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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RI ALDO, Presidente
NI TO, Relatore
COZZOLINO EP CO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1527/2024 depositato il 18/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012011016000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012011016000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Indirizzo_1
, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 034 2023 0012011016 000 relativa a imposta di registro trasf. Terreni proporz.( anni
2021-2022), notificata in data 24 luglio 2023 per un importo pari ad € 37.291,59 (comprensiva di interessi, sanzioni, spese ed oneri di riscossione).
La ricorrente, in via preliminare e pregiudiziale, chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 39
D.lgs. 546/1992, evidenziando la pendenza:
-di giudizi tributari avverso gli avvisi di liquidazione presupposti;
-di un giudizio innanzi al Giudice ordinario avente ad oggetto il riconoscimento dello status di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP), ritenuto decisivo ai fini della legittimità della pretesa impositiva.
Nel merito, la ricorrente deduceva:
1.l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'intero importo in pendenza di giudizio, in violazione dell'art. 68 D. lgs. 546/1992;
2.l'illegittima riscossione di imposte suppletive prima del passaggio in giudicato degli atti presupposti.
La richiesta di sospensione veniva rigettata con ordinanza.
Successivamente, i ricorsi proposti avverso gli avvisi di liquidazione relativi agli anni 2021 e 2022 venivano rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado;
tali decisioni risultano impugnate e pendenti in secondo grado.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva:
l'improcedibilità del ricorso per nullità della vocatio in ius;
-il difetto di legittimazione passiva;
-la piena regolarità della procedura esattoriale;
-la non necessità di produrre l'originale della cartella;
-formulava domanda di manleva.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente non è fondata.
Nel processo tributario, il ricorso deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato e dei motivi di doglianza
(art. 18 D.lgs. 546/1992).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta puntualmente individuata mediante numero identificativo, data di notifica, importo e causale. Inoltre, la natura degli atti presupposti è chiaramente desumibile dal contenuto del ricorso. Quanto alla mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore, si osserva che:
-la cartella di pagamento è atto autonomamente impugnabile;
-l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata passivamente quando vengano dedotti vizi propri della cartella o della riscossione, come nel caso di specie.
È principio consolidato che l'agente della riscossione è legittimato passivamente nei giudizi aventi ad oggetto la cartella di pagamento, anche quando il ricorrente contesti l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio o la violazione dell'art. 68 D.lgs. 546/1992, trattandosi di profili che incidono sulla legittimità dell'azione esattoriale.
La Corte rileva che la questione relativa allo status di Imprenditore Agricolo Professionale è stata posta come questione pregiudiziale.
Tuttavia:
-il processo tributario può essere sospeso solo in presenza di una pregiudizialità necessaria;
-nel caso di specie, la pretesa tributaria trae fondamento da avvisi di liquidazione già definiti in primo grado, sebbene impugnati.
La pendenza del giudizio civile sul riconoscimento dello status IAP non impone la sospensione del processo tributario, non essendo configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 546/1992.
Correttamente, pertanto, l'istanza di sospensione è stata rigettata.
Ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 546/1992:
-in pendenza di giudizio di primo grado, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a riscuotere un terzo delle imposte accertate;
-dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, è legittima la riscossione dei due terzi residui.
Nel caso di specie:
-gli avvisi di liquidazione presupposti sono stati rigettati in primo grado;
- la cartella impugnata è stata emessa successivamente a tali decisioni.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo dell'intero importo risulta conforme alla normativa vigente.
Le imposte di registro oggetto di causa non rientrano nella categoria delle risorse proprie tradizionali di cui alla normativa unionale richiamata dalla ricorrente.
Trova applicazione esclusivamente la disciplina dell'art. 68 D.lgs. 546/1992, che consente la riscossione in pendenza di giudizio nei limiti sopra indicati.
