CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1062/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3186/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. TEL_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4119/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200021518928000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 s.r.l.” ha proposto appello avverso la sentenza del 1 dicembre 2023 n. 4119/11/23 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina per la riforma della pronunzia con la quale, dopo avere dato atto della cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata comunicato in data 17.04.2023, era stata disposta la compensazione tra le parti delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rileva l'infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla “Ricorrente_1 s.r.l.” è infondato.
Ed invero, non sussiste denunziato difetto di motivazione della pronunzia sulla compensazione delle spese, dal momento che i “giusti motivi” ravvisati dal primo giudice risultano indicati nel precedente passaggio della motivazione della sentenza in cui si pone in rilievo che il provvedimento di sgravio è stato comunicato alla società il 17 aprile 2023 (circostanza non contestata dall'appellante: v. pag. 5 dell'atto di appello) e, quindi, già prima che il ricorso fosse depositato in data 11 maggio 2023.
E' vero che il ricorso/reclamo era stato, però, già notificato, ma va osservato che il successivo deposito dello stesso ben dopo la comunicazione del provvedimento di sgravio senza alcuna limitazione del petitum di merito ha reso necessaria la costituzione in giudizio della controparte per dimostrare lo sgravio già effettuato e, conseguentemente, anche la pronunzia della sentenza.
Deve condividersi, pertanto, la decisione del primo giudice sulle ragioni della compensazione delle spese processuali.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla peculiarità dell'iter che ha dato luogo al contenzioso ed alle ragioni che hanno già dato luogo alla pronunzia del primo giudice qui impugnata, si ritiene di dovere compensare anche le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla “Ricorrente_1 s.r.l.” nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina
n. 4119/1/23 resa in data 1 dicembre 2023, che conferma, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3186/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. TEL_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4119/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
11 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200021518928000 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 s.r.l.” ha proposto appello avverso la sentenza del 1 dicembre 2023 n. 4119/11/23 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina per la riforma della pronunzia con la quale, dopo avere dato atto della cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio integrale della cartella di pagamento impugnata comunicato in data 17.04.2023, era stata disposta la compensazione tra le parti delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rileva l'infondatezza del gravame e ne chiede il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla “Ricorrente_1 s.r.l.” è infondato.
Ed invero, non sussiste denunziato difetto di motivazione della pronunzia sulla compensazione delle spese, dal momento che i “giusti motivi” ravvisati dal primo giudice risultano indicati nel precedente passaggio della motivazione della sentenza in cui si pone in rilievo che il provvedimento di sgravio è stato comunicato alla società il 17 aprile 2023 (circostanza non contestata dall'appellante: v. pag. 5 dell'atto di appello) e, quindi, già prima che il ricorso fosse depositato in data 11 maggio 2023.
E' vero che il ricorso/reclamo era stato, però, già notificato, ma va osservato che il successivo deposito dello stesso ben dopo la comunicazione del provvedimento di sgravio senza alcuna limitazione del petitum di merito ha reso necessaria la costituzione in giudizio della controparte per dimostrare lo sgravio già effettuato e, conseguentemente, anche la pronunzia della sentenza.
Deve condividersi, pertanto, la decisione del primo giudice sulle ragioni della compensazione delle spese processuali.
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla peculiarità dell'iter che ha dato luogo al contenzioso ed alle ragioni che hanno già dato luogo alla pronunzia del primo giudice qui impugnata, si ritiene di dovere compensare anche le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto dalla “Ricorrente_1 s.r.l.” nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina
n. 4119/1/23 resa in data 1 dicembre 2023, che conferma, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente