immatricolazione in Italia dei due veicoli usati provenienti dall'estero indicati in narrativa (effettuata il 4 ottobre 2018 per il veicolo targato Targa_2 ed il 26 gennaio 2018 per il veicolo targato Targa_1) Ricorrente_1 versava la somma di 196,00 Euro per ciascuna delle autovetture;
con i due atti qui impugnati l'Amministrazione Provinciale di Varese accertava un'imposta dovuta di 438,00 Euro per il veicolo targato
Targa_2 ed un'imposta di 638,00 Euro per il veicolo targato Targa_1
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della pretesa impositiva rilevando che, a fronte delle due immatricolazioni effettuate (con i relativi versamenti ritenuti dall'Ufficio insufficienti) il 4 ottobre 2018 ed il 26 gennaio 2018, gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 19 dicembre 2023.
Prescindendo da ogni questione in ordine all'individuazione della data in cui le dette notifiche devono considerarsi perfezionate (data di consegna dell'atto all'ufficio postale come precisato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza numero 40543 del 17 dicembre 2021) l'eccezione è infondata.
L'articolo 1 comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 numero 296 dispone che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio…” emessi dagli enti locali “…devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…”.
La norma qualifica espressamente il termine come di decadenza e non di prescrizione e lo pone, per quanto di rilevanza in questa sede, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento
è stato effettuato cioè al 31 dicembre 2023 posto che i versamenti qui in esame (in ipotesi insufficienti) sono stati eseguiti, come già indicato, il 26 gennaio ed il 4 ottobre del 2018.
Gli avvisi di accertamento sono, pertanto tempestivi e l'eccezione in esame va rigettata. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, la nullità dei due avvisi di accertamento impugnati rilevando che in entrambi l'accertamento veniva emesso “…a carico di Nominativo_1…” soggetto, ovviamente, diverso da esso ricorrente.
L'errore, effettivamente presente nella seconda pagina degli avvisi impugnati non inficia la validità e la legittimità degli stessi, sia perché gli atti sono “intestati” e “indirizzati” a Ricorrente_1, sia perché fanno espresso ed univoco riferimento ad autovetture di proprietà di quest'ultimo. La Corte di Cassazione affrontando un caso analogo ha statuito, con pronuncia pienamente condivisibile, che “...in tema di accertamento delle imposte, l'eventuale discordanza tra i dati identificativi del destinatario come indicati nell'atto e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato può comportare la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando tale discordanza sia tale da determinare, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria;
ne discende che nel caso in cui l'incertezza sull'individuazione del destinatario non sia assoluta, potendo la discordanza che vi dà causa essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità…” (ordinanza numero 27307 del 24 ottobre 2019 che richiama, come precedente in termini, la sentenza numero 14876 del 27 giugno 2007).
Passando alle questioni di merito (legittimità della rettifica e applicazione della sanzione) si rileva quanto segue.
Il ricorrente ha sostenuto, in ricorso, la tesi della congruità dei versamenti effettuati facendo riferimento alla prima parte del paragrafo 9 della tariffa in copia agli atti. In realtà per le due autovetture di cui si discute, che hanno una potenza superiore ai 53 KW (96 Kw il veicolo con targa “Targa_2 e 140KW quello targato Targa_1) si applica la tariffa di cui alla seconda parte dal paragrafo 9 che prevede, con riguardo all'anno 2018, un'imposta pari a 4,56 Euro per ogni KW (in tal senso la deliberazione del Presidente della Provincia di Varese numero 75 protocollo 33636/5.5 del 14 giugno 2018 che ha determinato, per l'anno 2018, la medesima tariffa in vigore nel 2017).
Anche le doglianze espresse dal Ricorrente con riguardo alle sanzioni applicate sono infondate. L'articolo
13 del D.L.vo 471/1997, infatti, nella formulazione vigente dall'1 gennaio 2016 al 28 giugno 2024, prevedeva, al suo comma 1, per l'ipotesi di mancato o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, una “…sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato…”.
Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna del Ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 400,00 Euro oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 400,00 Euro oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Leotta