La domanda di manleva proposta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione rimane assorbita, stante il rigetto del ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, risultando la cartella di pagamento legittimamente emessa e notificata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dipone:
-rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in € 1790,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RI ALDO, Presidente
NI TO, Relatore
COZZOLINO EP CO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1527/2024 depositato il 18/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012011016000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012011016000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Indirizzo_1
, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 034 2023 0012011016 000 relativa a imposta di registro trasf. Terreni proporz.( anni
2021-2022), notificata in data 24 luglio 2023 per un importo pari ad € 37.291,59 (comprensiva di interessi, sanzioni, spese ed oneri di riscossione).
La ricorrente, in via preliminare e pregiudiziale, chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 39
D.lgs. 546/1992, evidenziando la pendenza:
-di giudizi tributari avverso gli avvisi di liquidazione presupposti;
-di un giudizio innanzi al Giudice ordinario avente ad oggetto il riconoscimento dello status di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP), ritenuto decisivo ai fini della legittimità della pretesa impositiva.
Nel merito, la ricorrente deduceva:
1.l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'intero importo in pendenza di giudizio, in violazione dell'art. 68 D. lgs. 546/1992;
2.l'illegittima riscossione di imposte suppletive prima del passaggio in giudicato degli atti presupposti.
La richiesta di sospensione veniva rigettata con ordinanza.
Successivamente, i ricorsi proposti avverso gli avvisi di liquidazione relativi agli anni 2021 e 2022 venivano rigettati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado;
tali decisioni risultano impugnate e pendenti in secondo grado.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva:
l'improcedibilità del ricorso per nullità della vocatio in ius;
-il difetto di legittimazione passiva;
-la piena regolarità della procedura esattoriale;
-la non necessità di produrre l'originale della cartella;
-formulava domanda di manleva.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente non è fondata.
Nel processo tributario, il ricorso deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato e dei motivi di doglianza
(art. 18 D.lgs. 546/1992).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta puntualmente individuata mediante numero identificativo, data di notifica, importo e causale. Inoltre, la natura degli atti presupposti è chiaramente desumibile dal contenuto del ricorso. Quanto alla mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore, si osserva che:
-la cartella di pagamento è atto autonomamente impugnabile;
-l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è legittimata passivamente quando vengano dedotti vizi propri della cartella o della riscossione, come nel caso di specie.
È principio consolidato che l'agente della riscossione è legittimato passivamente nei giudizi aventi ad oggetto la cartella di pagamento, anche quando il ricorrente contesti l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio o la violazione dell'art. 68 D.lgs. 546/1992, trattandosi di profili che incidono sulla legittimità dell'azione esattoriale.
La Corte rileva che la questione relativa allo status di Imprenditore Agricolo Professionale è stata posta come questione pregiudiziale.
Tuttavia:
-il processo tributario può essere sospeso solo in presenza di una pregiudizialità necessaria;
-nel caso di specie, la pretesa tributaria trae fondamento da avvisi di liquidazione già definiti in primo grado, sebbene impugnati.
La pendenza del giudizio civile sul riconoscimento dello status IAP non impone la sospensione del processo tributario, non essendo configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 546/1992.
Correttamente, pertanto, l'istanza di sospensione è stata rigettata.
Ai sensi dell'art. 68 D.lgs. 546/1992:
-in pendenza di giudizio di primo grado, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a riscuotere un terzo delle imposte accertate;
-dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, è legittima la riscossione dei due terzi residui.
Nel caso di specie:
-gli avvisi di liquidazione presupposti sono stati rigettati in primo grado;
- la cartella impugnata è stata emessa successivamente a tali decisioni.
Ne consegue che l'iscrizione a ruolo dell'intero importo risulta conforme alla normativa vigente.
Le imposte di registro oggetto di causa non rientrano nella categoria delle risorse proprie tradizionali di cui alla normativa unionale richiamata dalla ricorrente.
Trova applicazione esclusivamente la disciplina dell'art. 68 D.lgs. 546/1992, che consente la riscossione in pendenza di giudizio nei limiti sopra indicati.
La domanda di manleva proposta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione rimane assorbita, stante il rigetto del ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, risultando la cartella di pagamento legittimamente emessa e notificata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dipone:
-rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in € 1790,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.